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Document 22021D0189
Decision of the EEA Joint Committee No 127/2018 of 6 July 2018 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2021/189]
Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]
Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]
GU L 67 del 25.2.2021, pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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25.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 127/2018
del 6 luglio 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/189]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
ai punti 1zi (Regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione) e 1zzs (Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Dopo il punto 251 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/250 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/338 e (UE) 2018/347 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 17.
(2) GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.