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Document 22021D0497

Decisione del Comitato misto SEE n. 214/2018 del 26 ottobre 2018 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2021/497]

GU L 105 del 25.3.2021, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/497/oj

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 214/2018

del 26 ottobre 2018

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2021/497]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (2).

(3)

La direttiva (UE) 2016/97 abroga la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

2.

Dopo il punto 13d (Decisione 2004/9/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«13e.

32016 L 0097: Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), modificata da:

32018 L 0411: Direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 28).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

c)

all’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 9, paragrafo 2, i termini «o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA», opportunamente accordati, sono inseriti dopo «EIOPA»;

d)

all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 5, i termini «, all’Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo «all’EIOPA». «

Articolo 2

Il testo delle direttive (UE) 2016/97 e (UE) 2018/411 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

(2)   GU L 76 del 19.3.2018, pag. 28.

(3)   GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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