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Document 31967L0548
Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
GU 196 del 16.8.1967, p. 1–98
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 234 - 256
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogato da 32008R1272
Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. 196 del 16/08/1967 pag. 0001 - 0098
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0019
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0234
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0050
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 100, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (1), Visto il parere del Comitato economico e sociale (2), Considerando che qualsiasi regolamentazione concernente l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi deve avere per obiettivo la salvaguardia della popolazione con particolare riferimento ai lavoratori che li utilizzano; Considerando che, le diversità delle disposizioni nazionali dei sei Stati membri nel settore della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ostacolano gli scambi di tali sostanze e preparati nell'ambito della Comunità e che ne consegue un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune; Considerando la necessità che ne deriva di eliminare detti ostacoli e che per raggiungere tali obiettivi è necessario il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura; Considerando che è necessario riservare, tenuto conto dei lavori preparatori che devono ancora essere effettuati, a direttive successive il ravvicinamento delle disposizioni relative ai preparati pericolosi e limitare quindi la presente direttiva al ravvicinamento delle disposizioni relative alle sostanze pericolose; Considerando che, data l'ampiezza del settore e delle molteplici e dettagliate misure necessarie al fine di realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative alle sostanze pericolose, appare utile contemplare anzitutto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, lasciando a direttive successive il ravvicinamento delle disposizioni relative all'utilizzazione di dette sostanze e dei preparati pericolosi, sempreché si riconosca che le diversità di tali disposizioni hanno una diretta incidenza sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune; Considerando che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali previsto dalla presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni degli articoli 31 e 32 del Trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva concerne il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative: - alla classificazione - all'imballaggio e - all'etichettatura delle sostanze pericolose quando quest'ultime sono immesse sul mercato negli Stati membri della Comunità. 2. La presente direttiva non concerne le disposizioni relative: a) alle medicine, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive; b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea; c) alle munizioni e agli oggetti che contengono esplosivi sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti. 3. La presente direttiva non è applicabile alle sostanze pericolose quando sono esportate verso i paesi terzi. 4. Gli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva non sono applicabili ai recipienti contenenti gas compressi liquidi e disciolti sotto pressione. Articolo 2 1. A norma della presente direttiva si intendono per: a) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; b) preparati: i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze; 2. A norma della presente direttiva sono considerati +pericolosi» le sostanze e i preparati: a) esplosivi: le sostanze e i preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; b) comburenti: le sostanze e i preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica; c) facilmente infiammabili: - le sostanze e i preparati che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - le sostanze e i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - le sostanze e i preparati allo stato liquido il cui punto di scintilla è inferiore a 20°C, o - le sostanze e i preparati gassosi che s'infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - le sostanze e i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; d) infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di scintilla è situato tra 21°C e 55°C; e) tossici: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte; f) nocivi: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata; g) corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; h) irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose, può provocare una reazione infiammatoria. Articolo 3 La classificazione delle sostanze pericolose, in funzione del grado di pericolo più elevato e della natura specifica del periodo, è basata sulle categorie previste all'articolo 2. Articolo 4 L'allegato I della presente direttiva riporta l'elenco delle sostanze pericolose classificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. Articolo 5 Gli Stati membri adottano le opportune misure perché le sostanze pericolose possano essere immesse sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde, per quanto concerne la solidità e la tenuta ermetica, ai sequenti requisiti, fermo restando che ogni imballaggio che risponda a tali requisiti è considerato sufficiente: 1. gli imballaggi devono essere confezionati e chiusi in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, ad eccezione dei dispositivi regolamentari di sicurezza; 2. i materiali costituenti l'imballaggio e la chiusura non devono essere intaccati dal contenuto né formare con queste combinazioni nocive o pericolose; 3. tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare sicuramente alle normali esigenze di manutenzione. Articolo 6 1. Gli Stati membri adottano le opportune misure perché le sostanze pericolose possano essere immesse sul mercato solo se il loro imballaggio risponde, per quanto riguarda l'etichettatura, ai seguenti requisiti. 2. Ogni imballaggio deve portare una etichetta indicante: - il nome della sostanza, - la provenienza della sostanza, - i simboli e le indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza, - un richiamo ai rischi derivanti da questi pericoli; a) il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I della presente direttiva; b) l'indicazione della provenienza deve comportare il nome e l'indirizzo del fabbricante o del distributore ovvero dell'importatore; c) i simboli e indiczaioni di pericolo da utilizzare sono i seguenti: - esplosivo: una bomba che esplode (E) - comburente: una fiamma sopra un cerchio (O) - facilmente infiammabile: una fiamma (F) - tossico: un teschio su tibie rociate (T) - nocivo: una croce di S. Andrea (Xn) - corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C) - irritante: una croce di S. Andrea (Xi). I simboli devono essere conformi all'allegato II della presente direttiva ed essere stampati in nero su fondi giallo- arancione. d) La natura dei rischi specifici che comporta l'utilizzazione delle sostanze deve essere indicata con una o più frasi-tipo che, in conformità delle indicazioni contenute nell'elenco di cui all'allegato I, sono riportate nell'allegato III della presente direttiva. 3. Quando l'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza riguardanti l'utilizzazione delle sostanze, essi devono essere redatti in base all'allegato IV della presente direttiva, in conformità alle indicazioni contenute nell'elenco di cui all'allegato I. Articolo 7 1. Quando le menzioni prescritte dall'articolo 6 si trovano su un'etichetta, essa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurarne la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere almeno al formato normale A 8 (5274 mm) ma non è obbligatorio che superino il formato normale A 5 (148210 mm). Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che è a contatto diretto con la sostanza. 2. L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni secondo le modalità di cui al paragrafo 1. 3. Le menzioni, siano esse sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili e indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo ai rischi specifici, siano bene in vista. 4. Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato nel loro territorio delle sostanze pericolose, che la etichettatura sia effettuata nella o nelle lingue nazionali. 5. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sull'etichettatura si considerano soddisfatti quando un recipiente che viene spedito sia munito di un'etichetta conforme alle norme in materia di spedizione e quando tale etichetta rechi il simbolo di pericolo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c). Questa disposizione non si applica ai recipienti rinchiusi in altri recipienti. Articolo 8 Gli Stati membri possono permettere: a) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte non permettano un'etichettatura conforme all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, possa essere applicata l'etichettatura prevista all'articolo 6 in altro modo adeguato; b) che, in deroga agli articoli 6 e 7, gli imballaggi delle sostanze pericolose che non sono esplosive né tossiche, non debbano essere etichettati o possano esserlo in modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori e i terzi. Articolo 9 Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore oggetto della presente direttiva. Articolo 10 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, in modo che esse siano applicate entro e non oltre il 1° gennaio 1970. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967. Per il Consiglio Il Presidente R. VAN ELSLANDE (1) GU n. 209 dell'11. 12. 1965, pag. 3133/65. (2) GU n. 11 del 20. 1. 1966, pag. 143/66.