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Document 31974R2561
Regulation (EEC) No 2561/74 of the Commission of 8 October 1974 repealing Community surveillance of imports of urea from Yugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2561/74 della Commissione, dell'8 ottobre 1974, che sopprime la vigilanza comunitaria sulle importazioni di urea in provenienza dalla Iugoslavia
Regolamento (CEE) n. 2561/74 della Commissione, dell'8 ottobre 1974, che sopprime la vigilanza comunitaria sulle importazioni di urea in provenienza dalla Iugoslavia
OJ L 274, 9.10.1974, p. 17–17
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1979
Regolamento (CEE) n. 2561/74 della Commissione, dell'8 ottobre 1974, che sopprime la vigilanza comunitaria sulle importazioni di urea in provenienza dalla Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 09/10/1974 pag. 0017 - 0017
++++ ( 1 ) GU n . L 159 del 15 . 6 . 1974 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 181 dell'11 . 8 . 1971 , pag . 10 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2561/74 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 1974 che sopprime la vigilanza comunitaria sulle importazioni di urea in provenienza dalla Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1439/74 del Consiglio , del 4 giugno 1974 , relativo al regime applicabile alle importazioni , ( 1 ) in particolare gli articoli 7 e 8 , previa consultazione nell'ambitio del comitato consultivo di cui all'articolo 5 di detto regolamento , considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1755/71 del 10 agosto 1971 ( 2 ) , la Commissione ha istituito una vigilanza comunitaria sulle importationi di urea in provenienza dalla Iugoslavia ; considerando che , vista l'evoluzione del mercato dell'urea , gli interessi della Comunità non impongono più , per il momento , la vigilanza comunitaria sulle importazioni di tale prodotto , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1755/71 della Commissione , del 10 agosto 1971 , che istituisce una vigilanza comunitaria sulle importazioni di urea in provenienza dalla Iugoslavia è abrogato . Articolo 2 La voce 31.02 B è cancellata dalla colonna 3 dell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 1439/74 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l'8 ottobre 1974 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI