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Document 31974L0561
Council Directive 74/561/EEC of 12 November 1974 on admission to the occupation of road haulage operator in national and international transport operations
Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
OJ L 308, 19.11.1974, p. 18–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 231 - 235
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 24
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 24
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 156 - 159
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 156 - 159
No longer in force, Date of end of validity: 12/06/1996; abrogato e sostituito da 31996L0026
Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 19/11/1974 pag. 0018 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0231
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0020
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0020
++++ ( 1 ) GU n . C 72 del 19 . 7 . 1968 , pag . 53 . ( 2 ) GU n . C 49 del 17 . 5 . 1968 , pag . 2 . CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ( 74/561/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 75 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari all'attuazione della politica comune dei trasporti , la cui instaurazione è prevista dal trattato ; considerando che l'adozione di misure intese al coordinamento delle condizioni d'accesso alla professione di trasportatore è per sua natura tale da favorire l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento ; considerando che è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali , onde assicurare il miglioramento della qualifica di trasportatore e che tale miglioramento puo contribuire al risanamento del mercato , al miglioramento della qualità del servizio reso nell'interesse degli utenti , dei trasportatori e dell'economia nel suo complesso , nonché a una maggiore sicurezza stradale ; considerando che è pertanto opportuno che le norme in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada vertano sull'onorabilità , la capacità finanziaria e la capacità professionale del trasportatore ; considerando che non è tuttavia necessario includere in tali norme comuni determinati trasporti che hanno una debole incidenza economica ; considerando che occorre introdurre talune disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri di adattare i regimi nazionali al regime comunitario ; considerando che l'armonizzazione delle condizioni di applicazione delle norme comuni rende necessaria l'instaurazione di una procedura di consultazione comunitaria per le misure da adottate a tal fine sul piano nazionale , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . L'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada è disciplinato dalle disposizioni che gli Stati membri adottano conformemente alle norme comuni della presente direttiva . 2 . Ai sensi della presente direttiva , s'intende per " professione di trasportatore di merci su strada " l'attività di qualsiasi persona fisica o di qualsiasi impresa che effettui , mediante un veicolo automobile isolato oppure un insieme di veicoli accoppiati , il trasporto di merci per conto di terzi . Ai sensi della presente direttiva , s'intende per " impresa " qualsiasi associazione o gruppo di persone con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro , nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica , avente una propria personalità giuridica o dipendente da una autorità in possesso di tale personalità . Articolo 2 1 . La presente direttiva non s'applica alle persone fisiche o imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con veicoli il cui carico utile autorizzato non superi 3,5 tonnellate o il cui peso totale a carico autorizzato non superi 6 tonnellate . Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detti limiti per tutte le categorie di trasporti o per parte di esse . 2 . Gli Stati membri possono , previa consultazione della Commissione , esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le persone fisiche o imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti , in considerazione _ della natura della merce trasportata , ovvero _ della brevità del percorso . Articolo 3 1 . Le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci su strada debbono a ) essere onorabili , b ) possedere l'adeguata capacità finanziaria , c ) soddisfare al requisito della capacità professionale . Se il richiedente è una persona fisica che non soddisfa alla disposizione della lettera c ) , le autorità competenti possono nondimeno ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore a condizione che egli designi a dette autorità un'altra persona che soddisfi alle disposizioni delle lettere a ) e c ) e che diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva . Se il richiedente è un'impresa , le disposizioni delle lettere a ) e c ) devono essere soddisfatte da una persona fisica che diriga l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva . Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino alla disposizione della lettera a ) . 2 . Fino ad ulteriore coordinamento , ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni alle quali il richiedente e , se del caso , le persone fisiche di cui al paragrafo 1 devono rispondere in materia di onorabilità . 3 . La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento e la buona gestione dell'azienda . Fino ad ulteriore coordinamento , ciascuno Stato membro determina quali disposizioni e quali modalità di prova possono essere adottate in proposito . 4 . Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di competenze , accertate dall'autorità o dall'organismo designato a tal fine da ciascuno Stato membro , nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato . Le conoscenze necessarie si acquisiscono frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti , ovvero mediante entrambi i sistemi . Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione delle presenti disposizioni i titolari di taluni diplomi delle scuole superiori o tecniche comprovanti una buona conoscenza delle materie di cui all'elenco riportato in allegato . Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma dev'essere esibito come prova della capacità professionale . Articolo 4 1 . Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali , in deroga dell'articolo 3 , paragrafo 1 , l'attività di un'azienda di trasporto di merci su strada puo essere proseguita a titolo provvisorio , durante un periodo massimo di un anno , prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati , in caso di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che risponde alle disposizioni dell'articolo 3 , paragrafo 1 , lettere a ) e c ) . 2 . Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri possono eccezionalmente , in taluni casi particolari , autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , lettera c ) , ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda . Articolo 5 1 . Le persone fisiche e le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro , anteriormente al 1 gennaio 1978 , in virtù di una regolamentazione nazionale , ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e / o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare , secondo i casi , che esse soddisfano alle disposizioni dell'articolo 3 . 2 . Tuttavia le persone fisiche che , dopo il 31 dicembre 1974 ed anteriormente al 1 gennaio 1978 _ siano state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada senza aver fornito , in base ad una regolamentazione nazionale , la prova della capacità professionale o _ siano state designate a dirigere l'attività dell'azienda in maniera permanente ed effettiva devono soddisfare il requisito della capacità professionale di cui all'articolo 3 , paragrafo 4 , anteriormente al 1 gennaio 1980 . Lo stesso requisito è richiesto nel caso dell'articolo 3 , paragrafo 1 , terzo comma . Articolo 6 1 . Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle misure adottate sulla base della presente direttiva e che comportano il rigetto di una domanda d'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada devono essere motivate . 2 . Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada se esse accertano che le disposizioni dell'articolo 3 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) o c ) non sono più soddisfatte , salvo a prevedere , eventualmente , un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto . 3 . Gli Stati membri assicurano alle persone fisiche o imprese contemplate dalla presente direttiva la possibilità di far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano , previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1 gennaio 1977 , le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva , in particolare dell'articolo 3 , paragrafo 4 . 2 . Gli Stati membri garantiscono che la prima verifica delle competenze di cui all'articolo 3 , paragrafo 4 , avvenga anteriormente al 1 gennaio 1978 . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 12 novembre 1974 . Per il Consiglio Il Presidente J . SAUVAGNARGUES ALLEGATO ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 4 Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento della competenza professionale devono vertere almeno sulle materie riportate nel presente elenco . Queste ultime devono essere dettagliatamente specificate ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti . Esse devono risultare assimilabili da persone in possesso di un grado di istruzione corrispondente al livello di fine studi scolastici obbligatori . A . MATERIE LA CUI CONOSCENZA E RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI 1 . Diritto Elementi di diritto civile , commerciale , sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare : _ sui contratti in genere ; _ sui contratti di trasporto : in particolare sulla responsabilità del trasportatore ( natura e limiti ) ; _ sulle società commerciali ; _ sui libri di commercio ; _ sulla regolamentazione del lavoro , sulla sicurezza sociale ; _ sul regime fiscale . 2 . Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda _ modi di pagamento e di finanziamento ; _ calcolo dei prezzi di costo ; _ regime dei prezzi e condizioni di trasporto ; _ contabilità commerciale ; _ assicurazioni ; _ fatture ; _ ausiliari di trasporto . 3 . Accesso al mercato _ disposizioni relative all'accesso alla professione ed al suo esercizio ; _ documenti di trasporto . 4 . Norme ed esercizio tecnici _ pesi e dimensioni dei veicoli ; _ scelta del veicolo ; _ collaudo ed immatricolazione ; _ norme per la manutenzione dei veicoli ; _ carico e scarico dei veicoli . 5 . Sicurezza stradale _ disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione ; _ sicurezza di circolazione ; _ prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente . B . MATERIE LA CUI CONOSCENZA E RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI : _ materie elencate sub A ; _ disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunità ed i paesi terzi , risultanti dalla legislazione nazionale , da norme comunitarie , convenzioni ed accordi internazionali ; _ pratiche e formalità doganali ; _ principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri .