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Document 22020X1231(02)
EU-UK Trade and Cooperation Agreement - Notification by the Union
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione
GU L 444 del 31.12.2020, p. 1486–1487
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 444/1486 |
Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione
L'Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione").
A. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LA PROCURA EUROPEA (EPPO)
Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettere d) e g)
1. |
A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti], e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente ai fini della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo VIII [Assistenza giudiziaria], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (1). La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data. |
2. |
A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente dell'emanazione e, se del caso, dell'esecuzione delle richieste di congelamento a norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo XI [Congelamento e confisca], dell'accordo e l'autorità centrale competente a trasmettere tali richieste e a rispondervi è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data. |
3. |
Le richieste devono essere inviate all'ufficio centrale dell'EPPO. |
B. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LE SCELTE OPERATE DAGLI STATI MEMBRI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE
1. |
A causa della firma tardiva dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la notifica dell'Unione riguardante le scelte operate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni elencate in appresso sarà effettuata entro il 31 gennaio 2021.
Elenco delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che richiedono una notifica da effettuarsi al momento dell'entrata in vigore o all'inizio dell'applicazione dell'accordo:
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2. |
Conformemente all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica al Regno Unito che i seguenti Stati membri rientrano nelle seguenti categorie:
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3. |
Le notifiche relative alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riguardanti le scelte degli Stati membri che possono essere effettuate dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione di detto accordo seguiranno a tempo debito, entro i termini stabiliti nell'accordo, a seconda dei casi. |
(1) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).