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Document 22022D2209
Decision of the EEA Joint Committee No 185/2019 of 10 July 2019 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2022/2209]
Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2019 del 10 luglio 2019 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2209]
Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2019 del 10 luglio 2019 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2209]
GU L 298 del 17.11.2022, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
17.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 298/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 185/2019
del 10 luglio 2019
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2209]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 162 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/506 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
"163. |
32017 R 2158: Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24)." |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2017/2158 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per il Comitato misto SEE
Il president
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.