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Document 31967L0043

Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (Gruppo ex 640 C.I.T.I.) 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (Gruppo 839 C.I.T.I.)

GU 10 del 19.1.1967, p. 140–143 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 3 - 7

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/43/oj

31967L0043

Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli «Affari immobiliari (escluso 6401)» (Gruppo ex 640 C.I.T.I.) 2. al settore di taluni «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove» (Gruppo 839 C.I.T.I.)

Gazzetta ufficiale n. 010 del 19/01/1967 pag. 0140 - 0143
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0047
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0047
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0069


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( 1 ) GU N . 2 DEL 15 . 1 . 1962 , PAG . 36/62 .

( 2 ) GU N . 2 DEL 15 . 1 . 1962 , PAG . 32/62 .

( 3 ) GU N . 96 DEL 2 . 6 . 1965 , PAG . 1704/65 .

( 4 ) GU N . 33 DELL'1 . 3 . 1965 , PAG . 507/65 .

( 5 ) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/220/CEE DEL 25 . 2 . 1964 , GU N . 56 DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 845/64 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DEL 12 GENNAIO 1967

RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ATTIVITA NON SALARIATE ATTINENTI :

1 . AL SETTORE DEGLI " AFFARI IMMOBILIARI ( ESCLUSO 6401 ) " ( GRUPPO EX 640 C.I.T.I . )

2 . AL SETTORE DI TALUNI " SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE NON CLASSIFICATI ALTROVE " ( GRUPPO 839 C.I.T.I . )

( 67/43/CEE )

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , ED IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 54 , PARAGRAFI 2 E 3 , E L'ARTICOLO 63 , PARAGRAFI 2 E 3 ,

VISTO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( 1 ) ED IN PARTICOLARE IL TITOLO IV A ,

VISTO IL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ( 2 ) ED IN PARTICOLARE IL TITOLO V C ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 3 ) ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ( 4 ) ,

CONSIDERANDO CHE I PROGRAMMI GENERALI PREVEDONO , ENTRO LA FINE DEL SECONDO ANNO DELLA SECONDA TAPPA , L'ABOLIZIONE DI OGNI TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO FONDATO SULLA CITTADINANZA IN MATERIA DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE DEGLI AFFARI IMMOBILIARI E IN QUELLO DEI SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE NON CLASSIFICATI ALTROVE ;

CONSIDERANDO CHE E POSSIBILE SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI COMPRENDENDO QUESTI DUE SETTORI DI ATTIVITA IN UNA SOLA DIRETTIVA ;

CONSIDERANDO CHE DETERMINATE ATTIVITA DEL SETTORE DEGLI AFFARI IMMOBILIARI E DEI SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE , NON CLASSIFICATI ALTROVE , NON SONO CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , SIA CHE QUESTE ATTIVITA APPARTENGANO A RAMI D'ATTIVITA PER I QUALI DEVONO ESSERE ADOTTATE DIRETTIVE PARTICOLARI , SIA CHE DEBBANO ESSERE LIBERATE AD UNA DATA ULTERIORE , IN CONFORMITA ALLO SCADENZARIO DEL PROGRAMMA GENERALE ;

CONSIDERANDO CHE ALCUNE ATTIVITA ECONOMICAMENTE COMPARABILI A QUELLE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA , MA APPARTENENTI A SETTORI COMPRESI IN ALTRI GRUPPI DELLA NOMENCLATURA C.I.T.I , SONO STATE O SARANNO OGGETTO DI DIRETTIVE PARTICOLARI ;

CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA IN MATERIA DI UFFICI DI COLLOCAMENTO NON SI APPLICANO ALLE ATTIVITA PUBBLICHE DI COLLOCAMENTO ;

CONSIDERANDO CHE SONO STATE ADOTTATE ( 5 ) O CHE SARANNO ADOTTATE PARTICOLARI DIRETTIVE , APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITA NON SALARIATE , RIGUARDANTI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI BENEFICIARI NONCHE , NELLA MISURA NECESSARIA , DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO DELLE GARANZIE CHE SONO RICHIESTE DAGLI STATI MEMBRI ALLE SOCIETA PER TUTELARE GLI INTERESSI DEI SOCI E DEI TERZI ;

CONSIDERANDO CHE , CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO , LE RESTRIZIONI CONCERNENTI LA FACOLTA DI ISCRIVERSI A ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEVONO ESSERE ELIMINATE NELLA MISURA IN CUI LE ATTIVITA PROFESSIONALI DELL'INTERESSATO COMPORTANO L'ESERCIZIO DI TALE FACOLTA ;

CONSIDERANDO CHE IL REGIME APPLICABILE AI LAVORATORI SALARIATI CHE ACCOMPAGNANO IL PRESTATORE DI SERVIZI O CHE AGISCONO PER CONTO DI QUEST'ULTIMO VIENE DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI PRESE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 48 E 49 DEL TRATTATO ;

CONSIDERANDO CHE NON SEMBRA OPPORTUNO ADOTTARE SIN D'ORA NEI SETTORI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA MISURE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI E AL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI , MA CHE POSSONO ESSERE EVENTUALMENTE ADOTTATE MISURE TRANSITORIE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

GLI STATI MEMBRI ABOLISCONO , A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA DI CUI AL TITOLO I DEI PROGRAMMI GENERALI PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , QUI APPRESSO DENOMINATE BENEFICIARI , LE RESTRIZIONI DI CUI AL TITOLO III DI DETTI PROGRAMMI , PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO ALLE ATTIVITA DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 ED IL LORO ESERCIZIO .

ARTICOLO 2

( AFFARI IMMOBILIARI )

1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA SI APPLICANO ALLE ATTIVITA NON SALARIATE RELATIVE AGLI AFFARI IMMOBILIARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( GRUPPO EX 640 , AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA DI GEOMETRA ) .

2 . IL GRUPPO COMPRENDE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI DELLE PERSONE O DELLE SOCIETA CHE TRAGGONO IL LORO REDDITO A TITOLO PROFESSIONALE :

_ DALL'ACQUISTO , DALLA VENDITA , DALLA LOCAZIONE O AMMINISTRAZIONE :

_ DI IMMOBILI COSTRUITI O NON COSTRUITI , ED IN PARTICOLARE DI LOCALI ADIBITI AD USO INDUSTRIALE , COMMERCIALE , PROFESSIONALE O DI ABITAZIONE ,

_ OPPURE DI DIRITTI RELATIVI A QUESTE CATEGORIE DI BENI ,

_ OVVERO DALL'ATTIVITA DI PERITO O D'INTERMEDIARIO NELLE TRANSAZIONI RELATIVE A QUESTI BENI O DIRITTI .

3 . LE RESTRIZIONI A QUESTE ATTIVITA PROFESSIONALI VENGONO SOPPRESSE INDIPENDENTEMENTE DALLA DENOMINAZIONE DELLE PERSONE CHE ESERCITANO TALI ATTIVITA .

SONO ATTUALMENTE IN USO NEGLI STATI MEMBRI LE SEGUENTI DENONINAZIONI :

IN BELGIO :

_ AGENTS IMMOBILIERS , MARCHANDS DE BIENS , CONSEILS IMMOBILIERS ,

MAKELAARS-HANDELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN , RAADGEVERS IN ONROERENDE ZAKEN ,

_ LOTISSEURS ,

VERKAVELAARS ,

_ ADMINISTRATEURS DE BIENS , GERANTS ET REGISSEURS D'IMMEUBLES ,

BEHEERDERS VAN ONROERENDE GOEDEREN ,

_ SYNDICS DE COPROPRIETE ,

SYNDICI VAN MEDEEIGENDOM ,

_ AGENCES DE LOCATION ,

VERHUURAGENTSCHAPPEN ,

_ PROMOTEURS D'OPERATIONS DE CONSTRUCTION ,

PROMOTOREN VAN BOUWVERRICHTINGEN ,

_ SOCIETES IMMOBILIERES SOUS LEURS DIVERSES FORMES ,

VENNOOTSCHAPPEN IN ONROERENDE GOEDEREN ONDER HUN VERSCHILLENDE VORMEN ,

_ EXPERTS IMMOBILIERS ,

DESKUNDIGEN INZAKE ONROERENDE GOEDEREN .

IN GERMANIA :

_ IMMOBILIEN - , HYPOTHEKEN - UND FINANZMAKLER ,

_ IMMOBILIENTAXATOREN , IMMOBILIENSCHAETZER , IMMOBILIENSACHVERSTAENDIGE ,

_ IMMOBILIENHAENDLER , GRUNDSTUECKSVERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN ,

_ BAUBETREUER ,

_ IMMOBILIEN - , HAUS - UND VERMOEGENSVERWALTER .

IN FRANCIA :

_ MARCHANDS DE BIENS ET AGENTS IMMOBILIERS ,

_ LOTISSEURS ,

_ ADMINISTRATEURS DE BIENS , GERANTS ET REGISSEURS D'IMMEUBLES ,

_ SYNDICS DE COPROPRIETE ,

_ AGENCES DE LOCATION ,

_ PROMOTEURS D'OPERATIONS DE CONSTRUCTION ,

_ SOCIETES IMMOBILIERES SOUS LEURS DIVERSES FORMES ,

_ EXPERTS IMMOBILIERS ET FONCIERS .

IN ITALIA :

_ INTERMEDIARI NELL'ACQUISTO , NELLA VENDITA O NELL'AFFITTO O NELLA LOCAZIONE DI TERRENI URBANI E FONDI RUSTICI ,

_ INTERMEDIARI NELL'ACQUISTO , NELLA VENDITA O LOCAZIONE DI FABBRICATI AD USO DI ABITAZIONE , ALBERGO , PENSIONE , AUTORIMESSA O AD USO COMMERCIALE , INDUSTRIALE O PROFESSIONALE ,

_ AGENZIE OD IMPRESE PER LA COMPRA-VENDITA DI IMMOBILI PER GLI USI PREDETTI ,

_ AGENZIE O IMPRESE DI RISCOSSIONE DI CANONI DI AFFITTO , DI FONDI RUSTICI O DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ,

_ AMMINISTRATORI E GERENTI DI IMMOBILI .

NEL LUSSEMBURGO :

_ AGENCES IMMOBILIERES ,

_ GERANCES D'IMMEUBLES ,

_ SOCIETES IMMOBILIERES ,

_ EXPERTS IMMOBILIERS ET FONCIERS .

NEI PAESI BASSI :

_ MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN , TUSSENPERSONEN IN ONROERENDE GOEDEREN ( NIET ZIJNDE MAKELAARS ) , TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN ,

_ WONINGBUREAUS , WONINGRUILCENTRALES , BOUW - EN BEMIDDELINGSBUREAUS , ADMINISTRATIEKANTOREN VAN ONROERENDE GOEDEREN , BOUW - EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJEN ( WAARONDER BEGREPEN BOUWFONDSEN , BOUWKASSEN EN WONINGBOUWCOOPERATIES ) .

ARTICOLO 3

( SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE NON CLASSIFICATI ALTROVE )

1 . LE DISPOSIZIONI DI QUESTA DIRETTIVA SONO INOLTRE APPLICABILI ALLE ATTIVITA NON SALARIATE CHE RIENTRANO NEL SETTORE DEI " SERVIZI FORNITI ALLA IMPRESE NON CLASSIFICATI ALTROVE " DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL PROGRAMMA GENERALE PER LA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO ( GRUPPO 839 C.I.T.I . ) , AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA

_ DEL SETTORE DELLA STAMPA ,

_ DELL'AGENTE DI DOGANA ,

_ DI CONSULENZA IN MATERIA ECONOMICA , FINANZIARIA , COMMERCIALE E STATISTICA , NONCHE IN MATERIA DI LAVORO ,

_ DI UFFICI RECUPERO-CREDITI .

2 . AI SENSI DEL PRECEDENTE PARAGRAFO , RIENTRANO NEL SETTORE DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA LE ATTIVITA COSI RAGGRUPPATE :

A ) UFFICI DI COLLOCAMENTO PRIVATI ;

B ) UFFICI D'INFORMAZIONE , SERVIZI DI VIGILANZA ;

C ) SERVIZI DI PUBBLICITA , AGENZIE DI PUBBLICITA ;

D ) ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI PRIVATE ( IN PARTICOLARE : FIERE , ESPOSIZIONI , GIORNATE COMMERCIALI ECC . ) ;

E ) SERVIZI SPECIALIZZATI NEI LAVORI AUSILIARI DEGLI UFFICI , IVI COMPRESI IL NOLEGGIO DI MACCHINE MECCANICHE ED ELETTRONICHE ED I SERVIZI DI TRADUZIONE ;

F ) SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E METODO NELL'IMPRESA ;

G ) ATTIVITA NEI SETTORI LETTERARI E ARTISTICI ;

H ) ATTIVITA DI STIMATORE TRANNE CHE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI ;

I ) ATTIVITA D'INTERPRETE ;

J ) SERVIZI RITAGLI DI STAMPA .

ARTICOLO 4

LA PRESENTE DIRETTIVA NON SI APPLICA , PER QUANTO RIGUARDA LO STATO MEMBRO INTERESSATO , ALLE ATTIVITA CHE IN TALE STATO PARTECIPANO ALL'ESERCIZIO DEI POTERI PUBBLICI ( ARTICOLO 55 , PRIMO COMMA , DEL TRATTATO ) .

QUESTE ATTIVITA SONO :

A ) IN TUTTI GLI STATI MEMBRI : L'ATTIVITA DI GUARDIA CAMPESTRE , DI GUARDIA FORESTALE , DI GUARDIACACCIA E DI GUARDIAPESCA ;

B ) IN ITALIA : L'ATTIVITA DI GUARDIA GIURATA .

ARTICOLO 5

1 . GLI STATI MEMBRI SOPPRIMONO LE RESTRIZIONI CHE IN PARTICOLARE :

A ) IMPEDISCONO AI BENEFICIARI DI STABILIRSI NEL PAESE OSPITANTE O DI PRESTARVI I SERVIZI ALLE MEDESIME CONDIZIONI E CON I MEDESIMI DIRITTI RISERVATI AI CITTADINI ;

B ) RISULTANO DA UNA PRASSI AMMINISTRATIVA CHE SI RISOLVE PER I BENEFICIARI IN UN TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO RISPETTO AI CITTADINI .

2 . IN PARTICOLARE , DEVONO CONSIDERARSI RESTRIZIONI DA ELIMINARE QUELLE CONTENUTE NELLE NORME CHE VIETANO O LIMITANO , NEI RIGUARDI DEI BENEFICIARI , LO STABILIMENTO E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI , PRESCRIVENDO :

A ) IN BELGIO : IL POSSESSO DI UNA TESSERA PROFESSIONALE ( CARTE PROFESSIONNELLE ) ( ARTICOLO 1 DELLA LOI DEL 19 FEBBRAIO 1965 ) ;

B ) IN FRANCIA : IL POSSESSO DI UNA CARTA DI IDENTITA DI COMMERCIANTE STRANIERO ( CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER COMMERCANT ) ( DECRET-LOI DEL 12 NOVEMBRE 1938 , DECRET DEL 2 FEBBRAIO 1939 , LOI DELL'8 OTTOBRE 1940 , LOI DEL 10 APRILE 1954 , DECRET N 59-852 DEL 9 LUGLIO 1959 ) ;

C ) IN ITALIA : IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

_ PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI STIMATORE PUBBLICO E DI PERITO ED ESPERTO ( ARTICOLO 32 N . 3 DEL REGIO DECRETO N 2011 DEL 20 SETTEMBRE 1934 ) ;

_ PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI MEDIATORI ( LEGGE N . 253 DEL 21 MARZO 1958 ) ;

_ PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INTERPRETE ( INTERPRETE INDIPENDENTE ) ( ARTICOLO 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA , APPROVATO CON IL REGIO DECRETO N . 773 DEL 18 GIUGNO 1931 ; ARTICOLI 234 , 236 , 239 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO , APPROVATO CON IL REGIO DECRETO N . 635 DEL 6 MAGGIO 1940 ) ;

_ PER L'ATTIVITA DI UFFICIO D'INFORMAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI PRIVATI ( ARTICOLO 134 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA ) .

D ) NEL LUSSEMBURGO : LA DURATA LIMITATA DELLE AUTORIZZAZIONE ACCORDATE A STRANIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE LUSSEMBURGHESE DEL 2 GIUGNO 1962 ( MEMORIAL A N 31 DEL 19 GIUGNO 1962 ) .

ARTICOLO 6

1 . GLI STATI MEMBRI VIGILANO AFFINCHE I BENEFICIARI DI QUESTA DIRETTIVA ABBIANO IL DIRITTO DI ISCRIVERSI ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI , ALLE STESSE CONDIZIONI E CON GLI STESSI DIRITTI ED OBBLIGHI DEI PROPRI CITTADINI .

2 . IL DIRITTO D'ISCRIZIONE COMPORTA , IN CASO DI STABILIMENTO , L'ELEGGIBILITA O IL DIRITTO DI ESSERE NOMINATO AI POSTI DIRETTIVI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE . TUTTAVIA , TALI POSTI DIRETTIVI POSSONO VENIR RISERVATI AI CITTADINI QUALORA L'ORGANIZZAZIONE IN PAROLA PARTECIPI , IN VIRTU DI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA O REGOLAMENTARE , ALL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI .

3 . NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO LA QUALITA D'ISCRITTO ALLA CHAMBRE DE COMMERCE E ALLA CHAMBRE DES METIERS NON IMPLICA , PER I BENEFICIARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA , IL DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GESTIONE .

ARTICOLO 7

GLI STATI MEMBRI NON ACCORDANO AI PROPRI CITTADINI CHE SI RECANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO ALLO SCOPO DI ESERCITARVI UNA DELLE ATTIVITA DEFINITE AGLI ARTICOLI 2 E 3 ALCUN AIUTO CHE POSSA FALSARE LE CONDIZIONI DI STABILIMENTO .

ARTICOLO 8

1 . LO STATO MEMBRO OSPITANTE CHE , PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD UNA DELLE ATTIVITA PREVISTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 , ESIGE DAI PROPRI CITTADINI UNA PROVA DI ONORABILITA , NONCHE LA PROVA CHE I MEDESIMI IN PASSATO NON SONO INCORSI IN DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO , OPPURE UNA SOLTANTO DI TALI PROVE , RICONOSCE COME ATTESTATO SUFFICIENTE , PER I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , LA PRESENTAZIONE DI UN ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO OPPURE , IN MANCANZA DI ESSO , DI UN DOCUMENTO EQUIPOLLENTE RILASCIATO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA COMPETENTE DEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA , DA CUI SI RILEVI CHE TALI REQUISITI SONO SODDISFATTI .

2 . LO STATO MEMBRO OSPITANTE CHE , PER CONSENTIRE L'ACCESSO AD UNA DELLE ATTIVITA PREVISTE AGLI ARTICOLI 2 E 3 , ESIGE DAI PROPRI CITTADINI UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I MEDESIMI IN PASSATO NON SONO STATI COLPITI DA SANZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE O AMMINISTRATIVO ( PER ESEMPIO DESTITUZIONE , REVOCA O RADIAZIONE ) , RICONOSCE COME ATTESTATO SUFFICIENTE , PER I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , UN DOCUMENTO RILASCIATO DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA COMPETENTE DEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA , DA CUI SI RILEVI CHE TALI REQUISITI SONO SODDISFATTI .

3 . QUALORA I DOCUMENTI DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 , PER QUANTO CONCERNE L'ASSENZA DI FALLIMENTI O DI SANZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE , NON SIANO RILASCIATI NEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA , POTRANNO ESSERE SOSTITUITI DA UNA DICHIARAZIONE GIURATA DELL'INTERESSATO DINANZI AD UN'AUTORITA GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA , UN NOTAIO OD UN ORGANISMO PROFESSIONALE QUALIFICATO DEL PAESE D'ORIGINE O DI PROVENIENZA .

4 . I DOCUMENTI RILASCIATI CONFORMEMENTE AI PARAGRAFI PRECEDENTI DOVRANNO , AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE , ESSERE DI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI .

5 . GLI STATI MEMBRI DESIGNANO , ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 , LE AUTORITA E GLI ORGANISMI COMPETENTI PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI CUI SOPRA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE GLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE .

6 . QUANDO NELLO STATO MEMBRO OSPITANTE DEBBA ESSERE ATTESTATA LA CAPACITA FINANZIARIA , TALE STATO CONSIDERA GLI ATTESTATI RILASCIATI DA BANCHE DEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA EQUIVALENTI A QUELLI RILASCIATI NEL PROPRIO TERRITORIO .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI IN CUI L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE E SUBORDINATO ALLA PRESTAZIONE DI UN GIURAMENTO SI ACCERTANO CHE QUEST'ULTIMO POSSA ESSERE PRESTATO , NELLA FORMULA D'USO , ANCHE DAGLI STRANIERI . QUALORA NON SUSSISTA TALE POSSIBILITA ESSI ACCETTANO UNA FORMULA ADEGUATA AVENTE LO STESSO VALORE .

ARTICOLO 10

GLI STATI MEMBRI METTONO IN VIGORE LE MISURE NECESSARIE PER CONFORMARSI ALLA PRESENTE DIRETTIVA ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI A DECORRERE DALLA NOTIFICA E NE INFORMANO IMMEDIATAMENTE LA COMMISSIONE .

ARTICOLO 11

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 12 GENNAIO 1967 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

R . VAN ELSLANDE

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