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Document 22020X1231(02)

    Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione

    GU L 444 del 31.12.2020, p. 1486–1487 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 444/1486


    Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione

    L'Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione").

    A.    NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LA PROCURA EUROPEA (EPPO)

    Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettere d) e g)

    1.

    A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti], e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente ai fini della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo VIII [Assistenza giudiziaria], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (1). La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.

    2.

    A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente dell'emanazione e, se del caso, dell'esecuzione delle richieste di congelamento a norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo XI [Congelamento e confisca], dell'accordo e l'autorità centrale competente a trasmettere tali richieste e a rispondervi è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data.

    3.

    Le richieste devono essere inviate all'ufficio centrale dell'EPPO.

    B.    NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LE SCELTE OPERATE DAGLI STATI MEMBRI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE

    1.

    A causa della firma tardiva dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la notifica dell'Unione riguardante le scelte operate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni elencate in appresso sarà effettuata entro il 31 gennaio 2021.

    Elenco delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che richiedono una notifica da effettuarsi al momento dell'entrata in vigore o all'inizio dell'applicazione dell'accordo:

    a)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera a): Notifica delle unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini del ricevimento e del trattamento dei dati PNR di cui al titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)];

    b)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'esecuzione di un mandato d'arresto;

    c)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'emissione di un mandato d'arresto;

    d)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera c): Notifica dell'autorità competente per il ricevimento delle domande di transito sul territorio di uno Stato membro di una persona ricercata che deve essere consegnata;

    e)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera e): Notifica dell'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX [Scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali] e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

    f)

    Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera f): Notifica dell'autorità centrale competente a trasmettere le richieste e a rispondervi a norma del titolo XI [Congelamento e confisca] e a eseguire tali richieste ovvero a trasmetterle alle autorità competenti per la loro esecuzione.

    2.

    Conformemente all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica al Regno Unito che i seguenti Stati membri rientrano nelle seguenti categorie:

    categoria A: Stati membri che hanno espresso il desiderio di derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Austria, Portogallo, Svezia, Ungheria;

    categoria B: Stati membri che hanno espresso il desiderio di non derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: - ;

    categoria C: Stati membri che non hanno indicato se desiderano o meno derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

    3.

    Le notifiche relative alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riguardanti le scelte degli Stati membri che possono essere effettuate dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione di detto accordo seguiranno a tempo debito, entro i termini stabiliti nell'accordo, a seconda dei casi.

    (1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


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