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Document 22018D1751
Decision of the EEA Joint Committee No 17/2017 of 3 February 2017 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2018/1751]
Decisione del cCmitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]
Decisione del cCmitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]
OJ L 297, 22.11.2018, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 297/21 |
DECISIONE DEL CCMITATO MISTO SEE
N. 17/2017
del 3 febbraio 2017
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).» |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2016/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.