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Document 31976L0117
Council Directive 76/117/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres
Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»
Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»
OJ L 24, 30.1.1976, p. 45–48
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 188 - 191
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 228 - 231
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 228 - 231
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 217 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 217 - 220
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; abrogato da 31994L0009 ;
Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0045 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0228
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0228
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1975 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » ( 76/117/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le legislazioni nazionali relative alla sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » sono diverse da uno Stato membro all ' altro ostacolando in tal modo gli scambi ; considerando che tali divergenze possono essere eliminate esigendo che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » sia conforme a norme tecniche armonizzate ; considerando che può tuttavia accadere che certi materiali offrano un livello di sicurezza equivalente a quello delle norme armonizzate pur senza rispettare le medesime ; considerando che è necessario prevedere che un organizzazione autorizzato verifichi se il materiale è conforme alle norme armonizzate o offre un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito da dette norme ; che gli esami devono vertere non solo sui documenti descrittivi , ma anche sulla costruzione e sul montaggio del materiale ; considerando che il risultato positivo di tali esami deve essere sancito da certificati e da marchi riconosciuti in tutti gli Stati membri ; considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » ; considerando che esiste il rischio che alcuni materiali elettrici destinati ad essere utilizzati in « atmosfera esplosiva » , pur avendo ottenuto un certificato e un marchio che ne permettono la libera circolazione , presentino un periodo per la sicurezza ; che è pertanto opportuno per evitare tale pericolo , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva » , ad eccezione del materiale destinato all ' impiego nei lavori in sotterraneo delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina . Articolo 2 Per materiale elettrico , ai sensi della presente direttiva , s ' intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l ' elettricità . Articolo 3 Una « atmosfera esplosiva » esiste negli ambienti nei qual possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas , vapore , nebbia o polveri , atte a formare con l ' aria miscele esplosive . Articolo 4 1 . Gli Stati membri non possono , per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell ' impiego in atmosfera esplosiva , vietare la vendita o la libera circolazione o l ' uso conforme alla destinazione del materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 : - la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato di conformità rilasciato in virtù dell ' articolo 8 e dall ' apposizione del marchio distintivo di cui all ' articolo 10 ; - che deroghi a norme armonizzate e per il quale , grazie ad un esame speciale della fabbricazione , si sia potuto accertare che garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella di queste norme , comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all ' articolo 9 e dall ' apposizione del marchio distintivo di cui all ' articolo 10 . 2 . Per uso conforme alla propria destinazione , ai sensi del presente articolo , si intende l ' uso del materiale , in connessione con gas , vapore , nebbia o polveri , atti a formare con l ' aria miscele esplosive , quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo . Per quanto concerne le condizioni d ' installazione , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell ' utilizzazione del materiale elettrico prodotto in altri Stati membri e oggetto della presente direttiva . 3 . Le condizioni d ' installazione , qualora non siano soggette ad altre disposizioni comunitarie , restano soggette alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative del paese di destinazione . 4 . Per norme armonizzate , ai sensi della presente direttiva , si intendono le norme il cui riferimento figurerà ulteriormente in direttive particolari del Consiglio . 5 . Per taluni materiali dotati di protezione semplificata e destinati ad essere utilizzati unicamente in uno spazio in cui il periodo sia limitato , le direttive particolari di cui al paragrafo 4 possono prevedere che la conformità alle relative norme armonizzate sia comprovata da una procedura semplificata , che potrebbe limitarsi al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante . Articolo 5 1 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni che saranno espressamente indicate in ciascuna delle direttive particolari , sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 7 . 2 . Analogamente , nell ' ambito di questa procedura , possono essere esaminati tutti i problemi inerenti ai certificati di controllo di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , secondo trattino , rilasciati conformemente all ' articolo 9 . Articolo 6 1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 7 1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene investito della questione dal suo presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo , o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato . b ) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se , al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure in parola sono adottate della Commissione . Articolo 8 1 . Il certificato di conformità di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo trattino , è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all ' articolo 14 . Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate . Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal rilascio del certificato di conformità . L ' organismo autorizzato che procede all ' esame del materiale compila un verbale che è tenuto a disposizione degli Stati membri . 2 . L ' organismo autorizzato che ha rilascio il certificato di conformità può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo . Essi possono inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato . Articolo 9 1 . Il certificato di controllo citato all ' articolo 4 , paragrafo 1 , secondo trattino , è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all ' articolo 14 . Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate . 2 . Prima di rilasciare tale certificato di controllo , l ' organismo di controllo autorizzato che procede all ' esame del materiale , trasmette i documenti descrittivi del materiale , i verbali e i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che , entro quattro mesi da questa informazione , possono presentare osservazioni , richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato conformemente all ' articolo 7 . Questa corrispondenza è confidenziale . 3 . Qualora , prima della scadenza del termine stabilito , nessuno Stato membro si sia appellato al comitato l ' organismo autorizzato , dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 , rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente . 4 . In caso di appello al comitato secondo la procedura prevista all ' articolo 7 e se il parere di quest ' ultimo è favorevole , l ' organismo autorizzato rilascia il certificato in questione . 5 . Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa agli Stati membri entro un termine di un mese a decorrere dal suo rilascio . 6 . L ' organismo autorizzato che ha rilascio il certificato di controllo può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un ragionevole periodo di tempo . Essi possono inoltre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato . Articolo 10 1 . Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto alle prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte di cui all ' articolo 8 , paragrafo 2 , e all ' articolo 9 , paragrafo 6 . Gli Stati membri si accertano con opportune misure che il fabbricante apporrà tale marchio soltanto se possiede il certificato di conformità o di controllo . 2 . Se il certificato di conformità o di controllo lo esige , il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che precisino le particolari condizioni d ' uso . Articolo 11 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire una soddisfacente sorveglianza della fabbricazione del materiale oggetto alla disposizioni della presente direttiva . Articolo 12 1 . Se uno Stato membro constata , in base ad una motivazione dettagliata , che il materiale , quantunque conforme alle prescrizioni delle direttive in materia , possa mettere in pericolo la sicurezza , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari , nel proprio territorio , l ' immissione nel mercato di tale materiale . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso . 3 . Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , questi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all ' articolo 7 ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . Articolo 13 I modelli dei marchi e certificati utilizzati dagli Stati membri saranno pubblicati , per informazione , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 14 Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco degli organismi di controllo da esso autorizzati a procedere all ' esame del materiale e/o a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e l ' elenco dei destinatari della corrispondenza di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , e all ' articolo 9 , paragrafi 2 e 5 . Esso notifica anche ogni modifica di questi elenchi . Tale comunicazione è effettuata al più tardi entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva . Articolo 15 Gli Stati membri adottano le misure preparatorie necessarie affinchù le disposizioni della presente direttiva entrino in vigore entro diciotto mesi dalla notifica della prima direttiva particolare . Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 18 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente M . TOROS ( 1 ) GU n . C 87 del 2 . 9 . 1971 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . C 41 del 29 . 4 . 1971 , pag . 6 .