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Document 31975L0107
Council Directive 75/107/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
GU L 42 del 15.2.1975, p. 14–20
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1975 pag. 0014 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0067
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , vista la parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che in vari Stati membri la fabbricazione e il controllo delle bottiglie impiegate come recipienti-misura sono sottoposti a disposizioni regolamentori obbligatorie , che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacoland in tale modo gli scambi di questo tipo di bottiglie ; che è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ; considerando che le bottiglie impiegate come recipienti-misura devono presentare qualità metrologiche particolari e che è opportuno a tal fine definire gli errori massimi tollerati rispetto alla capacità nominale , come pure un metodo di controllo di riferimento per tali errori ; considerando che è indispensabile che sulle bottiglie impiegate come recipienti-misura figurano , alle condizioni indicate dalla presente direttiva , oltre alla capacità nominale le indicazioni necessarie per il loro riempimento , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva si applica ai recipienti , comunemente indicati come bottiglie , di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidià e di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro , quando : 1 . chiusi con tappo o concepiti per essere chiusi con tappo , sono destinati al desposito , al trasporto o alla fornitura di liquidi ; 2 . hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri ; 3 . hanno qualità metrologiche ( caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione ) che consentono di usarli come recipienti-misura , vale a dire che consentono , quando siano reimpiti sino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo , di misurane il contenuto con sufficiente precisione . Dette bottiglie sono chiamata « bottiglie recipienti-misura » . Articolo 2 Le bottiglie recipienti-misura cui può apporsi il contrassegno CEE previsto al punto 5 , terzo comma , dell ' allegato I sono quelle conformi alle prescrizioni dell presente direttiva . Esse sono soggette ad un controllo metrologico alle condizioni definite negli allegati . Articolo 3 Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti ai volumi , alla loro determinazione o ai metodi di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione in commercio e l ' impiego come recipienti-misura delle bottiglie che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva . Articolo 4 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica a e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . P . FOURCADE ( 1 ) GU n . C 56 del 2 . 6 . 1972 , pag . 35 . ( 2 ) GU n . C 123 del 27 . 11 . 1972 , pag . 7 . ALLEGATO I 1 . Le bottiglie recipienti-misura sono caratterizzate dalle seguenti capacità , definite sempre alla temperatura di 20° C : 1.1 . la capacità nominale Vn è il volume indicato sulla bottiglia , ossia è il volume di liquido che si presume che quest ' ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d ' uso per le quali è prevista ; 1.2 . la capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è reimpita sino al piano del bordo : 1.3 . la capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene realmente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale . 2 . Le bottiglie recipienti-misura vengono reimpite secondo due procedimenti : 1 . reimpimento a livello costante , 2 . reimpimento a vuoto costante , La distanza tra il livello di reimpimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale , chiamata volume d espansione o vuoto , devono essere pressochù costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello , vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto . 3 . Affinchù , tenuto conto dell ' incertezza usuale di reimpimento , le bottiglie recipienti-misura permettano di misurare il volume del loro contenuto con sufficiente precisione , e in particolare con la precisione richiesta dalle direttive relative agli imballaggi preconfezionati , gli errori massimi tollerati ( in più o in meno ) sulla capacità di una bottiglia recipienti-misura , ossia le differenze massime tollerate ( in più o in meno ) , alla temperatura di 20° C ed alle condizioni di controllo di cui all ' allegato II , tra la capacità effettiva e la capacità nominale Vn sono fissate in base alla seguente tabella : Capacità nominale Vn in millilitri * Errore massimo tollerato * in % di Vn * millilitri * da 50 a 100 * - * 3 * da 100 a 200 * 3 * - * da 200 a 300 * - * 6 * da 300 a 500 * 2 * - * da 500 a 1 000 * - * 10 * da 1 000 a 5 000 * 1 * - * L ' errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all ' errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente . È vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze . 4 . In pratica , la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d ' acqua a 20° C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale . Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente . 5 . Ogni fabbricante di bottiglie recipienti-misura deve sottoporre all ' approvazione del servizio competente un marchio che permetta di identificarlo . Quando tale servizio ha dato la sua approviazione , esso ne informa entro un mese i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione . Il fabbricante appone sotto la propria responsabilità il contrassegno 3 ( epsilon rovesciato ) , di cui all ' articolo 6 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 2 ) , il quale attesta che la bottiglia è conforme alle prescrizion della presente direttiva e dei suoi allegati ; tuttavia , non sono richieste le indicazioni della data , dall ' origine e del numero di riferimento , previste all ' allegato I , punto 6.3 della stessa direttiva . Il contrassegno 3 deve avere un ' altezza minima di 3 mm . 6 . Il controllo della conformità delle bottiglie recipienti-misura alla prescrizioni della presente direttiva è effettuato dai servizi competenti degli Stati membri mediante sondaggio presso il fabbricante o , in caso di impossibilità pratica , presso l ' importatore o il suo mandatario stabilito nella Comunità . Detto controllo statistico per campionamento e effettuato i conformità delle regole previste in materia di controllo della qualità . Esso è di efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento illustrato nell ' allegato II . 7 . La presente direttiva non costituisce ostacolo ai controlli che possono essere esercitati nel commercio dai servizi competenti negli Stati membri . 8 . Ogni bottiglia recipiente-misura deve recare , chiaramente visibili , leggibili e indelebili : 8.1 . sulla superficie laterale , sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo o sul fondo : 8.1.1 . l ' indicazione della capacità nominale espressa in litri , in centrilitri o in millilitri per mezzo di cifre di un ' altezza minima di 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl , di 4 mm se è compresa fra 100 cl ( inclusi ) e 20 cl ( esclusi ) e di 3 mm se è uguale o inferiore a 20 cl , seguita dal simbolo o eventualmente dal nome dell ' unità di misura utilizzata , conformi alle disposizioni della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 3 ) ; 8.1.2 . il marchio di identificazione del fabbricante previsto al punto 5 , primo comma ; 8.1.3 . il contrassegno previsto al punto 5 , terzo comma ; 8.2 . sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo , in modo che non possa esservi confusione con l ' indicazione precedente , per mezzo di cifre aventi la stessa altezza minima di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente , secondo il modo ( o i modi ) di reimpimento per cui è prevista la bottiglia : 8.2.1 . l ' indicazione della capacità rasobordo , espressa in centilitri , non seguita dal simbolo cl , 8.2.2 . e/o l ' indicazione della distanza in millilitri , seguita dal simbolo mm , dal piano del bordo dal livello di reimpimento corrispondente alla capacità nominale . Sulla bottiglia possono figurare anche altre indicazioni , a condizione che non diano luogo a confusione con le indicazioni obbligatorie . ( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 3 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 . ALLEGATO II Il presente allegato fissa le modalità del controllo statistico delle bottiglie recipienti-misura al fine di conformarsi alle prescrizioni dell ' articolo 2 della direttiva e dell ' allegato I , punto 6 . 1 . PRELIEVO DEL CAMPIONE Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente , in linea di massima , alla produzione di un ' ora . Ove il risultati del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un ' ora non sia soddisfacente , si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga , oppure sui risulati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante , quando la fabbricazione dell ' impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dai servizi competenti dello Stato membro . Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione sarà di 35 o si 40 , a seconda che gli stati membri abbiano scelto l ' uno o l ' altro dei due metodi di elaborazione dei risultati di cui al punto 3 . 2 . MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote . Esse sono riempite di acqua a 20° C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde l metodo di controllo adottato . Esse non pesate piene . Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale , adeguato alla natura delle operazioni da compiere . L ' errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell ' errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura . 3 . ELABORAZIONE DEI RISULTATI 3.1 . Impiego del metodo dello scarto tipo Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35 . 3.1.1 . Si calcola ( vedasi 3.1.4 ) : 3.1.1.1 . la media * delle misure x ; delle capacità reali delle bottiglie del campione ; 3.1.1.2 . la stima s dello scarto tipo delle misure x ; delle capacità reali delle bottiglie del lotto . 3.1.2 . Si calcolano : 3.1.2.1 . limite superiore caratteristico Ts : somma della capacità indicata ( vedasi allegato I , punto 8 ) e dell ' errore massimo tollerato su tale capacità ; 3.1.2.2 . limite inferiore caratteristico Ti : differenza fra la capacità indicata e l ' errore massimo tollerato su tale capacità . 3.1.3 . Criteri di accettazione : Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri * e s soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni : vedi G.U . dove k = 157 e F = 0,266 3.1.4 . Calcolo della media * e della stima dello scarto tipo del lotto . Si calcola : - la somma delle 35 misure delle capacità reali xi : vedi G.U . - la media delle 35 misure : vedi G.U . - la somma dei quadrati delle 35 misure : vedi G.U . - il quadrato della somma delle 35 misure : vedi G.U . - la somma corretta : vedi G.U . - la stima della varianza : vedi G.U . - la stima dello scarto tipo : vedi G.U . 3.2 . Impiego del metodo dell ' escursione Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 40 . 3.2.1 . Si calcola ( vedasi 3.2.4 ) : 3.2.1.1 . la media * delle capacità reali x ; delle bottiglie del campione . 3.2.1.2 . l ' escursione media * delle capacità reali xi delle bottiglie del campione . 3.2.2 . si calcolano i limiti seguenti : 3.2.2.1 . il limite superiore caratteristico Ts : somma della capacità indicata e dell ' errore massimo tollerato su tale capacità . 3.2.2.2 . il limite inferiore caratteristico Ti : differenza tra la capacità indicata e l ' errore massimo tollerato su tale capacità . 3.2.3 . Criteri di accettazione : Il lotto è dichiarato conforme alla direttiva se i numeri x e * soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni : vedi G.U . dove k' = 0,668 e F' = 0,628 3.1.4 . Calcolo della media x e dell ' escursione media * relative alle 40 bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione . 3.2.4 . Per ottenere x , Si calcola : - la somma delle 40 misure delle capacità reali xi : vedi G.U . - la media delle 40 misure : vedi G.U . Per ottenere * si suddivide secondo l ' ordine cronologico del prelievo , il campione in 8 campioni parziali , ciascuno di 5 bottiglie recipienti-misura ; si calcola : - l ' escursione di ciascun campione parziale , ossia la differenza ra le capacità reali della più grande e della più piccola delle 5 bottiglie del campione parziale . Si ottengono così 8 escursioni R1 , R2 , . . . , R8 - La somma delle escursioni degli 8 campioni parziali : vedi G.U . L ' escursione media : vedi G.U .