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Document 31966D0740

66/740/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1966, relativa ad un contributo comunitario da assegnare alle Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse

OJ 246, 31.12.1966, p. 4168–4169 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 261 - 262
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 299 - 300
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 25 - 26
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 70 - 71
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 70 - 71

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1966/740/oj

31966D0740

66/740/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1966, relativa ad un contributo comunitario da assegnare alle Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse

Gazzetta ufficiale n. 246 del 31/12/1966 pag. 4168 - 4169
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0261
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0299
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0070
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0070


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse (66/740/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 235,

Visto il protocollo n. III concernente lo zolfo (1), allegato all'accordo del 2 marzo 1960 relativo alla fissazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione in data 25 settembre 1962 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'istituzione di un comitato di collegamento e d'azione per l'industria dello zolfo in Italia (2),

Vista la relazione del 15 novembre 1963 di detto Comitato,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che nel protocollo n. III allegato all'Accordo relativo alla fissazione di una parte della tariffa doganale comune riguardante i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, gli Stati membri hanno riconosciuto che la fissazione di un dazio nullo per lo zolfo greggio pone problemi particolari all'industria dello zolfo in Italia;

Considerando che questi problemi rendono necessaria la riorganizzazione di questa industria in Italia e che tale riorganizzazione è una conseguenza diretta dell'instaurazione del mercato comune;

Considerando che il governo italiano ha stabilito il programma di risanamento indicato nel rapporto del surriferito Comitato di collegamento e d'azione per l'industria dello zolfo in Italia e si è impegnato ad attuarlo, in modo che possa aver termine l'isolamento del mercato dello zolfo;

Considerando che le misure di riorganizzazione implicano la cessazione o la riduzione dell'attività di alcune miniere di zolfo e, conseguentemente, il licenziamento di un certo numero di lavoratori;

Considerando che i lavoratori delle miniere di zolfo debbono, a seguito delle circostanze considerate nel protocollo n. III, beneficiare di misure di protezione particolari ; che a tal fine i lavoratori impiegati dall'industria di estrazione dello zolfo in Italia alla data del 30 giugno 1963 debbono ricevere determinati aiuti finanziari ; che, inoltre, il protocollo n. III ha previsto un aiuto specifico a favore dei figli di detti lavoratori;

Considerando che si rende pertanto necessaria un'azione delle Comunità e che il Trattato non ha previsto tutti i mezzi di azione richiesti a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alla Repubblica italiana vengono accordati un concorso comunitario pari al 50 % delle spese effettivamente sostenute per concedere adeguati aiuti ai lavoratori licenziati a seguito delle misure di riorganizzazione delle miniere di zolfo in Italia, nonché borse per la formazione professionale dei figli di detti lavoratori.

2. L'ammontare del concorso comunitario non può superare l'importo di 4.200.000 unità di conto.

3. Condizione necessaria per la concessione di tale concorso è che il lavoratore interessato risulti registrato, alla data del 30 giugno 1963, nei libri contabili delle aziende minerarie di estrazione dello zolfo in Italia, e sia stato licenziato posteriormente a tale data.

Articolo 2

La Commissione stabilisce di concerto con la Repubblica italiana le modalità di concessione degli aiuti e delle borse di cui all'articolo 1.

(1) GU n. 80 del 20.12.1960, pag. 1849/60. (2) GU n. 93 del 10.10.1962, pag. 2384/62. Articolo 3

1. Gli stanziamenti necessari per assicurare il concorso comunitario al finanziamento degli aiuti e delle borse di cui all'articolo 1 sono iscritti, in quote annue, nel bilancio della Comunità Economica Europea, sezione relativa alla Commissione.

2. Queste quote annue sono determinate in occasione dell'esame annuale del progetto preliminare di bilancio della Comunità, tenendo conto delle previsioni di spesa del governo italiano per l'esercizio successivo.

3. Le spese sostenute dal governo italiano, il cui rimborso, in ragione del 50 %, non potesse essere effettuato in conseguenza dell'esaurimento di una quota annua, verranno prese in considerazione a carico dello stanziamento aperto nel bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 4

Il governo italiano può trasmettere ogni mese alla Commissione un estratto degli aiuti versati in applicazione delle disposizioni della presente decisione durante il mese precedente. Nel quadro degli stanziamenti annui messi a sua disposizione, la Commissione versa l'importo della partecipazione della Comunità a tale spesa su un conto speciale aperto a tal fine presso la Tesoreria centrale dello Stato italiano.

Articolo 5

La Commissione informa annualmente il Consiglio sullo stato d'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

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