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Document 31971L0304

Direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

OJ L 185, 16.8.1971, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 610 - 612
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 678 - 681
Greek special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 3 - 6
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 129 - 131
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 129 - 131
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 107 - 109
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 7 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2007; abrogato da 32007L0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/304/oj

31971L0304

Direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 16/08/1971 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0107
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0610
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0107
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0678
edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0129
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0129


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1971 concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (71/304/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV B,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V C e) 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, come pure le modalità delle misure transitorie, sono già state fissate, per quanto concerne le attività non salariate elencate nella classe 40 CITI, dalle direttive del Consiglio nn. 64/427/CEE e 64/429/CEE del 7 luglio 1964(5) ; che, conformemente a queste direttive, le amministrazioni aggiudicatrici non possono imporre alle persone fisiche o giuridiche di diritto privato alle quali viene aggiudicato un appalto alcuna discriminazione basata sulla nazionalità dei subappaltatori ; che le sole restrizioni mantenute provvisoriamente riguardano la partecipazione ad appalti di lavori pubblici sotto forma di prestazioni di servizi o tramite agenzie o succursali all'atto della stipulazione di appalti di lavori pubblici ; che pertanto le disposizioni delle suddette direttive hanno fina portata generale che rende superflua la loro ripetizione nella presente direttiva;

considerando che, per le attività di cui alla classe 40 CITI, gli appalti possono essere stipulati o eseguiti da organismi titolari di concessioni accordate dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altre persone giuridiche di diritto pubblico ; che la presente direttiva deve quindi prendere in considerazione tali contratti d'appalto che rappresentano un notevole volume di lavori ; che, in caso contrario, la sua portata ne risulterebbe notevolmente ridotta;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica contiene, all'articolo 97, una disposizione speciale per quanto riguarda la costruzione d'impianti nucleari a carattere scientifico o industriale ; che, conformemente all'articolo 232 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, simili casi vanno quindi esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che, dopo l'adozione dei programmi generali, è stata elaborata una nomenclatura CEE (1)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3)GU n. 62 del 12.4.1965, pag. 883/65. (4)GU n. 13 del 29.1.1965, pag. 158/65. (5)GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64 e pag. 1880/64.

delle attività industriali, intitolata «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE)» ; che tale nomenclatura, in quanto fa riferimento alle nomenclature nazionali, risulta più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)» ; che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura CITI non ne risulti modificato ; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura NICE per la presente direttiva non può avere un simile effetto;

considerando che negli appalti di lavori pubblici è normale la menzione di prescrizioni tecniche ; che il Consiglio, nella dichiarazione resa in sede di adozione dei Programmi generali, ha specificato che le prescrizioni tecniche non debbono contenere clausole aventi effetti discriminatori ; che è quindi necessario inserire nella presente direttiva talune precisazioni al riguardo;

considerando che le disposizioni applicabili a tutte le attività non salariate relative allo spostamento e al soggiorno dei beneficiari della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi sono state o saranno oggetto di direttive particolari ; che il regime applicabile ai lavoratori subordinati che accompagnano il prestatore di servizi od agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società indicate in ciascuno dei titoli I dei programmi generali, che agiscono in qualità di prestatori di servizi o per il tramite di agenzie o di succursali, e che sono denominate in appresso beneficiari, le restrizioni di cui a ciascuno dei titoli III dei programmi anzidetti, concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto pubblico.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate di cui all'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classe 40. Tali attività corrispondono a quelle elencate nella classe 40 della «Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE)» ; esse sono riprodotte nell'allegato della presenta direttiva.

2. La direttiva non si applica: a) agli impianti industriali di natura meccanica, elettrica ed energetica, tranne quella parte di essi che rientra nella tecnica della costruzione di immobili;

b) alla costruzione di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale;

c) ai lavori di sterro, di escavazione di pozzi e di dragaggio e di asportazione del materiale rimosso, effettuati per l'estrazione di sostanze minerali (industrie estrattive).

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni e in particolare quelle: a) che impediscono ai beneficiari di fornire le prestazioni alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei propri cittadini ; tra le restrizioni da sopprimere figurano, tra l'altro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le pratiche amministrative che impongono o consentono alle persone fisiche o giuridiche con le quali è stato concluso un contratto in base al quale sono incaricate dell'esecuzione o della gestione di lavori o della gestione di servizi pubblici mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi, di applicare, per i contratti che essi possono stipulare a loro volta in tale occasione, un trattamento discriminatorio a danno dei beneficiari;

b) che risultano da una prassi amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei cittadini;

c) che risultano da disposizioni o pratiche che, sebbene applicabili senza distinzioni basate sulla cittadinanza, ostacolino tuttavia esclusivamente o principalmente l'attività professionale dei cittadini degli altri Stati membri ; le prescrizioni tecniche con effetto discriminatorio fanno parte delle restrizioni da eliminare ; tuttavia, esse non sono considerate discriminatorie quando sono giustificate dall'oggetto del contratto.

2. Gli Stati membri si assicurano in particolare che: a) per l'esecuzione di lavori sul loro territorio, i beneficiari possano fruire, alle stesse condizioni dei cittadini, della concessione delle varie forme di credito, di aiuti e di sovvenzioni previste a tal fine dalle pubbliche autorità;

b) i beneficiari fruiscano senza restrizioni, e comunque alle stesse condizioni dei cittadini, delle possibilità di approvvigionamento sulle quali lo Stato è in grado di esercitare il suo controllo e di cui abbisognano per eseguire il contratto.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

il Presidente

A. MORO

ALLEGATO ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI corrispondente alla nomenclatura delle industrie stabilite nella Comunità europea (NICE)

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