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Document 22021D0109
Decision No 1/2021 of the Joint Committee under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership of 25 January 2021 on the amendments to Annexes 14-A and 14-B on geographical indications [2021/109]
Decisione n. 1/2021 del comitato misto istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico del 25 gennaio 2021 relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109]
Decisione n. 1/2021 del comitato misto istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico del 25 gennaio 2021 relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109]
C/2021/82
GU L 35 del 1.2.2021, p. 31–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 35/31 |
DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO
del 25 gennaio 2021
relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109]
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (in seguito denominato l’«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2019. |
(2) |
L’8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di cui all’allegato 14-A, parte 1, e all’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È pertanto opportuno sostituire di conseguenza i riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 presenti nell’accordo con riferimenti al regolamento (UE) 2019/787. |
(3) |
Il 28 novembre 2019, nel corso della prima riunione del comitato per la proprietà intellettuale, l’Unione europea e il Giappone (in seguito denominati le «parti») hanno discusso le modalità di modifica dell’allegato 14-B dell’accordo a norma dell’articolo 14.30 e hanno concordato di proseguire la discussione nei mesi seguenti al fine di raggiungere un accordo sull’aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella successiva riunione del comitato misto. In esito a tali discussioni le parti hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche e da aggiungere all’allegato 14-B dell’accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno (3). A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente ulteriori indicazioni geografiche all’allegato 14-B nell’interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime. |
(4) |
A seguito della richiesta delle parti e a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 1, l’Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche del Giappone e il Giappone ha completato la procedura di opposizione e l’esame di altre 28 indicazioni geografiche dell’Unione europea. |
(5) |
Il 2 marzo 2020 a norma dell’articolo 14.30, paragrafo 3, dell’accordo, il Giappone ha notificato all’Unione europea che l’indicazione geografica giapponese «西尾の抹茶/Nishio Matcha» ha cessato di essere protetta in Giappone. |
(6) |
Il 28 dicembre 2020 a norma dell’articolo 14.53, paragrafo 3, dell’accordo il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare gli allegati 14-A e 14-B dell’accordo di conseguenza. |
(7) |
Le parti hanno già completato le procedure interne necessarie per l’adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell’accordo e dovrebbero adoperarsi per scambiarsi in tempi rapidi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell’accordo affinché queste entrino in vigore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall’adozione della decisione. |
(8) |
Di conseguenza è opportuno che gli allegati 14-A e 14-B dell’accordo siano modificati a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, punto 4, lettera f), e punto 4, lettera g), dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al regolamento dell’UE sono modificati come descritto nell’allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
1. Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
2. Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo, l’indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall’elenco di indicazioni geografiche del Giappone come indicato nell’allegato 3, parte 1, della presente decisione e le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 3, parte 2, della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
3. Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
4. Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 5 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del Giappone.
Articolo 3
1. Nel terzo e quarto anno di attuazione dell’accordo il comitato misto deciderà in merito all’aggiunta nell’allegato 14-B dell’accordo di un numero massimo di 28 nomi rispettivamente dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche nel quadro dell’accordo, fino a un totale di 83 nomi per ciascuna parte, compresi i nomi a norma dell’articolo 2 della presente decisione, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte interessata conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
2. A partire dal quinto anno di attuazione dell’accordo le parti si adopereranno per includere continuamente ulteriori indicazioni geografiche nell’interesse di ciascuna parte.
Articolo 4
La presente decisione è redatta in duplice esemplare. Gli articoli 1 e 2 e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 5
La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all’articolo 22.2, paragrafo 1, dell’accordo. Le modifiche dell’accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, dell’accordo.
Per il comitato misto
Toshimitsu MOTEGI
Copresidente [per il Giappone]
Valdis DOMBROVSKIS
Copresidente [per l’UE]
(1) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(2) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
(3) Si precisa che il comitato misto prenderà in considerazione ogni anno 27 o 28 nomi dell’Unione europea indipendentemente dal numero di nomi presentati dal Giappone.
ALLEGATO 1
Nell’allegato 14-A, parte 1, e nella nota a piè di pagina 1 del titolo «Unione europea» dell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
ALLEGATO 2
AUSTRIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Vorarlberger Bergkäse |
ファアアールベルガー・ベルクケーゼ |
Formaggi» |
BULGARIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Българско pозово масло (traslitterazione in caratteri latini: Bulgarsko rozovo maslo) |
バルガルスコ・ロゾヴォ・マスロ |
Oli essenziali |
Странджански манов мед/Maнов мед от Странджа (traslitterazione in caratteri latini: Strandzhanski manov med/Manov med ot Strandzha) |
ストランジャンスキ・マノフ・メッド/ マノフ・メッド・オット・ストランジャ |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) [miele]» |
CROAZIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Baranjski kulen |
バラニュスキ・クレン |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
Dalmatinski pršut |
ダルマティンスキ・ プロシュート |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
Drniški pršut |
ドゥルニシュキ・プロシュート |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
Međimursko meso `z tiblice |
メジムルスコ・メソ・ ズ・ティブリツェ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
Slavonski med |
スラヴォンスキ・メド |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) [miele]» |
FRANCIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres |
ブール・シャラント・ポワトゥー/ブール・デ・シャラント/ブール・デ・ドゥー・セーヴル |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [burro] |
Laguiole |
ライオル |
Formaggi» |
GERMANIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Aachener Printen |
アーヘナー・プリンテン |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [biscotti]» |
GRECIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Καλαμάτα (traslitterazione in caratteri latini: Kalamata) |
カラマタ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d’oliva] |
Κασέρι (traslitterazione in caratteri latini: Kasseri) |
カセリ |
Formaggi |
Κεφαλογραβιέρα (traslitterazione in caratteri latini: Kefalograviera) |
ケファログラヴィエラ |
Formaggi» |
ITALIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Culatello di Zibello |
クラテッロ・ディ・ジベッロ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [prosciutto di maiale] |
Toscano |
トスカーノ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d’oliva]» |
ROMANIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Magiun de prune Topoloveni |
マジュン・デ・プルネ・トポロヴェニ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [confettura di prugne] |
Salam de Sibiu |
サラム・デ・シビウ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [salame di suino] |
Telemea de Ibănești |
テレメア・デ・イバネシュティ |
Formaggi» |
SLOVENIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Kranjska klobasa |
クランスカ・クロバサ |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) [salsiccia di maiale]» |
SPAGNA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Estepa |
エステパ |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) [olio d’oliva]» |
ALLEGATO 3
PARTE 1
L’indicazione geografica «西尾の抹茶/Nishio Matcha» è rimossa dall’elenco delle indicazioni geografiche del Giappone nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo.
PARTE 2
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«水戸の柔甘ねぎ |
Mito no Yawaraka Negi |
Prodotti agricoli [cipollotto] |
松館しぼり大根 |
Matsudate Shibori Daikon |
Prodotti agricoli [ravanello bianco giapponese (daikon)] |
対州そば |
Taisyu Soba |
Prodotti agricoli [grano saraceno] Prodotti agricoli trasformati [farina di grano saraceno] |
山形セルリー/ Sedano di Yamagata |
Yamagata Celery |
Prodotti agricoli [sedano] |
南郷トマト |
Nango Tomato |
Prodotti agricoli [pomodoro] |
ヤマダイかんしょ/ かんしょ |
Yamadai Kansho |
Prodotti agricoli [patata dolce] |
岩出山凍り豆腐/ 岩出山名産凍り豆腐 |
Iwadeyama Koridofu/ Iwadeyama Meisan Koridofu |
Prodotti agricoli trasformati [tofu liofilizzato] |
くまもとあか牛 |
Kumamoto Akaushi |
Carni fresche [manzo] |
二子さといも/二子いものこ |
Futago Satoimo/ Futago Imonoko |
Prodotti agricoli [colocasia] |
越前がに/越前かに |
Echizen Gani/Echizen Kani |
Prodotti ittici [grancevola artica] Prodotti ittici trasformati [grancevola artica bollita] |
大山ブロッコリー/ Broccoli di Daisen |
Daisen Broccoli |
Prodotti agricoli [broccoli] |
奥久慈しゃも/ Okukuji Shamo Chicken |
Okukuji Shamo |
Carni fresche [pollo, carni e frattaglie] |
こおげ花御所柿/ Koge Hanagoshogaki |
Koge Hanagoshogaki |
Prodotti agricoli [caco giapponese] |
菊池水田ごぼう/ Kikuchi Suiden Gobo |
Kikuchi Suiden Gobo |
Prodotti agricoli [bardana] |
つるたスチューベン/ Tsuruta Steuben (1) |
Tsuruta Steuben |
Prodotti agricoli [uva] |
小笹うるい/Ozasa Urui |
Ozasa Urui |
Prodotti agricoli [hosta] |
東京しゃも/ Tokyo Shamo |
Tokyo Shamo |
Carni fresche [pollo, carni e frattaglie] |
佐用もち大豆/ Sayo Mochidaizu |
Sayo Mochidaizu |
Prodotti agricoli [fave di soia] |
いぶりがっこ/Iburigakko |
Iburigakko |
Prodotti agricoli trasformati [sottaceti] |
大栄西瓜/Daiei Suika |
Daiei Suika |
Prodotti agricoli [cocomero] |
津南の雪下にんじん/ Tsunan no Yukishita Ninjin |
Tsunan no Yukishita Ninjin |
Prodotti agricoli [carota] |
善通寺産四角スイカ/Zentsujisan Shikakusuika |
Zentsujisan Shikakusuika |
Prodotti agricoli [cocomero] |
比婆牛/Hiba Gyu |
Hiba Gyu |
Carni fresche [manzo] |
伊吹そば/Ibuki Soba/伊吹在来そば/Ibuki Zairaisoba |
Ibuki Soba/Ibuki Zairaisoba |
Prodotti agricoli [grano saraceno] |
東出雲の ほし柿/Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki/Higashiizumo no Maruhata Hoshikaki |
Higashiizumo no Maruhata Hoshigaki |
Prodotti agricoli trasformati [caco giapponese essiccato] |
(1) Si precisa che i nomi delle varietà contenenti il termine «Steuben» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l’esatta origine del prodotto.»
ALLEGATO 4
ESTONIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Estonian vodka |
エストニアン・ウォッカ |
Bevande spiritose» |
FRANCIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Cassis de Dijon |
カシス・ドゥ・ディジョン |
Bevande spiritose» |
GERMANIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Pfalz |
ファルツ |
Vino» |
IRLANDA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Irish Poteen/Irish Poitín |
アイリッシュポティーン/アイリッシュポッチーン |
Bevande spiritose» |
SLOVENIA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Goriška Brda |
ゴリシュカ・ブルダ |
Vino |
Štajerska Slovenija |
シュタイエルスカ・スロヴェニア |
Vino» |
SPAGNA
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«Cariñena |
カリニェナ |
Vino» |
ALLEGATO 5
Denominazione da proteggere |
Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo) |
Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo] |
«北海道 |
Hokkaido |
Vino |
灘五郷 |
Nadagogo |
Seishu (Sakè) |
はりま |
Harima |
Seishu (Sakè)» |