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Document 22018D1751

Decisione del cCmitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1751/oj

22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/21


DECISIONE DEL CCMITATO MISTO SEE

N. 17/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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