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Document 31964L0433

    Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

    /* VERSIONE CODIFICATA CF 375Y0820(02) */

    GU 121 del 29.7.1964, p. 2012–2032 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 185 - 197

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004L0041

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/433/oj

    31964L0433

    Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche /* VERSIONE CODIFICATA CF 375Y0820(02) */

    Gazzetta ufficiale n. 121 del 29/07/1964 pag. 2012 - 2032
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0089
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0175
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0089
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0185
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0129
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 34 - 46


    Direttiva del Consiglio

    del 26 giugno 1964

    relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

    (64/433/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

    Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

    Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] è già entrato nella sua fase di applicazione e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine;

    Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato, in particolare, a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende anch'esso ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;

    Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni;

    Considerando che, per eliminare tali disparità, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria;

    Considerando che tale ravvicinamento deve essere inteso, in particolare, a rendere uniformi le condizioni sanitarie nei macelli e nei laboratori di sezionamento come anche in materia di deposito e di trasporto delle carni; che è parso opportuno lasciare alle autorità competenti degli Stati membri la cura del riconoscimento, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dei macelli e dei laboratori di sezionamento rispondenti alle condizioni sanitarie stabilite dalla presente direttiva e di vegliare al rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento; che è anche opportuno prevedere un riconoscimento degli impianti frigoriferi da parte degli Stati membri;

    Considerando che il rilascio di un certificato di sanità redatto da un veterinario ufficiale del paese speditore è stato giudicato il mezzo più idoneo per fornire, alle autorità competenti del paese destinatario, la garanzia che una spedizione di carne risponda alle prescrizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione delle carni fino al luogo di destinazione;

    Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel loro territorio di carni che risultassero inadatte al consumo umano o che non rispondessero alle prescrizioni comunitarie in materia sanitaria;

    Considerando che, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione delle carni;

    Considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragioni che hanno provocato un divieto o una limitazione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed anche, in taluni casi, alle autorità competenti del paese speditore;

    Considerando che occorre dare allo speditore, nel caso in cui sorgesse una controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una limitazione, la possibilità di chiedere il parere di un perito veterinario scelto su un elenco stabilito dalla Commissione;

    Considerando che è tuttavia opportuno prevedere una rapida procedura comunitaria al fine di comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di un macello o di un laboratorio di sezionamento;

    Considerando che, in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;

    Considerando che le disposizioni di polizia sanitaria relative agli scambi di animali vivi e di carni formeranno oggetto di altre direttive comunitarie, che è apparso fin d'ora necessario effettuare un primo ravvicinamento delle disposizioni nazionali in detti settori, precisando certe condizioni alle quali gli Stati membri possono rifiutare o limitare l'introduzione di carni nel loro terrotorio per motivi di polizia sanitaria prevedendo una procedura di consultazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva riguarda gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti alle seguenti specie: bovina, suina, ovina, caprina, nonché di solipedi domestici.

    2. Sono considerate carni tutte le parti dei suddetti animali adatte al consumo umano.

    3. Sono considerate fresche tutte le carni che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le carni trattate per mezzo del freddo.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    a) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle mammelle nella vacca e, salvo per i suini, dopo scuoiamento ed ablazione della testa nonché taglio degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;

    b) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita dalla lettera a);

    c) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;

    d) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;

    e) paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro;

    f) paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

    Articolo 3

    1. Ogni Stato membro vigila a che vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro carni fresche che, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, rispondano alle seguenti condizioni:

    a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

    b) quando si tratti di parti inferiori al quarto, enumerate nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera A) a), siano state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;

    c) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria ante mortem e giudicato sano conformemente alle disposizioni del capitolo IV dell'Allegato I;

    d) siano state trattate, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'Allegato I, in condizioni igieniche soddisfacenti;

    e) esse devono, in conformità delle disposizioni del capitolo VI dell'Allegato I, essere state sottoposte ad una ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, per quanto sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.

    f) siano munite di bollo in conformità delle disposizioni del capitolo VII dell'Allegato I;

    g) in conformità delle disposizioni del capitolo VIII dell'Allegato I, siano accompagnate, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario;

    h) in conformità delle disposizioni del capitolo IX dell'Allegato I, siano conservate dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, o di impianti di refrigerazione riconosciuti e controllati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;

    i) in conformità delle disposizioni del capitolo X dell'Allegato I, siano trasportate verso il paese destinatario in condizioni igieniche soddisfacenti.

    2. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 1, lettera e), il veterinario ufficiale può essere assistito, nei compiti puramente materiali, da personale ausiliario specialmente addestrato a tal fine.

    Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può determinare le modalità di tale assistenza.

    3. Sono da escludere dagli scambi intracomunitari:

    a) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

    b) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante prescritto al capitolo VII dell'Allegato I per la bollatura;

    c) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o piú cisticerchi vivi o morti;

    d) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, delle malformazioni o le alterazioni di cui all' articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

    e) il sangue sottoposto a trattamenti chimici anticoagulanti.

    Articolo 4

    1. L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il macello o il laboratorio di sezionamento vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) venga concesso soltanto quando siano rispettate le disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'Allegato I.

    L'autorità centrale competente provvede a che un veterinario ufficiale controlli in permanenza il rispetto delle suddette disposizioni; essa provvede altresí alla revoca del riconoscimento quando le disposizioni stesse non siano piú osservate.

    2. Tutti i macelli ed i laboratori di sezionamento riconosciuti devono essere iscritti in elenchi separati e provvisti ciascuno di un numero di riconoscimento veterinario. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elenchi dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica, ove si verifichi il caso, la revoca del riconoscimento.

    3. Quando uno Stato membro ritiene che in un macello o in un laboratorio di sezionamento di un altro Stato membro le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, non siano o non siano piú rispettate, ne informa l'autorità centrale competente di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni.

    Se lo Stato membro teme che tali misure non vengano adottate o non siano sufficienti, esso può sottoporre il caso alla Commissione, la quale incarica uno o piú esperti veterinari di esprimere un parere. Se la Commissione constata, tenuto conto di tale parere, che le disposizioni alle quali è subordinato il riconoscimento non sono o non sono piú rispettate, autorizza gli Stati membri a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti dal macello o che sono state sezionate nel laboratorio di sezionamento di cui sopra.

    Su richiesta dello Stato membro responsabile del riconoscimento, la Commissione ritira l'autorizzazione, dopo aver incaricato uno o piú esperti veterinari di esprimere un nuovo parere e dopo aver constatato che il riconoscimento è di nuovo giustificato.

    Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, diversa da quella degli Stati fra cui è sorta la controversia.

    La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire nell' elaborazione dei loro pareri.

    4. Anche gli impianti frigoriferi situati al di fuori dal macello sono posti, per quel che riguarda il deposito delle carni fresche, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

    L'autorità centrale competente dello Stato membro, nel cui territorio è situato l'impianto frigorifero, è responsabile del riconoscimento dell'impianto nonché della revoca del riconoscimento stesso per quanto riguarda il deposito delle carni fresche.

    Articolo 5

    1. Fatti salvi i poteri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, secondo periodo, uno Stato membro può vietare l'introduzione nel suo territorio di carni fresche:

    a) quando si rivelino inadatte al consumo umano a seguito del controllo sanitario effettuato nel paese destinatario o

    b) quando non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 3.

    2. Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione delle carni fresche, in quanto non si oppongano ragioni di carattere sanitario.

    3. Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne è fatta richiesta, tali decisioni motivate gli devono essere comunicate immediatamente e per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie.

    4. Quando dette decisioni sono fondate sulla constatazione di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, vengono comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore.

    Articolo 6

    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità Economica Europea, la presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri che:

    A. vietano o limitano l'introduzione nel proprio territorio dei seguenti prodotti:

    a) parti di carcassa che non siano:

    1. per i bovini

    - le mezzene e i quarti;

    2. per i suini

    - le mezzene e i quarti;

    - i prosciutti interi con osso;

    - le spalle intere con osso;

    - la regione dorso-lombare con osso;

    - i lardi;

    - le pancette;

    La parti elencate negli ultimi tre trattini non devono essere di peso inferiore a 3 kg.

    b) le frattaglie separate dalla carcassa,

    c) le carni fresche di solipedi;

    B. riguardano le condizioni per il riconoscimento degli impianti frigoriferi menzionati nell'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'enventuale revoca di tale riconoscimento;

    C. riguardano il trattamento degli animali da macello con sostanze che potrebbero eventualmente rendere il consumo di carni fresche pericoloso o nocivo per la salute dell'uomo, quali antibiotici, sostanze estrogene, tireostatiche o destinate a rendere tenera la carne;

    D. disciplinano l'aggiunta alle carni fresche di sostanze estranee e il loro trattamento con raggi ionizzanti o ultravioletti.

    2. La presente direttiva fa salve le disposizioni degli Stati membri relative all'accertamento della presenza di trichine nelle carni suine fresche.

    Articolo 7

    1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

    2. Ciascuno Stato membro procura che sia assicurato agli speditori di carni fresche che non possono essere introdotte nel proprio territorio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario. Ciascuno Stato membro procura altresí che l'esperto possa stabilire se le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, siano state soddisfatte prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni stesse.

    L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diversa da quelle del paese speditore e del paese destinatario.

    Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti veterinari che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell' elaborazione di detti pareri.

    Articolo 8

    1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria per gli scambi di animali vivi e di carni fresche restano applicabili fino all'entrata in vigore di disposizioni che saranno eventualmente adottate in materia dalla Comunità Economica Europea.

    2. Qualora vi sia pericolo di propagazione di morbi degli animali in seguito all'introduzione nel territorio di uno Stato membro di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, il primo Stato membro può prendere i seguenti provvedimenti:

    a) qualora insorga un morbo epizootico nell'altro Stato membro, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione di dette carni provenienti dalle zone del territorio dell'altro Stato in cui il morbo si sia manifestato;

    b) qualora un morbo epizootico assuma un carattere estensivo o nel caso della comparsa di un nuovo morbo grave e contagioso degli animali, può temporaneamente vietare o limitare l'introduzione delle carni provenienti dall'intero territorio dell'altro Stato.

    3. Le misure adottate da uno Stato membro in base al paragrafo 2 devono essere comunicate entro dieci giorni feriali agli altri Stati membri ed alla Commissione, con la esatta indicazione dei motivi.

    4. Se lo Stato membro interessato ritiene che il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 2 sia ingiustificato, può rivolgersi alla Commissione per chiedere che si proceda immediatamente a consultazione.

    Articolo 9

    Qualora il regime comunitario relativo alle importazioni di carni fresche in provenienza dai paesi terzi non fosse applicabile al momento dell'applicazione della presente direttiva, e in attesa della sua applicazione, le disposizioni nazionali valide per i prodotti importati in provenienza da tali paesi non dovrebbero essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

    Articolo 10

    Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 giugno 1964.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. Heger

    [1] GU n. 134 del 14. 12. 1962, pag. 2871/62.

    [2] Vedi pag. 2028/64 della presente Gazzetta.

    [3] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

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