This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22023D2308
Decision of the EEA Joint Committee No 20/2023 of 3 February 2023 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2023/2308]
Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2023, del 3 febbraio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2308]
Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2023, del 3 febbraio 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2308]
GU L, 2023/2308, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2308/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2308 |
19.10.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 20/2023
del 3 febbraio 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2308]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1) è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 (2) ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE. |
(2) |
Le condizioni alle quali i depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in un paese terzo possono prestare servizi nello Spazio economico europeo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. |
(3) |
L'adattamento c) di cui all'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, accorda al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019. |
(4) |
L'adattamento c) di cui all'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Se tuttavia l'articolo 25 o l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 fosse modificato durante tale periodo, l'adattamento c) dovrebbe essere riveduto di conseguenza. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 31bf, il testo dell'adattamento c) è sostituito dal seguente:
"il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 20/2023 del 3 febbraio 2023;".
Articolo 2
Le parti contraenti rivedono l'adattamento c) di cui all'allegato IX, punto 31bf, quando integrano nell'accordo SEE un atto che modifica o sostituisce l'articolo 25 o l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2) GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2308/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)