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Document 22019D1622

Decisione del Comitato misto SEE n. 213/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1622]

OJ L 254, 3.10.2019, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1622/oj

3.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 213/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1622]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 per quanto riguarda il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1zzzt (Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1086: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 22).»

2.

Al punto 1zzzzzn (Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1126: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

3.

Al punto 2zb (Regolamento (UE) n. 373/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1126: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

4.

Al punto 95 (Regolamento (UE) n. 374/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1126: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

5.

Al punto 116 (Regolamento (UE) n. 1108/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32017 R 1126: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1086 e (UE) 2017/1126 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI


(1)  GU L 156 del 20.6.2017, pag. 22.

(2)  GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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