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Document 31968L0193

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

OJ L 93, 17.4.1968, p. 15–23 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 91 - 98
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 93 - 103
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 39 - 49
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 3 - 13

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/193/oj

31968L0193

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1968 pag. 0015 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0032
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0032
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0093 - 0103
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0124


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (68/193/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1)

previa consultazione del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;

considerando che i risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di piante di vite adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità ; che tali Stati hanno beneficiato del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante effettuati da vari decenni, lavori che hanno consentito di ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per gli impieghi previsti;

considerando che una maggiore produttività in materia di coltura della vite nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà appare giustificata soltanto ove esista al tempo stesso la garanzia per il viticoltore di poter effettivamente ottenere talee, marze e barbatelle di queste stesse varietà;

considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione volti a garantire l'identità e la purezza delle varietà, nonché il loro stato sanitario, segnatamente riguardo alle virosi, mediante un controllo ufficiale ; che tali sistemi possono costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità;

considerando che, per quanto riguarda le talee, marze e barbatelle prodotte nella Comunità, è opportuno che tale sistema possa essere applicato tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

considerando che, come regola generale, le talee, marze e barbatelle di viti destinate alla produzione di uve o alla produzione di materiali di moltiplicazione di queste stesse talee, marze e barbatelle di viti devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate quali materiali di moltiplicazione di base o materiali di moltiplicazione certificati ; che la scelta dei termini tecnici «materiali di moltiplicazione di base» e «materiali di moltiplicazione certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente e sui sistemi comunitari previsti per gli altri generi e specie di piante;

considerando che risulta opportuno limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione della vite certificati, ottenuti per selezione clonale ; che, tuttavia, è attualmente impossibile conseguire tale obiettivo dato che i fabbisogni della Comunità non potrebbero essere coperti totalmente da tali materiali ; che occorre pertanto ammettere provvisoriamente la commercializzazione di materiali standard controllati, che devono anch'essi possedere l'identità e la purezza della varietà, pur non offrendo sempre la stessa garanzia delle talee, marze e barbatelle di viti ottenute per selezione clonale ; che nondimeno tale categoria deve scomparire progressivamente;

considerando che se in uno Stato membro non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione, sembra giustificato esentare tale Stato dall'obbligo di procedere ad una certificazione o a un controllo dei materiali di moltiplicazione standard, senza che ciò possa tuttavia pregiudicare l'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard;

considerando che è opportuno escludere le talee, marze e barbatelle di viti non commercializzate dal campo di applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporre detti materiali di moltiplicazione della vite a prescrizioni particolari;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi;

considerando che entro il 31 dicembre 1969 le opportune norme comunitarie dovranno essere adottate dal Consiglio anche per i materiali di moltiplicazione della vite prodotti nei paesi terzi e commercializzati nella Comunità; (1) GU n. 156 del 15.7.1967, pag. 30.

considerando che, per migliorare, oltre al valore genetico, anche la qualità esteriore dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità, è necessario stabilire alcuni requisiti per quanto concerne la purezza tecnica, la qualità e la calibrazione;

considerando che per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione devono essere stabilite norme comunitarie relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'effettuazione del controllo ufficiale nonché all'informazione del viticoltore e porre in evidenza il carattere comunitario del sistema;

considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto delle condizioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono stabilire adeguate disposizioni di controllo;

considerando che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato, i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali condizioni possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

considerando che, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, occorre che tali restrizioni comportino, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione alle varietà che hanno, nei rispettivi territori, un valore agronomico e d'utilizzazione ; che non è opportuno decidere nella fase attuale se e in quali condizioni gli Stati membri possano vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di talune specie di viti sul loro territorio;

considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, che i materiali di moltiplicazione prodotti in altri Stati membri a partire da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti in tale Stato membro;

considerando che, nei periodi in cui l'approvvigionamento di talee, marze e barbatelle certificate delle diverse categorie o di materiali di moltiplicazione standard incontra difficoltà, occorre ammettere temporaneamente alla commercializzazione materiali di moltiplicazione sottoposti a requisiti ridotti;

considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici per la certificazione e il controllo dei materiali di moltiplicazione standard dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilità di raffronto fra le talee, marze e barbatelle certificate o controllate all'interno della Comunità e quelle provenienti dai paesi terzi, è opportuno effettuare negli Stati membri prove sperimentali comunitarie per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione delle varie categorie;

considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni stabilite, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, in appresso denominati «materiali di moltiplicazione», prodotti e commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per: A. Vite : le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve, o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

B. Materiali di moltiplicazione: i) Piante di vite

a) barbatelle franche : frazioni di sarmenti di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

b) barbatelle innestate : frazioni di sarmenti di vite uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

ii) Parti di piante di vite

a) sarmenti : rami di un anno;

b) talee di portinnesto : frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

c) nesti : frazioni di sarmenti di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

d) talee da vivaio : frazioni di sarmenti di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.

C. Vigneti di viti-madri : colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti.

D. Vivai di viti : colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

E. Materiali di moltiplicazione di base : i materiali di moltiplicazione

a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

F. Materiali di moltiplicazione certificati : i materiali di moltiplicazione

a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base di una varietà o, a richiesta del costitutore, da materiali di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di moltiplicazione di base che, all'atto di un esame ufficiale, abbiano soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base,

b) destinati

- alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

- alla produzione di uve,

c) conformi alle condizioni previste agli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

G. Materiali di moltiplicazione standard : i materiali di moltiplicazione

a) che presentano l'identità e la purezza della varietà,

b) destinati

- alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

- alla produzione di uve,

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard e

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

H. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono state adottate

a) dalle autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Gli Stati membri possono

a) stabilire che non si effettui una certificazione ufficiale dei materiali di moltiplicazione o un controllo dei materiali di moltiplicazione standard, qualora nel loro territorio non esista normalmente una moltiplicazione o una commercializzazione di tali materiali;

b) a titolo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, stabilire che i materiali di moltiplicazione usati per la costituzione di vigneti di viti-madri o di vivai sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione che sono stati certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva, se tali materiali di moltiplicazione offrivano, prima della loro utilizzazione, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto: - se sono stati ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» o se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

- se rispondono alle condizioni previste all'allegato II.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1: a) per materiali di moltiplicazione di una fase vegetativa anteriore a quella dei materiali di base,

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici,

c) per lavori di selezione.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda le lunghezze minime delle talee di portinnesto (allegato II, parte III, punto 1, B, a)).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può

a) autorizzare gli Stati membri, in deroga alle disposizioni dell'allegato II, parte II, punto 1, a classificare le barbatelle innestate, provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati, innestati su materiali di moltiplicazione standard, come materiali moltiplicazione certificati. Tale autorizzazione è concessa solo per un periodo transitorio da determinare ; essa sarà valida non oltre il momento in cui le nuove piantagioni negli Stati membri in questione saranno sufficientemente provviste di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati;

b) prescrivere che i materiali di moltiplicazione di talune varietà di viti possono essere commercializzati a decorrere da determinate date soltanto se sono stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati».

Articolo 4

Per quanto riguarda le condizioni previste agli allegati I e II, gli Stati membri possono stabilire, per le loro produzioni, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per il controllo dei materiali di moltiplicazione standard.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Il registro comporta le principali indicazioni relative alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

2. Una varietà è ammessa alla certificazione o al controllo solo quando sia stato accertato mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.

Se è noto che la varietà è commercializzata in un altro paese sotto un'altra denominazione, anche tale denominazione deve essere registrata.

3. Le varietà ammesse sono regolarmente ed ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro.

4. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che durante la procedura di controllo delle varietà i campioni devono essere prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei e in imballaggi o mazzi chiusi, muniti, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

2. Gli Stati membri possono prevedere, per la commercializzazione di piccoli quantitativi destinati al consumatore diretto e per la commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni, deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione devono essere chiusi dal responsabile in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, ad opera del responsabile della chiusura, di un'etichetta conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità ; l'applicazione dell'etichetta è assicurata a mezzo del sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che ogni lotto sia altresí accompagnato da un documento in cui siano riportate le indicazioni dell'etichetta.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'identità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta fino alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi. Essi adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione possa essere effettuato, almeno per campione, un controllo ufficiale della rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri vigilano affinché i materiali di moltiplicazione di base, i materiali di moltiplicazione certificati che siano stati ufficialmente certificati e il cui imballaggio sia stato chiuso e contrassegnato conformemente alla presente direttiva, nonché i materiali di moltiplicazione standard il cui imballaggio sia stato chiuso e contrassegnato conformemente alla presente direttiva, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste nella presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono: a) prescrivere, nella misura in cui non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), che i materiali di moltiplicazione di alcune varietà di viti possono essere commercializzati a decorrere da date determinate soltanto se siano stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione di base», o «materiali di moltiplicazione certificati»;

b) limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ai materiali di moltiplicazione delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sul valore agronomico e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà ; le condizioni d'iscrizione nel registro delle varietà provenienti da altri Stati membri sono identiche alle condizioni d'iscrizione delle varietà nazionali.

Articolo 13

Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e raccolti in un altro Stato membro, possono essere certificati nello Stato produttore dei materiali di moltiplicazione di base, se essi sono stati assoggettati sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II.

Articolo 14

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione di base, di materiali di moltiplicazione certificati o di materiali di moltiplicazione standard, che si manifestino in almeno uno Stato membro e che non possono essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza uno o più Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di materiali di moltiplicazione di una data varietà, il colore dell'etichetta è quello previsto per la categoria corrispondente ; in tutti gli altri casi, essa è di colore marrone. L'etichetta indica sempre che si tratta di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 15

1. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta entro il 31 dicembre 1969, le disposizioni relative ai materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi e commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 16

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove sperimentali comunitarie per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione ; esse sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 17.

2. In una prima fase, le prove serviranno ad armonizzare i metodi di certificazione dei materiali di moltiplicazione certificati e i metodi di controllo dei materiali di moltiplicazione standard, per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, le prove sperimentali saranno oggetto di una relazione annua di attività, da notificare in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 17, la data alla quale la relazione sarà redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17, le disposizioni necessarie per effettuare le prove sperimentali. Dette prove sperimentali possono essere effettuate anche su materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. (1) GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia con una maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 18

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1969, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

ALLEGATO I CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

I. Condizioni generali

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà.

2. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

3. Deve esistere la massima garanzia possibile che il suolo non è stato infettato da organismi nocivi, in particolare da virus, al momento in cui sono piantati i vivai di viti e viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata solo entro limiti il più possibile ridotti.

5. La coltura deve essere mantenuta esente da piante che presentino sintomi di malattie da virus.

6. La proporzione dei ceppi mancanti nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di moltiplicazione certificati, non deve superare il 5 % ; non deve superare il 10 % nei vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione standard. La proporzione di ceppi mancanti può eccezionalmente superare tali percentuali, se ciò è dovuto ad agenti fisici.

7. Ogni anno si procede ad almeno un'ispezione in campo ; in caso di contestazione, che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, ha luogo una seconda ispezione in campo.

II. Condizioni particolari

1. I vivai non devono essere collocati all'interno o ad alcuni metri da un vigneto a frutto.

2. Le parti di piante di vite utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

ALLEGATO II CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. Condizioni generali

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà ; è ammessa una tolleranza dell'1 % all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. Purezza tecnica minima : 96 %.

Sono considerati tecnicamente impuri: a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.

3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata nel limite più ridotto possibile.

II. Condizioni particolari

1. Barbatelle innestate:

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base innestati su materiali di moltiplicazione di base, nonché di materiali di base innestati su materiali certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di base, nonché da materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di moltiplicazione certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di moltiplicazione standard.

2. Parti di piante di vite:

I sarmenti devono essere giunti ad un sufficiente stato di maturità del legno. Il rapporto «legno-midollo» deve essere normale per la varietà.

III. Calibrazione

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti: A. Diametro Si tratta del diametro maggiore della sezione più piccola. a) Talee di portinnesto e nesti: aa) diametro all'estremità più piccola: i) per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera, da 6 a 12 mm;

ii) per le altre varietà, da 6,5 a 12 mm;

la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm per le altre varietà, non deve superare il 25 % del lotto;

bb) diametro massimo all'estremità più grossa, 14 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo. Il taglio è effettuato a 2 cm come minimo dalla base della gemma inferiore.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola : 3,5 mm.

B. Lunghezza

La lunghezza è misurata a partire dalla base del nodo inferiore ; il meritallo superiore deve essere conservato. a) Talee di portinnesto : lunghezza minima, 1,05 m;

b) Talee da vivaio : lunghezza minima, 55 cm ; per vitis vinifera, 30 cm;

c) Nesti : lunghezza minima, 50 cm, con almeno 5 gemme utilizzabili.

2. Barbatelle franche: A. Diametro

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse, è per lo meno uguale a 5 mm.

B. Lunghezza

La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale: a) per i portinnesti, a 30 cm;

b) per le altre barbatelle franche, a 22 cm.

C. Radici

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

3. Barbatelle innestate: a) il ramo dell'annata deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza;

b) radici : ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

c) saldatura : ogni pianta deve presentare una innestatura sufficiente, regolare e solida.

ALLEGATO III CONDIZIONAMENTO

Composizione degli imballaggi o mazzi: >PIC FILE= "T0001769">

ALLEGATO IV ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte

a) 1. «Norme CEE»

2. Nome e indirizzo del produttore o suo numero di identificazione

3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro

4. Numero di riferimento del lotto

5. Varietà e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda i portinnesti e i nesti

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Quantità

9. Lunghezza delle talee di portinnesto qualora lo Stato membro autorizzi deroghe per quanto riguarda le lunghezze minime (articolo 3, paragrafo 3)

b) Per i materiali di moltiplicazione «Barbatelle franche» e «Barbatelle innestate» le indicazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 5, 6 e 7 sono sufficienti.

B. Dimensioni minime

a) 110 mm X 67 mm - per le talee di portinnesto, i nesti e le talee di vivaio;

b) 80 mm X 70 mm - per le barbatelle franche e le barbatelle innestate.

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