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Document 31968L0414

Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

OJ L 308, 23.12.1968, p. 14–16 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(II) P. 575 - 577
English special edition: Series I Volume 1968(II) P. 586 - 588
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 39 - 41
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 125 - 127
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 125 - 127
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 28 - 30
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 29 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2006; abrogato da 32006L0067

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/414/oj

31968L0414

Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 23/12/1968 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0575
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0586
edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0125


II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (68/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un'importanza crescente nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici ; che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità, e che è quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità;

considerando che una crisi degli approvvigionamenti potrebbe verificarsi in maniera imprevista, e che è quindi indispensabile predisporre fin da ora i mezzi necessari per ovviare ad una eventuale penuria;

considerando che a tal fine è necessario potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi degli Stati membri mediante la costituzione e il mantenimento di un livello minimo di scorte dei prodotti petroliferi più importanti;

considerando che la produzione nazionale contribuisce da sola alla sicurezza di approvvigionamento ; che le condizioni della produzione comunitaria e la maggiore sicurezza di approvvigionamento ad essa inerente giustifica per gli Stati membri la possibilità di mettere l'obbligo di costituzione delle scorte a carico delle importazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate al fine di mantenere in modo permanente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 7, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari ad almeno 65 giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'articolo 3.

La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio estratto dal suolo dello Stato membro considerato può essere dedotta sino ad un massimo del 15 % di detto consumo.

Non figurano nel consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di costituzione di scorte le imprese interessate, sino ad un ammontare pari alla quantità di prodotti che esse fabbricano a partire dal petrolio greggio estratto dal suolo nazionale. (1) GU n. 20 del 6.2.1965, pag. 330/65.

Articolo 3

Sono prese a base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti: - benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina),

- gasoli, oli per motori Diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene,

- oli combustibili.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la rilevazione statistica relativa alle scorte esistenti alla fine di ciascun trimestre, stabilita conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6, precisando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. La comunicazione deve essere fatta entro i 90 giorni successivi alla fine del trimestre.

Articolo 5

Nella rilevazione statistica delle scorte di cui all'articolo 4, i prodotti finiti sono presi in considerazione secondo il tonnellaggio reale ; il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono presi in considerazione: - in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato considerato;

- oppure sulla base dei programmi di produzione per l'anno in corso delle raffinerie dello Stato considerato;

- oppure in base al rapporto esistente tra la quantità globale dei prodotti soggetti all'obbligo di costituzione di scorte, fabbricati nello Stato considerato nel corso dell'anno civile precedente, e la quantità di petrolio greggio utilizzata nel corso dello stesso anno, e ciò nel limite del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).

Qualora siano destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all'articolo 3, i prodotti di miscela possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.

Articolo 6

1. Ai fini del calcolo del livello minimo di cui all'articolo 1, sono da considerarsi scorte da includere nella rilevazione statistica di cui all'articolo 4, esclusivamente i quantitativi di cui uno Stato può interamente disporre qualora sorgessero difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, dette scorte devono trovarsi nel territorio dello Stato considerato.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro possono essere costituite scorte per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari.

In tal caso, lo Stato membro nel cui territorio sono immagazzinate tali scorte non può opporsi al loro trasferimento nell'altro Stato membro ; su tali scorte esso esercita il proprio controllo nella misura del possibile, ma non le include nella sua rilevazione statistica. Lo Stato membro cui le scorte sono destinate può includerle nella sua rilevazione statistica.

I progetti di accordi di cui al primo comma sono comunicati alla Commissione che può comunicare le sue osservazioni ai governi interessati. Gli accordi, a conclusione avvenuta, sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri.

Tali accordi devono soddisfare alle seguenti condizioni: - avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati dalla presente direttiva;

- indicare la procedura per garantire il controllo e l'identificazione delle scorte previste;

- essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

- precisare che, se è prevista una possibilità di risoluzione unilaterale, essa non ha effetto in caso di crisi degli approvvigionamenti, e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata di ogni risoluzione.

3. Alle condizioni indicate al paragrafo 1, possono essere inclusi nelle scorte: - i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state adempiute le formalità portuali;

- i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico;

- i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti;

- i quantitativi contenuti nei serbatoi delle raffinerie, ad eccezione dei quantitativi esistenti nelle condotte e negli impianti di lavorazione;

- i quantitativi che si trovano nei depositi delle raffinerie e delle imprese d'importazione, di immagazzinaggio o di distribuzione all'ingrosso;

- i quantitativi che si trovano nei depositi delle imprese grandi consumatrici e che sono conformi alle disposizioni nazionali riguardanti l'obbligo di scorte permanenti;

- i quantitativi in fase di trasporto a mezzo chiatte, e navi di cabotaggio all'interno delle frontiere nazionali sui quali può essere effettuato un controllo dalle autorità responsabili e se detti quantitativi possono essere resi disponibili immediatamente.

Di conseguenza, debbono fra l'altro essere esclusi dalla rilevazione statistica il petrolio greggio che si trova nei giacimenti, i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima, i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui al paragrafo 2, i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi delle stazioni di distribuzione e presso i piccoli consumatori. Devono inoltre essere esclusi dalla rilevazione statistica i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli riservati loro presso società petrolifere.

Articolo 7

Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri.

Salvo in caso di particolare urgenza o per soddisfare necessità locali di lieve entità, gli Stati membri si astengono, prima della consultazione di cui sopra, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i prelievi effettuati sulle scorte di riserva e comunicano nel più breve tempo: - la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio;

- i motivi per cui sono stati effettuati i prelievi;

- le misure eventualmente prese per ricostituire le scorte;

- se possibile, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio.

Articolo 8

La costituzione di scorte a norma delle disposizioni della presente direttiva dovrà essere compiuta entro i più brevi termini a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, al più tardi il 1º gennaio 1971.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese a tal fine.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

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