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Document 31969L0464
Council Directive 69/464/EEC of 8 December 1969 on control of Potato Wart Disease
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
OJ L 323, 24.12.1969, p. 1–2
(DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 545 - 546
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 561 - 562
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 19 - 20
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 170 - 171
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 170 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 249 - 250
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 249 - 250
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 4
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32016R2031
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, cocernente la lotta contro la rogna nera della patata
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 24/12/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0545
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0249
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0561
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0170
++++ ( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 454/67 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1969 concernente la lotta contro la rogna nera della patata ( 69/464/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che la produzione di patate ha un peso rilevante nell'agricoltura della Comunità ; considerando che la resa di tale produzione è costantemente compromessa dall'azione di organismi nocivi ; considerando che la protezione della patata contro tali organismi nocivi deve non solo preservarne la capacità di produzione , ma costituire anche un mezzo per accrescere la produttività dell'agricoltura ; considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi in ciascuno Stato membro sarebbero di effetto limitato se detti organismi non venissero combattuti sumultaneamente e metodicamente su tutto il territorio della Comunità e se non se ne impedisse la propagazione ; considerando che uno degli organismi novici più pericolosi per la patata è il Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della malattia crittogamica " rogna nera " ; considerando che questa malattia si è manifestata in vari Stati membri e che esistono ancora nella Comunità taluni focolai d'infezione di scarsa entità ; considerando che la coltura di patate su tutto il territorio della Comunità resterà esposta ad un pericolo permanente , se non si adotteranno misure efficaci per lottare contro tale malattia e prevenirne la propagazione ; considerando che , per debellare detto organismo nocivo , è necessario adottare disposizioni minime per la Comunità ; che gli Stati membri devono poter adottare , ove siano necessarie , disposizioni supplementari o più rigorose ; considerando che le varietà di patate resistenti a talune razze dell'organismo nocivo in questione svolgono una funzione importante ; che la loro utilizzazione , soprattutto nelle zone di sicurezza che circondano le parcelle contaminate , rappresenta una necessita fondamentale ; che è pertano nell'interesse generale provvedere alla pubblicazione periodica dell'elenco delle varietà resistenti ; considerando che , per l'accertamento della contaminazione o della resistenza delle varietà , occorre applicare metodi appropriati che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda le misure minime che si dovranno adottare negli Stati membri per combattere la rogna nera e impedire la propagazione di tale malattia crittogamica . Articolo 2 1 . Non appena costatata la presenza del Synchytrium endobioticum ( Schilb . ) Perc . , agente patogeno della rogna nera , gli Stati membri delimitano la parcella contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti . 2 . Una parcella si considera contaminata quando è stata costatata la presenza dei sintomi di rogna nera su almeno un vegetale di tale parcella . Articolo 3 Gli Stati membri dispongono che i tuberi e gli steli di patate provenienti da parcelle contaminate subiscano un trattamento volto a distruggere l'organismo nocivo . Qualora non sia più possibile determinare il luogo ove sono stati raccolti i tuberi e gli steli contaminati , l'intera partita in cui i tuberi o gli steli sono stati trovati deve essere sottoposta al trattamento . Articolo 4 Gli Stati membri dispongono che sulle parcelle contaminate , a ) non possano essere coltivate patate , b ) non possano essere coltivate , messe a dimora o accumulate piante destinate al trapianto . Articolo 5 1 . Gli Stati membri dispongono che nella zona di sicurezza vengano coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze di Synchytrium endobioticum costatate sulle parcelle contaminate . 2 . Una varietà di patate è considerata resistente ad una razza di Synchytrium endobioticum quando reagisce alla contaminazione da agente patogeno di tale razza in misura tale da non far temere un'infezione secondaria . Articolo 6 Gli Stati membri abrogano le misure adottate per la lotta contro la rogna nera o per prevenirne la propagazione , solo se la presenza del Synchytrium endobioticum non è più costatata . Articolo 7 Gli Stati membri vietano la detenzione di colture di Synchytrium endobioticum . Articolo 8 Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle misure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 a fini scientifici , per esperimenti , o per lavori di selezione , a condizione che tali deroghe non compromettano la lotta contro la rogna nera e non prevochino un pericolo di propagazione della malattia . Articolo 9 Gli Stati membri possono adottare misure supplementari o più rigorose di prevenzione o di lotta contro la rogna nera , ove cio sia necessario per tale lotta o per tale prevenzione . Articolo 10 1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , anteriormente al 1 * gennaio di ogni anno , l'elenco di tutte le varietà di patate da essi ammesse alla commercializzazione di cui , in base a esami ufficiali , essi abbiano determinato la resistenza al Synchytrium endobioticum . Gli Stati membri comunicano le razze alle quali tali varietà sono resistenti . 2 . In base alle comunicazioni degli Stati membri , la Commissione assicura ogni anno , in linea di massima anteriormente al 1 * febbraio , la pubblicazione di un inventario di queste varietà resistenti . Articolo 11 Gli Stati membri provvedono a che gli accertamenti in materia di contaminazione da parte del Synchytrium endobioticum e di resistenza delle varietà di patate a tale organismo nocivo siano effettuati in base a metodi appropriati , che non sollevino obiezioni da parte degli Stati membri . Articolo 12 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi due anni dopo la notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 8 dicembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente J . M . A . H . LUNS