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Document 22023D0018
Decision of the EEA Joint Committee No 213/2019 of 27 September 2019 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2023/18]
Decisione del Comitato misto SEE N. 213/2019 del 27 settembre 2019 che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]
Decisione del Comitato misto SEE N. 213/2019 del 27 settembre 2019 che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]
GU L 4 del 5.1.2023, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 4/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 213/2019
del 27 settembre 2019
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/18]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in determinati prodotti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromadiolone, etofenprox, paclobutrazol e penconazolo in o su determinati prodotti (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti (4). |
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
"— |
32019 R 0088: Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1), |
— |
32019 R 0089: Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13), |
— |
32019 R 0090: Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52), |
— |
32019 R 0091: Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74)." |
Articolo 2
Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
"— |
32019 R 0088: Regolamento (UE) 2019/88 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1), |
— |
32019 R 0089: Regolamento (UE) 2019/89 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13), |
— |
32019 R 0090: Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52), |
— |
32019 R 0091: Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019 (GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74)." |
Articolo 3
I testi dei regolamenti (UE) 2019/88, (UE) 2019/89, (UE) 2019/90 e (UE) 2019/91 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 22 del 24.1.2019, pag. 1.
(2) GU L 22 del 24.1.2019, pag. 13.
(3) GU L 22 del 24.1.2019, pag. 52.
(4) GU L 22 del 24.1.2019, pag. 74.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.