EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22018D1168
Decision of the EEA Joint Committee No 230/2016 of 2 December 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2018/1168]
Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]
Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2016, del 2 dicembre 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]
OJ L 215, 23.8.2018, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 230/2016
del 2 dicembre 2016
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1168]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/854 della Commissione, del 30 maggio 2016, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (1) deve essere integrato nell'accordo SEE. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2) deve essere integrato nell'accordo SEE. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:
1. |
Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 111 (Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/854 e (UE) 2016/862 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 142 del 31.5.2016, pag. 5.
(2) GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 24.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.