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Document 22021D0189

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]

GU L 67 del 25.2.2021, pp. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/189/oj

25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1zi (Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione) e 1zzs (Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018 (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).»

2.

Dopo il punto 251 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«252.

32018 R 0338: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 17).

253.

32018 R 0347: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/338 e (UE) 2018/347 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 17.

(2)   GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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