Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A1103(01)

Accordo sullo Spazio Aereo Comune Tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, E l'Ucraina, dall'altra

ST/7746/2021/INIT

GU L 387 del 3.11.2021, p. 3–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council decision

3.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 387/3


ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE

Tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, E l'Ucraina, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «trattati UE») e Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Stati membri»),

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»

da una parte,

e

L'UCRAINA, dall'altra,

di seguito congiuntamente denominati «le parti»,

DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area — CAA) basato sull'accesso reciproco ai mercati del trasporto aereo delle parti, con pari condizioni di concorrenza e rispetto delle stesse norme — comprese quelle relative alla sicurezza aerea (security e safety), alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente;

RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea derivanti dalla loro appartenenza a organizzazioni dell'aviazione internazionale, in particolare l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, nonché i loro diritti e i loro obblighi derivanti da accordi internazionali sottoscritti con paesi terzi e organizzazioni internazionali;

DESIDERANDO intensificare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti aerei, anche per quanto riguarda la cooperazione industriale, e per sviluppare ulteriormente il quadro dell'attuale sistema di accordi in materia di servizi aerei al fine di promuovere i legami economici, culturali e a livello di trasporti tra le parti;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo al fine di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti;

PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

TENENDO CONTO che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e l'Ucraina prevede che, allo scopo di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti, adeguati alle loro esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la fornitura di servizi nel settore del trasporto aereo possono essere definite da accordi specifici;

DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti;

DESIDERANDO fare in modo che tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un accordo liberalizzato;

INTENDENDO dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi vigenti allo scopo di aprire gradualmente l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i dipendenti e le comunità di entrambe le parti;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente normativa dell'Unione europea, come stabilito nell'allegato I del presente accordo, fatti salvi i trattati UE e la Costituzione dell'Ucraina;

PRENDENDO ATTO dell'intenzione dell'Ucraina di inserire nella propria normativa in materia aeronautica i requisiti e le norme corrispondenti dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i futuri sviluppi legislativi all'interno dell'UE;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;

RICONOSCENDO i benefici che entrambe le parti possono cogliere dal rispetto integrale delle norme del CAA, tra cui l'apertura dell'accesso ai mercati e la massimizzazione dei vantaggi per i consumatori e le industrie di entrambe le parti;

RICONOSCENDO che la creazione del CAA e l'applicazione delle sue norme non possono avvenire senza l'adozione di accordi transitori e che un'assistenza adeguata è importante in questa prospettiva;

SOTTOLINEANDO che alle compagnie aeree dovrebbero essere riconosciute condizioni trasparenti e non discriminatorie per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture di trasporto aereo in particolare quando tali infrastrutture sono limitate, tra cui l'accesso agli aeroporti;

DESIDERANDO assicurare la parità di condizioni alle compagnie aeree, garantendo eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi aerei concordati;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra compagnie aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo e riconoscendo il diritto degli Stati sovrani di adottare misure adeguate a questo fine;

PRENDENDO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

ACCOGLIENDO CON FAVORE il dialogo in corso tra le Parti diretto ad approfondire le loro relazioni in altri settori, in particolare per facilitare la circolazione delle persone,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

Scopo del presente accordo è la graduale creazione di uno CAA tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza (safety e security), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, il presente accordo stabilisce le norme, i requisiti tecnici, le procedure amministrative, le norme operative di base e le modalità di attuazione applicabili tra le parti.

Tale CAA si basa sul libero accesso al mercato del trasporto aereo e su pari condizioni di concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«servizio concordato» e «rotta determinata», il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 16 e dell'allegato II del presente accordo;

2)

«Accordo», il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento;

3)

«trasporto aereo», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso o in locazione; per chiarezza, esso include i servizi di linea e non di linea (charter) e il servizio integrale di trasporto merci;

4)

«vettore aereo», una compagnia o impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o di un'autorizzazione equivalente;

5)

«autorità competenti», gli organismi governativi o gli enti pubblici responsabili dell'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;

6)

«compagnie o imprese», soggetti di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, a eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro;

7)

«Convenzione», la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:

a)

ogni emendamento entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione e che sia stato ratificato sia dall'Ucraina che da uno Stato membro o dagli Stati membri dell'Unione europea; e

b)

ogni allegato o suo emendamento adottato a norma dell'articolo 90 della Convenzione, a condizione che detto allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per l'Ucraina e per uno Stato membro o gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;

8)

«accordo ECAA», l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim in Kosovo (1) sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo;

9)

«AESA», Agenzia europea per la sicurezza aerea, istituita dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;

10)

«controllo effettivo», un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, in particolare per mezzo:

a)

del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa,

b)

dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa;

11)

«controllo regolamentare effettivo» significa che l'autorità competente per il rilascio delle licenze di una parte, che ha rilasciato una licenza d'esercizio o autorizzazione a un vettore aereo:

a)

verifica periodicamente che i criteri applicabili per l'esercizio di servizi aerei internazionali, in base alla quale una licenza di esercizio o autorizzazione vengono rilasciati, sono soddisfatti dal vettore aereo in questione, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e

b)

mantiene un'adeguata sorveglianza per quanto concerne la sicurezza (intesa come safety e security) in conformità almeno delle norme dell'ICAO;

12)

«trattati UE», il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

13)

«Stato membro dell'UE», uno Stato membro dell'Unione europea;

14)

«idoneità», l'idoneità di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, vale a dire il possesso della capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilità a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi;

15)

«diritto di quinta libertà»: il diritto o il privilegio concesso da uno Stato («Stato concedente») ai vettori aerei di un altro Stato («Stato concessionario») di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;

16)

«costo totale», il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative e, se del caso, degli eventuali oneri destinati a rispecchiare i costi ambientali e applicati senza distinzione di nazionalità;

17)

«ICAO», l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile istituita in conformità della Convenzione;

18)

«trasporto aereo internazionale», il trasporto aereo tra punti situati in almeno due Stati;

19)

«trasporto pubblico intermodale», il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili e da parte di uno o più modi di trasporto di superficie, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, a titolo oneroso o mediante noleggio;

20)

«misura», qualsiasi provvedimento adottato dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

21)

«cittadino»:

a)

nel caso dell'Ucraina, qualsiasi persona avente la cittadinanza ucraina o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, qualsiasi persona avente la nazionalità di uno Stato membro dell'UE; oppure

b)

qualsiasi persona giuridica:

i)

la cui proprietà sia detenuta, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, nel caso dell'Ucraina, da persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza ucraina, o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato membro dell'UE o di uno degli altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo, e che sia effettivamente e stabilmente soggetta al loro controllo; e

ii)

il cui principale centro di attività si trovi in Ucraina nel caso dell'Ucraina o, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in uno Stato membro;

22)

«nazionalità», nell'ambito di un vettore aereo, il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la proprietà, il controllo effettivo e la sede principale di attività;

23)

«licenza di esercizio»:

a)

nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, un'autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente per il rilascio delle licenze a una compagnia o un'impresa, che consente di operare servizi aerei ai sensi della pertinente normativa dell'UE e

b)

nel caso dell'Ucraina, una licenza per il trasporto aereo di passeggeri e/o di merci, concessa in virtù della pertinente normativa dell'Ucraina;

24)

«prezzo»:

a)

le «tariffe aeree passeggeri», che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari; e

b)

le «tariffe aeree merci», il prezzo da pagare per il trasporto di merci nonché le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari.

Questa definizione comprende, laddove applicabile, il trasporto di superficie connesso alle operazioni di trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili alle tariffe aeree passeggeri e alle tariffe aeree merci;

25)

«accordo di associazione», accordo di zssociazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, e ogni strumento che gli succede;

26)

«principale centro di attività», la sede principale o sociale di una compagnia aerea nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo;

27)

«oneri di servizio pubblico», tutti gli oneri imposti ai vettori aerei nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri prestabiliti di continuità, regolarità, tariffazione e capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte interessata per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico;

28)

«SESAR», il Programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo, che è l'elemento tecnologico del Cielo unico europeo e ha l'obiettivo di garantire all'Unione europea, un'infrastruttura di controllo del traffico aereo ad alta efficienza, tale da garantire uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e compatibile con l'ambiente;

29)

«sovvenzioni», qualsiasi contributo finanziario concesso da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico, vale a dire qualora:

a)

provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, per esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, un potenziale trasferimento diretto di fondi alla società o assunzione di passività della società, quali per esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, partecipazione societaria, protezione contro il fallimento o assicurazione;

b)

un organismo governativo, un ente regionale od altro organismo pubblico rinuncia a entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote o le riduce indebitamente;

c)

la pubblica amministrazione, un ente regionale o altro organismo pubblico fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure

d)

un governo, un ente regionale o altro organismo ente pubblico effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine a un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca in sostanza dalle normali prassi dei governi;

e quando sia in tal modo conferito un vantaggio;

30)

«territorio», nel caso dell'Ucraina, le aree territoriali e le acque territoriali a esse adiacenti sotto la sovranità dell'Ucraina, e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite da tali trattati e da ogni strumento che a essi dovesse succedere;

31)

«accordo di transito», l'accordo di transito sui servizi aerei internazionali, fatto a Chicago il 7 dicembre 1944;

32)

«onere d'uso», un onere imposto ai vettori aerei da parte dell'autorità competente o autorizzato da tale autorità per l'uso da parte di aeromobili, loro equipaggi, passeggeri, merci e posta, di infrastrutture e di servizi connessi alla navigazione aerea (anche nel caso di sorvoli), il controllo del traffico aereo e la sicurezza aeroportuale dell'aviazione.

Articolo 3

Applicazione dell'accordo

1.   Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.

2.   L'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dalla sua partecipazione a organizzazioni internazionali e/o accordi internazionali, in particolare la Convenzione e l'Accordo sul transito.

3.   Nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo le parti nell'ambito di applicazione del presente accordo:

a)

abrogano tutte le misure amministrative, tecniche o di altro tipo unilaterali, che potrebbero costituire una restrizione indiretta e avere effetti discriminatori sulla fornitura di servizi aerei a norma del presente accordo; e

b)

si astengono dall'applicare misure amministrative, tecniche o legislative che potrebbero comportare discriminazioni nei confronti di cittadini o compagnie o imprese dell'altra parte nella fornitura di servizi nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Non discriminazione

Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in ragione della cittadinanza.

TITOLO II

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

Articolo 5

Principi generali della cooperazione normativa

1.   Le parti cooperano con tutti i mezzi possibili per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I del presente accordo, nonché l'attuazione da parte dell'Ucraina di queste disposizioni tramite:

a)

consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 («Comitato misto») del presente accordo per l'interpretazione degli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato 1 del presente accordo in materia di sicurezza (safety e security) dei trasporti aerei, gestione del traffico aereo, tutela dell'ambiente, accesso al mercato e questioni accessorie, questioni sociali, protezione dei consumatori e altri settori disciplinati dal presente accordo;

b)

fornitura di adeguata assistenza in aree specifiche individuate dalle parti;

c)

consultazioni e scambio di informazioni sulla nuova legislazione ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo.

2.   L'Ucraina adotta le misure necessarie per inserire nel proprio ordinamento giuridico e attuare i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 33 e il relativo allegato III del presente accordo.

3.   Le parti si scambiano reciprocamente informazioni in merito alle rispettive autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza, aeronavigabilità, rilascio di licenze ai vettori aerei, questioni aeroportuali, sicurezza (security) della navigazione, gestione del traffico aereo, indagini su incidenti e inconvenienti, l'istituzione di diritti aeroportuali e di navigazione aerea senza indugio tramite il comitato misto.

Articolo 6

Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari

1.   Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di aeromobili impegnati in attività di trasporto aereo o le operazioni di volo e la navigazione degli aeromobili, devono essere osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti.

2.   Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul suo territorio l'entrata o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e le misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservate da, o per il loro conto, i suddetti passeggeri, equipaggi o merci, dei vettori aerei dell'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una delle parti.

Articolo 7

Sicurezza del trasporto aereo (Safety)

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative che fissano requisiti e norme in materia di sicurezza aerea specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Pur continuando a svolgere funzioni e compiti dello Stato in materia di progettazione, fabbricazione, registrazione e dell'operatore, come previsto dalla Convenzione, l'Ucraina deve inserire nella propria legislazione e applicare effettivamente i criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie stabilite nell'allegato III del presente accordo.

3.   Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A questo fine, l'Ucraina deve essere coinvolta nel lavoro dell'AESA in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, come prevede l'allegato VI del presente accordo.

4.   Per garantire il funzionamento di servizi concordati a norma delle dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente accordo, ciascuna delle parti riconosce la validità dei certificati di aeronavigabilità, dei certificati di competenza e delle licenze rilasciate o convalidate dall'altra parte e ancora in vigore, a condizione che i requisiti relativi a tali certificati o licenze siano almeno equivalenti alle norme minime che possono essere stabilite a norma della Convenzione.

5.   Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE di certificati rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 1, del presente accordo è deciso in conformità delle disposizioni di cui all'allegato III del presente accordo.

6.   Le parti cooperano per promuovere la convergenza dei sistemi di certificazione nelle aree dell'aeronavigabilità iniziale e continua.

7.   Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti a ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno a esso, dirette a controllare sia la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.

8.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni, tra cui quelle relative a tutti i rilievi, individuati nel corso delle ispezioni di rampa eseguite in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, mediante gli opportuni mezzi.

9.   Le autorità competenti di una delle parti possono chiedere che si svolgano consultazioni con le autorità competenti dell'altra parte, in qualsiasi momento, in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte, incluse le aree diverse da quelli contemplate dagli atti di cui all'allegato I del presente accordo, o sui rilievi, individuati durante le ispezioni di rampa. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta.

10.   Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come diretta a limitare la facoltà di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando essa accerta che un aeromobile, un prodotto o un servizio può:

a)

non soddisfare le norme minime stabilite in conformità della Convenzione o dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso;

b)

dare adito a gravi preoccupazioni — a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 7 del presente articolo — in merito alla non conformità di un aeromobile o del funzionamento di un aeromobile alle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o ai requisiti e alle norme specificate nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso; oppure

c)

dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o delle norme e dei requisiti specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso.

11.   Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 10 del presente articolo, le autorità competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa.

12.   Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 10 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti può adire il comitato misto.

13.   Qualsiasi modifica alla normativa nazionale per quanto riguarda lo status delle autorità competenti dell'Ucraina o qualsiasi autorità competente degli Stati membri dell'UE è notificata tempestivamente dalla parte interessata alle altre parti.

Articolo 8

Sicurezza del trasporto aereo (Security)

1.   L'Ucraina deve incorporare nella propria legislazione e applica effettivamente le disposizioni contenute nella Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), documento 30, parte II, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. Nel quadro delle valutazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente accordo, gli ispettori della Commissione europea possono partecipare in qualità di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti ucraine in aeroporti situati nel territorio dell'Ucraina, secondo un meccanismo concordato dalle due parti. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'allegato 17 della Convenzione.

2.   Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmata a Montréal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montréal il 1o marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.

3.   Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

4.   Nelle reciproche relazioni le parti agiscono in conformità delle norme per la sicurezza dell'aviazione e, se e in quanto da loro applicate, delle pratiche raccomandate stabilite dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti richiedono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio, agiscano in conformità delle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile.

5.   Entrambe le parti dispongono affinché, nei rispettivi territori, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, tra cui, a titolo esemplificativo, controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e controllo dell'accesso nonché controllo tramite screening di persone diverse dai passeggeri all'ingresso nelle aree sterili. Tali misure devono essere adeguate, se necessario, per far fronte alle vulnerabilità e minacce nel settore dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i propri vettori aerei possano essere tenuti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile, di cui al paragrafo 4 del presente articolo previste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte.

6.   Ciascuna parte prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all'articolo 29 del presente accordo.

7.   Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

8.   Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.

9.   Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte.

10.   Fatto salvo l'articolo 19 del presente accordo, se entro 15 giorni dalla data della richiesta non si perviene a un accordo soddisfacente la parte richiedente è legittimata a negare, revocare, limitare o a imporre determinate condizioni all'autorizzazione all'esercizio di uno o più vettori aerei di tale altra parte.

11.   In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti possono prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di 15 giorni.

12.   Qualsiasi misura adottata in conformità dei paragrafi 10 o 11 del presente articolo è sospesa in seguito all'adempimento dell'altra parte al disposto del presente articolo.

Articolo 9

Gestione del traffico aereo

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla gestione del traffico aereo specificata nell'allegato I, parte B, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.

3.   Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo per garantire l'effettiva applicazione da parte dell'Ucraina della propria legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché al fine di estendere il cielo unico europeo all'Ucraina in modo da potenziare le attuali norme di sicurezza e l'efficienza complessiva delle operazioni di traffico aereo generale in Europa, ottimizzare le capacità di controllo del traffico aereo, ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale.

4.   A questo fine, l'Ucraina partecipa come osservatore ai lavori del comitato per il cielo unico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e soggetti e/o autorità competenti ucraini sono associati su base non discriminatoria, con un adeguato coordinamento per quanto riguarda SESAR in conformità della pertinente normativa.

5.   Spetta al comitato misto monitorare e agevolare la cooperazione nel settore della gestione del traffico aereo.

6.   Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo:

a)

l'Ucraina adotta le misure necessarie per adeguare le proprie strutture istituzionali di gestione del traffico aereo al cielo unico europeo, e

b)

l'Unione europea facilita la partecipazione dell'Ucraina alle attività operative nei settori dei servizi di navigazione aerea, dell'uso dello spazio aereo e dell'interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo.

7.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Ucraina a norma della Convenzione, nonché gli accordi regionali di navigazione aerea in vigore e approvati dal Consiglio dell'ICAO. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ogni ulteriore accordo regionale dovrà essere conforme alle sue disposizioni.

8.   Al fine di mantenere un elevato livello di sicurezza al fine di massimizzare la capacità dello spazio aereo e l'efficienza della gestione del traffico aereo e subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, l'Ucraina organizza lo spazio aereo sotto la sua responsabilità in conformità dei requisiti dell'UE per quanto riguarda l'istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), secondo quanto previsto nella parte B dell'allegato I, parte B, del presente accordo.

Le parti cooperano per valutare la possibile integrazione dello spazio aereo sotto la responsabilità dell'Ucraina in un FAB, in conformità della normativa dell'UE e tenendo conto dei vantaggi operativi di tale integrazione.

9.   Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE dei certificati pertinenti rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 2, del presente accordo è deciso in conformità dell'allegato III del presente accordo.

Articolo 10

Ambiente

1.   Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo. Le parti riconoscono che sono necessari interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente.

2.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative all'ambiente specificati nell'allegato I, parte D, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

3.   L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.

4.   Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.

5.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa a limitare la facoltà delle autorità competenti di una parte di adottare tutte le misure appropriate per prevenire o affrontare altrimenti il problema dell'impatto ambientale del trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalità e siano pienamente coerenti con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

Articolo 11

Tutela dei consumatori

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla tutela dell'ambiente specificati nell'allegato I, parte F, del presente accordo.

2.   L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.

3.   Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Le parti cooperano altresì al fine di garantire la tutela dei diritti dei consumatori derivanti dal presente accordo.

Articolo 12

Cooperazione industriale

1.   Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso:

i)

lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti;

ii)

la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture;

iii)

la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE;

iv)

la promozione di opportunità per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e

v)

la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo.

2.   Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo.

3.   Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.

Articolo 13

Sistemi telematici di prenotazione

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nellll'allegato I, parte G, del presente accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte.

2.   L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.

3.   Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Aspetti sociali

1.   Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, del presente accordo.

2.   L'Ucraina adotta le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.

3.   Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

Nuove disposizioni legislative

1.   Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4 del presente accordo, il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente nuove norme o modificare la propria normativa esistente nel settore del trasporto aereo o un settore a esso connesso menzionato nell'allegato I del presente accordo.

2.   Se una delle parti ritiene di adottare nuove norme nel campo di applicazione del presente accordo o una modifica della propria legislazione, ne informa l'altra parte. Su richiesta di una o l'altra delle parti, il comitato misto, entro i successivi due mesi, procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tale innovazione o modifica legislativa ai fini dell'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato misto:

a)

adotta una decisione di revisione dell'allegato I del presente accordo per recepire, se necessario su di una base di reciprocità, la nuova legislazione o la modifica in questione;

b)

adotta una decisione per fare in modo che le nuove norme o le modifiche legislative in questione siano considerate conformi al presente accordo; oppure

c)

raccomanda eventuali altre misure da adottare entro un periodo di tempo ragionevole per assicurare il regolare funzionamento del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 16

Concessione di diritti

1.   Ciascuna parte concede all'altra parte, in conformità degli allegati II e III del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori aerei dell'altra parte:

a)

il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

b)

il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali);

c)

nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e

d)

gli altri diritti specificati nel presente accordo.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle compagnie aeree dell'Ucraina il diritto di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 17

Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico

Quando ricevono richieste di autorizzazione di esercizio o di permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, che devono essere presentate nella forma e nelle modalità prescritte per le autorizzazioni operative o i permessi tecnici, le autorità competenti dell'altra parte concedono le appropriate autorizzazioni con il minimo ritardo procedurale, a condizione che:

a)

per un vettore dell'Ucraina:

i)

il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività in Ucraina e sia titolare di una licenza di esercizio in conformità della legislazione vigente dell'Ucraina;

ii)

l'Ucraina eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a questo scopo sia chiaramente identificata; e

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, all'Ucraina e/o a suoi cittadini;

b)

per un vettore dell'Unione europea:

i)

il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e detenga una licenza di esercizio valida in conformità della normativa dell'Unione europea;

ii)

lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini;

c)

il vettore aereo ottemperi alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo; e

d)

siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui agli articoli 7e 8 del presente accordo.

Articolo 18

Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo

1.   Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Se, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione o permesso tecnico, le autorità competenti della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorità competenti dell'altra parte, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, devono prontamente informarne tali autorità, motivando in modo sostanziale la loro posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle pertinenti autorità competenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte può sottoporre la questione all'esame del comitato misto.

Articolo 19

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico

1.   Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o sospendere o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo di un'altra parte qualora:

a)

per un vettore dell'Ucraina:

i)

il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività in Ucraina o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della normativa vigente dell'Ucraina;

ii)

l'Ucraina non eserciti o mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore o l'autorità competente a questo scopo non sia chiaramente indicata; oppure

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato dall'Ucraina e/o da suoi cittadini;

b)

per un vettore aereo dell'Unione europea:

i)

il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'UE a norma dei trattati UE o non disponga di una valida licenza di esercizio in conformità della normativa vigente dell'Unione europea; oppure

ii)

lo Stato membro competente dell'UE per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure

iii)

salvo diversamente disposto dall'articolo 20 del presente accordo, il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini;

c)

il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 del presente accordo;

d)

non siano osservate o fatte osservare le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente accordo; oppure

e)

una parte abbia accertato, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 5, del presente accordo, che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale.

2.   Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell'altra parte.

3.   Nessuna delle parti si avvale dei diritti a essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici di uno o più vettori aerei di una parte con la motivazione che la proprietà della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o più parti dell'accordo ECAA o da loro cittadini, a condizione che detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocità di trattamento e applichino i termini e le condizioni dell'accordo ECAA.

Articolo 20

Investimenti in vettori aerei

1.   Fatto salvo il rispetto degli articoli 17 e 19 del presente accordo, la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Ucraina da parte di uno Stato membro dell'UE e/o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte dell'Ucraina e/o dei suoi cittadini, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva del comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell'articolo 29.

2.   Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L'articolo 29, paragrafo 8, del presente accordo non si applica a questo tipo di decisioni.

Articolo 21

Abolizione di restrizioni quantitative

1.   Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente accordo.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non osta a che le parti possano vietare o imporre restrizioni su tali trasferimenti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, di tutela della salute e della vita di persone, animali o piante, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti.

Articolo 22

Opportunità commerciali

Esercizio di un'attività

1.

Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attività incontrati dagli operatori economici pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare un processo efficace e reciproco al fine di eliminazione gli ostacoli all'esercizio di attività economiche incontrati dagli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero ostacolare le operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza.

2.

Il comitato misto avvia un processo di cooperazione con riguardo all'esercizio di un'attività economica e alle opportunità commerciali, segue i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attività incontrati dagli operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi, tra cui, se necessario, quelli riguardanti le modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 29 del presente accordo, una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.

Rappresentanti dei vettori aerei

3.

I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici sul territorio dell'altra parte ai fini della promozione e della vendita di prestazioni di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propri e/o di qualsiasi altro vettore aereo.

4.

I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'occupazione, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario per le esigenze della fornitura del trasporto aereo. A discrezione dei vettori aerei, le esigenze di personale possono essere soddisfatte mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, compagnia o vettore aereo operante sul territorio dell'altra parte, autorizzato a fornire tali servizi sul territorio di tale parte. Entrambe le parti si impegnano a facilitare e accelerare il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità del presente paragrafo, inclusi coloro che espletano mansioni temporanee per un periodo non superiore a 90 giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Assistenza a terra

5.

Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo:

a)

fatto salvo quanto previsto nella lettera b), ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:

i)

il diritto di provvedere autonomamente alle operazioni di assistenza a terra («self-handling»); oppure

ii)

il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se a essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente e se detti prestatori sono presenti sul mercato;

b)

assistenza bagagli, operazioni in pista, assistenza olio e carburante, assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione fisica delle merci e della posta fra l'aerostazione e l'aereo, i diritti di cui alla lettera a), punti i) e ii), possono essere soggetti a vincoli in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte. Qualora tali vincoli impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, tutti questi servizi sono disponibili per tutti i vettori aerei a pari condizioni e senza discriminazioni;

c)

ciascuna impresa di assistenza a terra, sia essa un vettore aereo o no, ha, in relazione alla fornitura di servizi di assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei delle parti che operano nello stesso aeroporto, purché ciò sia autorizzato e sia conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti

6.

L'assegnazione delle bande orarie disponibili presso gli aeroporti nei territori delle parti deve essere effettuata in modo indipendente, trasparente, non discriminatorio e tempestivo.

Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi

7.

I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere direttamente alla vendita dei servizi di trasporto aereo e servizi connessi nel territorio dell'altra parte e/o, a loro discrezione, tramite i propri agenti di vendita, altri intermediari da essa nominati, un altro vettore aereo o Internet. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile, in conformità della normativa valutaria ivi vigente.

8.

Ciascun vettore aereo ha diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire redditi locali dal territorio dell'altra parte al proprio territorio nazionale o al paese o ai paesi di sua scelta in conformità della normativa vigente. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite prontamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio ufficiale applicabile alle transazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore presenta la prima domanda di rimessa.

9.

I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, nell'osservanza della regolamentazione valutaria ivi vigente.

Accordi di cooperazione

10.

Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

uno o più vettori aerei delle parti;

b)

uno o più vettori aerei di un paese terzo; e

c)

qualsiasi fornitore di servizi di trasporto di superficie (via terra o per via marittima);

purché: i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico; ii) il vettore che vende i servizi disponga di adeguati diritti di esercizio delle rotte nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali; e iii) gli accordi soddisfino le condizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi del genere. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di code-sharing, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

Trasporto intermodale

11.

In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome. I prestatori dei servizi di trasporto di superficie hanno la facoltà di decidere se stipulare o no accordi cooperativi. Nel decidere un particolare accordo, i prestatori dei servizi di trasporto di superficie possono prendere in esame, fra gli altri aspetti, gli interessi dei consumatori e i vincoli tecnici, economici, di spazio e di capacità.

12.

Fatte salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari e in deroga ad altre disposizioni del presente Accordo, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale con la stessa lettera di trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato sul territorio dell'Ucraina e dell'Unione europea o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a oneri doganali. Le suddette merci, siano esse trasportate per superficie o per via aerea, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti a un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, il «trasporto di superficie» comprende i servizi di trasporto marittimo e terrestre.

Locazione finanziaria (leasing)

13.

I vettori aerei di ciascuna parte contraente sono abilitati a fornire i servizi concordati utilizzando aeromobili forniti in locazione finanziaria, con o senza equipaggio, da altri vettori aerei, compresi quelli di paesi terzi, purché tutti i soggetti partecipanti a tali accordi rispettino le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate normalmente dalle parti contraenti a tali accordi.

Nessuna delle parti esige che una compagnia aerea che fornisce l'aeromobile in leasing detenga diritti di traffico a norma del presente accordo.

Il noleggio con equipaggio (wet-leasing) da parte di un vettore aereo dell'Ucraina di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo o, da parte di un vettore aereo dell'Unione europea, di un aeromobile di un vettore aereo di un paese terzo diverso da quelli indicati all'allegato V del presente accordo, al fine di utilizzare i diritti di cui al presente accordo, deve restare una misura eccezionale o dovuta a esigenze temporanee. È necessario ottenere l'approvazione preliminare dell'autorità che ha rilasciato la licenza del vettore aereo in questione che opera in leasing e dell'autorità competente dell'altra parte.

Accordi di affiliazione commerciale (franchising), impiego del marchio (branding) e concessione commerciale

14.

I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising), di impiego del marchio (branding) o concessione commerciale con società, compresi i vettori aerei, di una parte o di un paese terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.

Scali notturni

15.

I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di effettuare scali notturni presso aeroporti dell'altra parte che sono aperti al traffico internazionale.

Articolo 23

Diritti doganali e fiscalità

1.   All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per il trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, le loro dotazioni normali, di bordo e di terra, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, cibo, bevande, bevande alcoliche, tabacco e altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli destinati all'uso o utilizzati esclusivamente durante l'operazione o la manutenzione dell'aeromobile utilizzato nel trasporto aereo internazionale sono esenti, su di una base di reciprocità, ai sensi della pertinente legislazione applicabile, da tutte le restrizioni alle importazioni, da imposte sulla proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti e oneri analoghi che sono:

a)

imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; e

b)

non sono basati sul costo dei servizi forniti, purché dette attrezzature e forniture rimangano a bordo dell'aeromobile.

2.   Su di una base di reciprocità, ai sensi della legislazione applicabile in materia di una Parte, sono parimenti esenti dalle imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati:

a)

le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

b)

le attrezzature di terra e le parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;

c)

il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotto o fornito nel territorio di una parte per essere utilizzato nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali forniture siano destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

d)

le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche nei casi in cui tali articoli siano destinati a essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto; e

e)

le apparecchiature per la sicurezza da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci.

3.   In deroga a eventuali disposizioni di senso contrario, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel suo territorio e destinato a essere usato in un aeromobile di una compagnia aerea che opera tra due punti del suo territorio.

4.   Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sottoposte alla supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti e non essere trasferite senza il pagamento delle relative tasse e dei relativi diritti doganali.

5.   Le esenzioni previste nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

6.   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti contraenti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l'imbarco o lo sbarco.

7.   I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi diversi da quelli basati sul costo del servizio fornito.

8.   Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali e le forniture normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale territorio. In questo caso possono essere poste sotto il controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità della normativa doganale.

9.   La stipula del presente accordo non incide sull'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con l'eccezione dell'imposta sul volume d'affari delle importazioni di beni. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi convenzione tra uno Stato membro e l'Ucraina che possano essere in vigore nel momento considerato al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

Articolo 24

Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per il trasporto aereo

1.   Ciascuna parte garantisce che gli oneri di uso eventualmente imposti dalle autorità o organi competenti nella materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea siano giusti, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e equamente ripartiti tra le categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 9 del presente accordo, gli oneri di cui trattasi possono riflettere, ma non devono eccedere, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o organi per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza all'interno dell'aeroporto o del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di oneri sono offerti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri sono imposti ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono stabiliti. I diritti d'utenza sono stabiliti dalle autorità o enti competenti delle parti per la riscossione in valuta nazionale o in valuta estera.

2.   Ciascuna parte promuove o richiede consultazioni in conformità della normativa vigente, tra le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri sul proprio territorio e i vettori aerei e/o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, che utilizzano le infrastrutture e i servizi e assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione e i vettori aerei, o gli organismi di rappresentanza di questi ultimi, si scambino reciprocamente le informazioni che risultino necessarie ai fini di un riesame adeguato della congruità di tali oneri di uso, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna parte assicura che le autorità o gli organi competenti per la riscossione degli oneri di uso comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri di uso, onde consentire a tali autorità di prendere in considerazione le osservazioni formulate dagli utenti prima dell'effettuazione delle modifiche.

Articolo 25

Fissazione delle tariffe

1.   Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza.

2.   Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.

3.   Se le autorità competenti di ciascuna delle parti dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione appropriata alle autorità competenti dell'altra parte in questione e possono chiedere consultazioni con tali autorità. Le consultazioni tra le autorità competenti possono riguardare questioni quali il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 26

Contesto concorrenziale

1.   Nell'ambito del presente accordo, il titolo IV dell'accordo di associazione o qualsiasi accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, si applica salvo nei casi in cui norme più specifiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato per il settore del trasporto aereo siano incluse nel presente accordo.

2.   Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente corretto e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilità che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali sono maggiori quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati.

3.   Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore del trasporto aereo.

4.   Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti nell'Unione europea, in particolare quelle indicate nell'allegato VII del presente accordo.

5.   Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare le possibilità di competere dei suoi vettori aerei in modo corretto e su un piede di parità, può trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Può inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 29 del presente accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. Qualora non venga raggiunto un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta può intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, conformemente all'articolo 19 del presente accordo.

6.   Le misure di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all'articolo 31 del presente accordo.

7.   Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo.

8.   Nessuna disposizione del presente accordo limita o pregiudica il potere delle autorità garanti della concorrenza delle parti a che tutte le questioni concernenti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, rientrino sotto la loro esclusiva competenza. Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo non pregiudica le azioni intraprese da tali autorità, che saranno pienamente indipendenti dalle azioni adottate ai sensi del presente articolo.

9.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti.

10.   Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 27

Statistiche

1.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare il funzionamento dei servizi aerei.

2.   Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo sviluppo dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 28

Interpretazione e attuazione

1.   Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.

2.   Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina è responsabile anche per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi al trasporto aereo di cui all'allegato I del presente accordo.

3.   Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie e si prestano tutta l'assistenza necessaria in relazione a indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto nel presente accordo.

4.   Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte, le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.

5.   Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in appresso «la Corte di giustizia», e della Commissione europea.

Articolo 29

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione del presente accordo del quale assicura la corretta applicazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti nel presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Esse vengono applicate dalle parti, secondo le rispettive procedure. Le parti si informano reciprocamente sull'espletamento delle suddette procedure e sulla data di entrata in vigore delle decisioni. Quando una decisione adottata dal comitato misto prevede che una delle parti adotti un'azione, tale parte adotta le misure necessarie e ne informa il comitato misto.

3.   Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario su richiesta di una delle parti.

5.   Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.

6.   Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

7.   Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non è stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte può chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non può risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta può adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo.

8.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo.

9.   A norma dell'articolo 20 del presente accordo, il comitato misto esamina le questioni relative agli investimenti bilaterali in partecipazioni di maggioranza o le modifiche nel controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

10.   Il comitato misto favorisce la cooperazione tra le parti mediante:

a)

il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo;

b)

l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio di un'attività commerciale che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire pari condizioni di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali;

c)

la promozione di scambi al livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, nonché l'adozione di nuovi strumenti di diritto aeronautico internazionale pubblico e privato, in particolare nei settori della sicurezza (safety e security), dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), della cooperazione industriale, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori;

d)

l'esame periodico degli effetti sociali del presente accordo nel corso della sua attuazione, in particolare nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;

e)

la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo del presente accordo, inclusa la raccomandazione di modifiche da apportare allo stesso;

f)

la definizione, su base consensuale, di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo;

g)

la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e

h)

la promozione della cooperazione nelle pertinenti sedi internazionali e gli sforzi per stabilire posizioni coordinate.

Articolo 30

Risoluzione delle controversie e arbitrato

1.   In caso di controversie sorte tra le parti in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente accordo. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni nell'ambito di questa procedura relativa all'interpretazione o all'applicazione dei requisiti e delle norme di cui all'allegato I del presente accordo, tali decisioni devono rispettare le sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione dei requisiti e delle norme pertinenti, nonché le decisioni della Commissione europea che sono prese a norma dei requisiti e delle norme corrispondenti.

2.   Ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non sia stato possibile risolvere in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, secondo la procedura seguente:

a)

ciascuna parte designa un arbitro entro 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro è designato dagli altri due arbitri entro ulteriori 60 giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non è stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente del consiglio ICAO di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. Se il presidente del consiglio ICAO è della stessa nazionalità di una delle parti, gli arbitri sono nominati dal vicepresidente più anziano del consiglio ICAO che non abbia un'incompatibilità in tal senso;

b)

il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato;

c)

la commissione di arbitrato fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e

d)

fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti.

3.   A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale, può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.

4.   Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il tribunale di arbitrato adotta le decisioni a maggioranza.

5.   Se una delle parti non agisce in conformità di una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte può limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da essa concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.

Articolo 31

Misure di salvaguardia

1.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo e le valutazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato III del presente accordo, una parte può adottare le opportune misure di salvaguardia se ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.

2.   La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.

3.   Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.

4.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8 del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si è conclusa prima di tale scadenza.

5.   La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.

6.   Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 32

Divulgazione di informazioni

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle parti, nonché gli altri funzionari che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare a terzi le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare le informazioni in materia di sicurezza e le informazioni relative a società o imprese, ai loro rapporti commerciali o ai loro componenti di costi.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.   L'allegato III del presente accordo stabilisce le disposizioni transitorie e i corrispondenti periodi di applicazione transitoria tra le parti.

2.   La graduale transizione dell'Ucraina all'effettiva applicazione dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi all'aviazione civile di cui all'allegato I del presente accordo e l'osservanza delle condizioni previste dall'allegato III del presente accordo sono soggetti a valutazioni che saranno effettuate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Ucraina e per quanto riguarda le ispezioni di standardizzazione di sicurezza del trasporto aereo effettuate dall'AESA in conformità dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo.

Quando l'Ucraina constata l'avvenuta incorporazione e applicazione delle norme e dei requisiti normativi pertinenti nella propria legislazione, ne informa la Commissione europea chiedendo di procedere alla valutazione.

3.   Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, sottopone la questione all'esame del comitato misto affinché decida se l'Ucraina ha i requisiti necessari per passare al successivo periodo di transizione o ottemperi a tutti i requisiti richiesti.

4.   Se la Commissione europea stabilisce che l'Ucraina non soddisfa le norme e i requisiti pertinenti, informa il comitato misto. La Commissione europea successivamente raccomanda all'Ucraina di apportare specifici miglioramenti e fissa, in consultazione con l'Ucraina, un periodo entro il quale le relative carenze possano ragionevolmente essere affrontate. Prima della scadenza del periodo in questione vengono effettuate una seconda e, se necessario, ulteriori valutazioni per verificare se i miglioramenti raccomandati siano stati realizzati in maniera efficace e soddisfacente.

5.   Se la Commissione europea stabilisce che le anomalie riscontrate sono state corrette, sottopone la questione al comitato misto affinché decida di conseguenza e secondo quanto stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 34

Rapporto con altri accordi e/o intese

1.   Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi e/o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le parti.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, code sharing e formazione dei prezzi di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'UE, si applica tra le parti se tale accordo bilaterale e/o accordo è più favorevole, in termini di libertà per i vettori aerei interessati, o altrimenti più favorevoli e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente accordo.

3.   Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

Articolo 35

Disposizioni finanziarie

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, le parti assegnano le necessarie risorse finanziarie, anche per quanto riguarda il comitato misto, ai fini dell'attuazione del presente accordo nel quadro dei loro rispettivi territori.

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE, RIESAME, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifiche

1.   Il comitato misto può, su proposta di una parte e in conformità del presente articolo, decidere per consenso di modificare gli allegati del presente accordo come previsto all'articolo 15, comma 3, lettera a), del presente accordo.

2.   Le modifiche degli allegati del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti hanno espletato le necessarie procedure interne.

3.   Su richiesta di una delle parti e secondo le pertinenti procedure, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni da parte del comitato misto, il presente accordo è riesaminato alla luce dell'applicazione delle sue disposizioni al fine di prendere in considerazione eventuali sviluppi futuri. Qualsiasi conseguente modifica del presente accordo entra in vigore, come previsto all'articolo 38 del presente accordo.

Articolo 37

Estinzione

Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. Detta comunicazione è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa i suoi effetti a mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, a meno che tale notifica sia ritirata di comune accordo delle parti prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente arrticolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, in conformità delle loro procedure interne o della loro legislazione nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo.

4.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

Articolo 39

Registrazione presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite

Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo e tutte le relative modifiche vengono registrati presso l'ICAO e il segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 40

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Киев на дванадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Kiev, el doce de octubre de dos mil veintiuno.

V Kyjevě dne dvanáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Kiev den tolvte oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Kiew am zwölften Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheteistkümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, στις δώδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Kyiv on the twelfth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Kiev, le douze octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i gCív, an dóú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhíle fiche agus haon.

Sastavljeno u Kijevu dvanaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Kiev, addì dodici ottobre duemilaventuno.

Kijevā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio dvyliktą dieną Kijeve.

Kelt Kijevben, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizenkettedik napján.

Magħmul f'Kiev, fit-tnax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Kiev, twaalf oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Kijowie dnia dwunastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Kiev, em doze de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Kiev la doisprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Kyjeve dvanásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.

V Kijevu, dne dvanajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Kiovassa kahdentenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Kiev den tolfte oktober år tjugohundratjugoett.

Учинено в Києвi дванадцятого жовтня двi тисячi двадцять першого року.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7