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Document 22024D0958
Decision of the EEA joint committee No 222/2023 of 22 September 2023 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2024/958]
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/958]
Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/958]
GU L, 2024/958, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/958/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/958 |
25.4.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 222/2023
del 22 settembre 2023
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/958]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2182 della Commissione del 30 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1798 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai lipidi e al magnesio per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 77c [Regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:
", modificato da:
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— |
32022 R 2182: Regolamento delegato (UE) 2022/2182 della Commissione del 30 agosto 2022 (GU L 288 del 9.11.2022, pag. 18)." |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/2182 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER
(1) GU L 288 del 9.11.2022, pag. 18.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/958/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)