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Document 22019A0712(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/gai del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

ST/8744/2019/INIT

OJ L 187, 12.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1187/oj

Related Council decision
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12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/gai del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate congiuntamente «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,

CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti, in particolare l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,

SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

CONSAPEVOLI che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (2), contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea e della Confederazione svizzera di scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale,

CONSAPEVOLI che, per stimolare la cooperazione internazionale nel settore dell'applicazione della legge, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace,

CONSAPEVOLI che lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni e che per l'uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (3), della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (4), e del suo allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (5), e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, consentendo agli Stati membri dell'Unione europea e alla Confederazione svizzera di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli,

SOTTOLINEANDO che, nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario dati personali specifici e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,

CONSIDERANDO che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono agli Stati membri dell'Unione europea e alla Confederazione svizzera di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni di cui ha bisogno e, in caso affermativo, quale sia tale Stato,

CONSIDERANDO che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e che le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati,

CONSIDERANDO che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati,

CONSIDERANDO che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera,

CONSAPEVOLI che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti),

CONSIDERANDO che il sistema di riscontro positivo o negativo offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo un riscontro positivo e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dal diritto nazionale, comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria e che in tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali a un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente,

CONSIDERANDO che la Confederazione svizzera dovrebbe sostenere le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione del presente accordo,

CONSAPEVOLI che, poiché l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è una tappa importante in direzione di uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche, alcune disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio dovrebbero essere rispettate dalla Confederazione svizzera,

CONSIDERANDO che, a norma del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità della Confederazione svizzera a fini di prevenzione, accertamento o indagine in materia di terrorismo e criminalità transfrontaliera dovrebbe rispettare un livello di protezione dei dati personali, a norma del diritto nazionale della Confederazione svizzera, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (6),

BASANDOSI sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici,

TENENDO CONTO che, in base al trattato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri relativi per le impronte digitali e per i profili del DNA (7), i paesi condividono la stessa banca dati e gli stessi sistemi per lo scambio di informazioni, relativi rispettivamente ai profili del DNA e ai dati dattiloscopici,

RICONOSCENDO che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, si applicano nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

2.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 19 e l'articolo 21 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4, punto 1, del medesimo, si applicano nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

3.   Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio si applicano parimenti nelle loro relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera.

4.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio si applica nelle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«parti contraenti»: l'Unione europea e la Confederazione svizzera;

2)

«Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;

3)

«Stato»: uno Stato membro o la Confederazione svizzera.

Articolo 3

Applicazione e interpretazione uniformi

1.   Al fine di assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano applicate e interpretate il più uniformemente possibile, le parti contraentisi tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei competenti organi giurisdizionali della Confederazione svizzera, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2.   La Confederazione svizzera ha diritto di presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea memorie o osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra la Confederazione svizzera e uno Stato membro sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Confederazione svizzera all'uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.

Articolo 5

Modifiche

1.   Nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Unione europea ne informa quanto prima la Confederazione svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni.

2.   Qualsiasi modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1 è notificata dall'Unione europea, non appena adottata, alla Confederazione svizzera.

La Confederazione svizzera decide autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. La decisione è notificata all'Unione europea entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma.

3.   Qualora possa essere vincolata dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, la Confederazione svizzera ne informa l'Unione europea al momento della notifica. La Confederazione svizzera informa immediatamente e per iscritto l'Unione europea dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto un referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, la Confederazione svizzera dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell'Unione europea. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore della modifica per quanto riguarda la Confederazione svizzera e fino alla notifica di quest'ultima circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, la Confederazione svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto della modifica in questione.

4.   Se la Confederazione svizzera non accetta il contenuto della modifica, il presente accordo è sospeso. Le parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena la Confederazione svizzera comunica di accettare il contenuto della modifica o se le parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente accordo.

5.   Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente accordo cessa di applicarsi.

6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle modifiche apportate ai capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio o all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio che la Confederazione svizzera ha indicato all'Unione europea come non accettabili, precisandone i motivi. In tali casi, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, le disposizioni pertinenti nella versione precedente la modifica continuano ad applicarsi alle relazioni bilaterali tra la Confederazione svizzera e ciascuno degli Stati membri.

Articolo 6

Riesame

Le parti contraenti convengono di procedere a un riesame comune del presente accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e include altresì aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.

Articolo 7

Relazione con altri strumenti

1.   La Confederazione svizzera può continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di conclusione del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica all'Unione europea gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi.

2.   La Confederazione svizzera può concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi del presente accordo. La Confederazione svizzera notifica tali nuovi accordi o intese all'Unione europea entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di accordi o intese firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

4.   Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Articolo 8

Notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore

1.   Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso a essere vincolata dal presente accordo.

2.   L'Unione europea può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali da trasmettere o già trasmessi a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri.

3.   L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

4.   Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, concernente le modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 adottate dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

5.   Al momento della notifica ai sensi del paragrafo 1 o a una data successiva, ove previsto, la Confederazione svizzera presenta le dichiarazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

6.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

7.   La trasmissione di dati personali ai sensi del presente accordo da parte degli Stati membri e della Confederazione svizzera avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio nel diritto nazionale degli Stati interessati da detta trasmissione.

Per accertare se tale sia il caso della Confederazione svizzera, sono effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota in base a condizioni e modalità concordate con la Confederazione svizzera e analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

Sulla base di una relazione globale di valutazione, e secondo fasi uguali a quelle seguite per l'avvio degli scambi automatizzati di dati negli Stati membri, il Consiglio stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali alla Confederazione svizzera a norma del presente accordo.

8.   La Confederazione svizzera attua e applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale direttiva.

9.   Gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dalla Confederazione svizzera. La Confederazione svizzera comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale decisione quadro del Consiglio.

10.   Le autorità competenti della Confederazione svizzera non applicano le disposizioni del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio finché la Confederazione svizzera non abbia attuato e applicato le misure di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo.

Articolo 9

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e la Confederazione svizzera.

Articolo 10

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti mediante deposito della notifica di denuncia all'altra parte contraente.

2.   La denuncia del presente accordo in conformità del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica di denuncia.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)  GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU UE L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

(3)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(4)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(5)  GU UE L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

(6)  GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(7)  Raccolta ufficiale svizzera AS/RO 2006 2031; raccolta sistematica svizzera SR/RS 0.360.514.1.


Dichiarazione delle parti contraenti al momento della firma dell'accordo

L'Unione europea e la Confederazione svizzera, parti contraenti dell'accordo ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), dichiarano che:

Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli è necessario che la Confederazione svizzera stabilisca con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie.

Per rendere questo compito più agevole, la Confederazione svizzera è destinataria di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili.

La Confederazione svizzera può fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un'assistenza pratica e tecnica. Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati.

Gli esperti svizzeri possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare la Confederazione svizzera.

Gli esperti svizzeri possono essere invitati a partecipare a riunioni nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici direttamente connessi con l'applicazione e lo sviluppo delle succitate decisioni del Consiglio.


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