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Document 22018A1026(01)

Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

ST/13661/2016/INIT

OJ L 268, 26.10.2018, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/1603/oj

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26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/3


TRADUZIONE

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

L'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA IN AFRICA E MADAGASCAR (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar),

di seguito denominata «ASECNA»,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare nell'Unione, in Africa e in altre regioni del mondo, in particolare nel settore dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che ASECNA si occupa principalmente della fornitura dei servizi di navigazione aerea negli spazi aerei sotto la sua responsabilità, dell'organizzazione di tali spazi, della pubblicazione di informazioni aeronautiche, della previsione e della trasmissione delle informazioni nel campo della meteorologia aeronautica,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione, Galileo e Sistema europeo di navigazione satellitare (EGNOS), progettati specificamente per usi civili, i benefici connessi alla loro attuazione e l'interesse di ASECNA per i servizi di navigazione satellitare,

RICONOSCENDO che il sistema EGNOS, un'infrastruttura regionale che si concentra principalmente sull'Europa e che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare offrendo in particolare una maggiore precisione e una funzione di integrità, fornisce servizi specialmente adatti alle esigenze dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che i servizi basati sulla tecnologia del sistema EGNOS potrebbero tecnicamente essere estesi a tutto il continente africano nella misura in cui sarebbero già presenti sinergie fra le infrastrutture di terra sotto la responsabilità delle parti e i transponder del sistema EGNOS sono installati su satelliti posizionati in orbite geostazionarie in corrispondenza dell'Africa,

CONSIDERANDO la risoluzione del Consiglio «Spazio» dell'Unione, dal titolo «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea a collaborare con la Commissione dell'Unione africana al fine di potenziare i mezzi disponibili e di definire le modalità di attuazione in Africa di una infrastruttura simile a quella del programma EGNOS,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2007 sulla politica spaziale europea, che attribuisce una particolare importanza alla cooperazione dell'Europa con l'Africa nel settore spaziale, e la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», che sottolinea la volontà dell'Unione di mettere la sua esperienza e le sue infrastrutture al servizio dell'Africa e di rafforzare la cooperazione con questo continente,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2005 CM 44-11 del 7 luglio 2005 del comitato dei ministri di ASECNA riguardante l'attuazione dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) all'interno di ASECNA, che sollecita in particolare il sostegno delle istanze europee per avvalersi di EGNOS o Galileo per le esigenze operative dell'Agenzia,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2011 CA 120-18 del 7 luglio 2011 del consiglio di amministrazione di ASECNA riguardante l'effettiva partecipazione dell'Agenzia al dispiegamento di EGNOS/Galileo nella regione Africa e Oceano indiano, che autorizza in particolare il direttore generale a proseguire a tal fine le iniziative presso le istanze europee adeguate,

CONSIDERANDO che nell'ambito dell'attuazione di tale risoluzione ASECNA ha sviluppato un programma SBAS-ASECNA in vista della fornitura di servizi SBAS basati sulla tecnologia del sistema EGNOS nella sua zona di competenza,

CONSIDERANDO che una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA nel settore della navigazione satellitare s'inserisce nel quadro generale del partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, poiché la tabella di marcia adottata al quarto vertice UE-Africa tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014, allo scopo di definire la cooperazione fra i due continenti per il periodo 2014-2017, prevede di destinare risorse umane e finanziarie stabili e sufficienti al dispiegamento di infrastrutture di navigazione satellitare basate su EGNOS e di istituire sistemi di governance e di finanziamento per le spese di investimento e le spese operative di EGNOS in Africa per i paesi interessati,

CONSIDERANDO che. in applicazione di questo partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, è già in corso una collaborazione tra ASECNA e l'Unione nell'ambito del programma di supporto al settore del trasporto aereo e ai servizi satellitari in Africa, finanziato dal 10o Fondo europeo di sviluppo, e del programma panafricano di supporto a EGNOS in Africa, finanziato dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso l'istituzione dell'ufficio comune di gestione di programma (JPO) EGNOS-Africa,

CONSIDERANDO il comune interesse per una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA in materia di sviluppo della navigazione satellitare a beneficio dell'aviazione civile e desiderose di definire formalmente tale cooperazione,

CONSIDERANDO la necessità di garantire un eccellente livello di protezione dei servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti,

CONSIDERANDO che l'Unione ha istituito le proprie agenzie per ricevere assistenza in alcuni settori specifici, in particolare l'Agenzia del GNSS europeo per i programmi europei di navigazione satellitare e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea in materia di aviazione civile, e che l'esercizio del sistema EGNOS nel periodo 2014-2021 è stato oggetto di un accordo di delega tra l'Unione e l'Agenzia del GNSS europeo,

RICONOSCENDO che il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (1) stabilisce che l'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, che l'Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro di tali programmi e che il costo di un'eventuale estensione della copertura del sistema EGNOS al di fuori dell'Europa non sarebbe finanziato dalle risorse di bilancio stanziate a titolo di tale regolamento,

CONSIDERANDO il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (2),

RICONOSCENDO l'interesse a coordinare gli approcci in materia di normalizzazione e certificazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi e i servizi di navigazione satellitare in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, in particolare per promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA in quanto norma globale di radionavigazione e temporizzazione nel settore dell'aviazione civile

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Gli obiettivi del presente accordo sono sviluppare la navigazione satellitare e fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, consentendole di avvalersi dei programmi europei di navigazione satellitare.

Il presente accordo rientra nel quadro della promozione, sul continente africano, dei servizi basati su tali programmi europei di navigazione satellitare.

2.   La forma e le condizioni della cooperazione fra le parti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1)

«GNSS» o «sistema globale di navigazione satellitare», un'infrastruttura costituita da una costellazione di satelliti e da una rete di centri e di stazioni di terra che permette, grazie all'emissione di segnali radio, di fornire sull'insieme del globo terrestre un servizio di misurazione del tempo e di geolocalizzazione molto preciso agli utenti che dispongono di un ricevitore adeguato;

2)

«sistemi di navigazione satellitare europei», il sistema globale di navigazione satellitare istituito nell'ambito del programma Galileo e il sistema EGNOS, che sono di proprietà dell'Unione;

3)

«zona di competenza di ASECNA», la zona geografica in cui ASECNA fornisce servizi di navigazione aerea, che non corrisponde necessariamente allo spazio aereo dei suoi Stati membri;

4)

European Geostationary Navigation Overlay Service (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) o «EGNOS», un'infrastruttura regionale del sistema di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni in termini di precisione e di integrità. EGNOS comprende stazioni di terra e transponder installati su satelliti geostazionari. Le stazioni di terra sono costituite da un centro di ingegneria, da centri di controllo della missione, da stazioni RIMS, da stazioni NLES, da un centro di servizi e da un server EDAS. La copertura regionale di EGNOS si concentra prioritariamente sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea geograficamente ubicati in Europa;

5)

«SBAS-ASECNA», il sistema di navigazione satellitare di ASECNA che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione e di integrità. SBAS-ASECNA è di proprietà di ASECNA e comprende un'infrastruttura di terra e diversi transponder installati su satelliti geostazionari. L'infrastruttura di terra sarà costituita in particolare da stazioni RIMS, da uno o più centri di controllo della missione e da stazioni NLES. La copertura di SBAS-ASECNA si concentra prioritariamente sulla zona di competenza di ASECNA. Per «sistema SBAS-ASECNA» si intende sia la versione iniziale del sistema che tutte le sue evoluzioni successive, compresa la doppia frequenza e la multi costellazione. L'attuazione di tale sistema comprende in particolare le fasi di definizione e progettazione, sviluppo e dispiegamento, accreditamento e certificazione, ed è seguita dalla fase di esercizio;

6)

«zona coperta da EGNOS» o «zona coperta da SBAS-ASECNA», la zona in cui è possibile ricevere i segnali emessi dal sistema in questione (ad esempio l'impronta dei satelliti geostazionari);

7)

«zona di servizio SBAS-ASECNA», l'area all'interno della zona coperta da SBAS-ASECNA in cui il sistema SBAS-ASECNA fornisce un servizio conforme ai requisiti definiti da ASECNA secondo le norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;

8)

«zona di servizio SOL di EGNOS», l'area all'interno della zona coperta da EGNOS in cui il sistema EGNOS fornisce un servizio conforme alle norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;

9)

«stazioni RIMS», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che hanno il compito di raccogliere in tempo reale i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare;

10)

«stazioni NLES», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che inviano ai transponder installati su satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nella zona coperta dall'uno o dall'altro dei due sistemi di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione;

11)

«Galileo», un sistema civile autonomo europeo a copertura mondiale di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS progettato e sviluppato dall'Unione, dall'Agenzia spaziale europea e dai rispettivi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati. Galileo intende offrire un servizio aperto, un servizio commerciale, un servizio pubblico regolamentato e un servizio di ricerca e salvataggio, nonché contribuire ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni per la salvaguardia della vita umana;

12)

«interoperabilità», l'attitudine di due o più sistemi di navigazione satellitare e dei servizi da essi forniti a essere utilizzati insieme per offrire all'utente migliori prestazioni rispetto a quelle che si otterrebbero usando unicamente un solo sistema;

13)

«proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

14)

«informazione classificata», un'informazione, sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, a interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale, delle parti o di uno Stato membro. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

1)

reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi;

2)

possibilità reciproca di partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione e di ASECNA;

3)

scambio tempestivo di tutte le informazioni utili per l'attuazione del presente accordo;

4)

protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Agenzie dell'Unione

L'Unione può affidare all'Agenzia del GNSS europeo o all'Agenzia europea per la sicurezza aerea l'esecuzione, in tutto o in parte, dei compiti di cui al presente accordo. In tal caso essa rimane responsabile nei confronti di ASECNA circa la buona e completa esecuzione degli obblighi che le incombono in applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Rapporti con i terzi

L'Unione agevola e sostiene ogni iniziativa di collaborazione o di partenariato tra ASECNA e le altre entità coinvolte nei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, in particolare l'Agenzia spaziale europea, a condizione che tali iniziative siano in grado di favorire lo sviluppo di ASECNA e di consentirle di fornire servizi di navigazione satellitare basati su questi due programmi.

PARTE II

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

Articolo 6

Attività di cooperazione

1.   Le attività di cooperazione di cui al presente accordo si riferiscono principalmente a quelle finalizzate all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, basato sulla tecnologia del sistema EGNOS. Tali attività riguardano anche l'uso in Africa del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, lo spettro radio, le norme, la certificazione e le organizzazioni internazionali, la sicurezza, la ricerca e lo sviluppo, le risorse umane, la comunicazione e la visibilità, gli scambi di personale e la promozione sul continente africano dei servizi di navigazione satellitare.

Le parti possono modificare il presente elenco di attività conformemente all'articolo 34 del presente accordo.

2.   Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei di navigazione satellitare, né la struttura istituita dall'Unione stessa per l'esercizio di tali programmi. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione a impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni e controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica le misure di sicurezza nazionale.

3.   Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale di ASECNA.

4.   Fatte salve le rispettive normative, le parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione condotte a norma del presente accordo.

SOTTOPARTE I

Articolo 7

Attuazione e esercizio del sistema SBAS-ASECNA

1.   L'Unione assiste ASECNA nell'attuazione e nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA. Oltre alle disposizioni specifiche di cui agli articoli da 8 a 16, l'Unione si impegna in via generale ad agevolare l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, in particolare mettendo gratuitamente a disposizione di ASECNA ogni informazione utile, fornendo consulenza in materia di gestione dei programmi e sul piano tecnico e organizzativo, e contribuendo alle valutazioni e al monitoraggio del programma SBAS-ASECNA.

2.   Qualora siano realizzate interconnessioni tra i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, ciascuna parte è responsabile delle modifiche del proprio sistema e si fa carico dei relativi costi di investimento e di gestione. Ciascuna parte comunica all'altra le informazioni necessarie e collabora alle modifiche del sistema di quest'ultima. È avviato un processo che prevede un impegno sulle prestazioni e il monitoraggio delle stesse, stabilendo i rispettivi obblighi.

Articolo 8

Definizione e progettazione del sistema SBAS-ASECNA

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nella progettazione del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda l'architettura del sistema, i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra e il concetto operativo. Studi condotti a tal fine preciseranno le interconnessioni tra i sistemi SBAS-ASECNA e EGNOS.

Articolo 9

Sviluppo e dispiegamento delle stazioni RIMS

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento delle stazioni RIMS del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Per ottimizzare le prestazioni e le zone di servizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, le parti coordinano l'installazione delle rispettive stazioni RIMS, in particolare di quelle situate nelle zone limitrofe comuni ai due sistemi, in modo che tali stazioni siano distribuite senza soluzione di continuità e possano funzionare in sinergia grazie allo scambio dei dati generati da tali stazioni RIMS, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme applicabili a ciascuna parte.

Articolo 10

Sviluppo e dispiegamento dei centri di controllo

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei centri di controllo del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Articolo 11

Sviluppo e dispiegamento delle stazioni NLES e dei transponder

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei servizi di diffusione di dati basati sui transponder del sistema SBAS-ASECNA installati su satelliti geostazionari e sulle stazioni terrestri di trasmissione dati associate. L'Unione assiste inoltre ASECNA nelle procedure e pratiche necessarie a ottenere i codici PNR indispensabili all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, altrimenti impossibile.

Articolo 12

Accreditamento e certificazione del sistema SBAS-ASECNA

L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, per:

la certificazione del sistema SBAS-ASECNA;

l'accreditamento della sicurezza del sistema SBAS-ASECNA, compresi i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra;

la certificazione dei servizi forniti dal sistema SBAS-ASECNA.

Su richiesta di ASECNA l'Unione può fornire assistenza anche per lo sviluppo della metodologia e dei processi intesi a:

approvare le procedure, connesse al sistema SBAS-ASECNA, di decollo, volo e atterraggio degli aeromobili, prima che siano pubblicate sui mezzi di Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche;

certificare le attrezzature a bordo degli aeromobili destinate alla ricezione e al trattamento dei segnali di navigazione satellitare e accreditare gli operatori aerei e gli equipaggi.

Articolo 13

Esercizio del sistema SBAS-ASECNA

1.   L'Unione assiste ASECNA nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

Per quanto riguarda la preparazione dell'avvio dell'esercizio, l'Unione assiste ASECNA in particolare per:

l'attuazione del sistema di governance della fornitura dei servizi,

l'adeguamento, a beneficio del sistema SBAS-ASECNA, delle procedure operative e della documentazione di formazione del sistema EGNOS,

l'attuazione di un sistema di gestione integrato dedicato alla fornitura dei servizi, riguardante in particolare la qualità, la sicurezza e l'ambiente,

l'analisi e l'attuazione dei sistemi di subappalto,

la formazione degli addetti,

la dichiarazione dei servizi.

L'Unione assiste inoltre ASECNA nella risoluzione dei problemi di esercizio successivi alla dichiarazione dei servizi, in particolare attraverso la messa a disposizione di procedure e strumenti di analisi delle prestazioni, il sostegno alla formazione e la presenza di personale nei siti per un periodo iniziale.

L'Unione fornisce inoltre un sostegno ad ASECNA per la messa in servizio delle evoluzioni del sistema in esercizio.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca per incoraggiare l'adozione, da parte degli utenti, dei servizi forniti dai sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA e per agevolare lo sviluppo dei relativi mercati.

Articolo 14

Zone di servizio

Le definizioni della zona di servizio SOL di EGNOS e della zona di servizio SBAS-ASECNA sono concordate tra le parti per evitare qualsiasi difficoltà nell'esercizio, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità. Le parti si adoperano per trovare soluzioni comuni a tale riguardo.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS comprenda una parte della zona sotto la responsabilità di ASECNA o la zona di servizio SBAS-ASECNA comprenda una parte del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, si realizza un processo di coinvolgimento delle parti e di monitoraggio delle prestazioni, che stabilisce i rispettivi obblighi.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS e la zona di servizio SBAS-ASECNA comprendano un territorio situato al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea e della zona sotto la responsabilità di ASECNA - o si sovrappongano con un sistema diverso da EGNOS e SBAS-ASECNA - le parti si informano reciprocamente e coordinano le pratiche presso le autorità del territorio o dei territori interessati per garantire che i problemi che si pongono, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità, siano oggetto di soluzioni comuni.

Articolo 15

Appalti pubblici

1.   L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, nella preparazione del fascicolo di gara e nell'analisi delle offerte nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti relativi all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

2.   Fatto salvo l'articolo XXIII dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo III dell'accordo riveduto), gli enti pubblici e le imprese dei paesi membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare alle gare d'appalto relative all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, a meno che non esista un conflitto di interesse.

3.   Le acquisizioni relative all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA possono essere oggetto di appalti congiunti dell'Unione e di ASECNA secondo gli interessi di ciascuna delle parti, in particolare in materia di stazioni di terra e transponder.

Articolo 16

Diritti di proprietà intellettuale

1.   Ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra parte tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle opere o sulle invenzioni di sua proprietà che sono utili all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA. Il presente accordo vale come licenza per l'uso tali diritti.

Se una delle parti crea o genera nuovi diritti di proprietà intellettuale basati sui diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione, quest'ultima riceve la proprietà dei nuovi diritti di proprietà intellettuale creati o generati e concede gratuitamente alla parte che li ha creati o generati una licenza per l'uso di questi nuovi diritti. Tuttavia la parte che è proprietaria di tali nuovi diritti può concedere la licenza a terzi solo previo accordo esplicito dell'altra parte.

Le condizioni di esercizio della licenza di cui al primo e secondo comma sono stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2.   La licenza d'uso di cui al primo comma del paragrafo 1 è personale, non esclusiva e non trasmissibile, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1. Essa comprende, a seconda dei casi, il diritto di utilizzare, di far utilizzare, di modificare, di riprodurre e di fabbricare, esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA.

Una parte può mettere a disposizione di terzi o commercializzare i diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione in applicazione del primo comma del paragrafo 1 solamente con il consenso esplicito di quest'ultima, a meno che tale messa a disposizione di terzi non avvenga nel quadro degli appalti pubblici o dei contratti conclusi dall'una o dall'altra parte per l'attuazione e l'esercizio del sistema EGNOS, del sistema istituito nel quadro del programma Galileo e del sistema SBAS-ASECNA.

3.   Ciascuna parte tiene aggiornato un registro dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra parte in applicazione del primo comma del paragrafo 1 e gliene trasmette una copia. Per ciascun diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione, il registro precisa in particolare:

l'oggetto del diritto, come un'invenzione, un software, una banca dati, ecc.;

la natura del diritto, come un diritto d'autore, un brevetto, ecc.;

il diritto di utilizzo concesso, come il diritto di riprodurre, di adattare, di fabbricare, ecc.;

il territorio per cui il diritto è messo a disposizione;

la durata della messa a disposizione.

4.   Ciascuna parte che concede all'altra parte una licenza d'uso in applicazione del primo comma del paragrafo 1 può revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

SOTTOPARTE II

ALTRE ATTIVITÀ

Articolo 17

Galileo

1.   Le parti cooperano per la promozione e l'uso del sistema istituito nel continente africano nel quadro del programma Galileo, in particolare per lo sviluppo di applicazioni e l'uso di servizi basati su tale sistema, soprattutto nel campo della misura del tempo, della navigazione, della sorveglianza, della ricerca e del salvataggio, e per evidenziare i vantaggi delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2.   ASECNA si astiene da qualsiasi azione o iniziativa che possa ledere gli interessi dell'Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale connessi al programma Galileo.

Articolo 18

Spettro radio

1.   Le parti cooperano e si assistono reciprocamente per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze gestito dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT»), in particolare per la protezione delle bande di frequenza per i servizi di navigazione satellitare e le comunicazioni aeronautiche.

2.   Le parti si scambiano informazioni e si assistono reciprocamente per quanto riguarda la ripartizione e l'assegnazione di frequenze da parte dell'UIT. Esse promuovono e tutelano le assegnazioni di frequenze adeguate per i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché per il sistema istituito nel quadro del programma Galileo, allo scopo di assicurare l'accessibilità dei servizi offerti da tali sistemi nell'Unione e in Africa.

3.   Al fine di proteggere lo spettro radio assegnato alla radionavigazione da interferenze quali segnali di disturbo, intenzionali o meno, e il mascheramento, le parti si adoperano per individuare le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, in particolare quelle relative al regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 19

Norme, certificazione e organizzazioni internazionali

1.   Le parti si adoperano per adottare un approccio comune in materia di normalizzazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi di navigazione satellitare trattate nell'ambito di organizzazioni e associazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, l'associazione «Radio Technical Commission for aeronautics» (RTCA - Commissione tecnica per le radio aeronautiche) e l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile («EUROCAE»), e da associazioni o gruppi attivi nel settore della normalizzazione.

2.   Le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme di navigazione satellitare in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare le norme e le procedure raccomandate dell'ICAO (SARP) e le specifiche delle prestazioni operative minime della RTCA e dell'EUROCAE (MOPS). In questo contesto esse sostengono congiuntamente il riconoscimento delle norme Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA da parte di tali organizzazioni internazionali e si impegnano a promuoverne l'applicazione su scala mondiale, con particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

Articolo 20

Sicurezza

Al fine di proteggere i sistemi di navigazione satellitare europei e il sistema SBAS-ASECNA contro le minacce e gli atti dolosi, come i segnali di disturbo intenzionali e il mascheramento, le parti adottano tutte le misure praticabili, in particolare in materia di controllo e di non proliferazione delle tecnologie, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, così come delle infrastrutture e dei beni essenziali corrispondenti, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 21

Ricerca e sviluppo

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di ricerca e sviluppo in materia di navigazione satellitare, in particolare al fine di sviluppare e programmare i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di navigazione satellitare.

Ciascuna parte promuove la partecipazione dell'altra parte ai propri programmi di ricerca e sviluppo.

L'Unione facilita l'accesso di ASECNA ai fondi dei suoi programmi quadro di ricerca e sviluppo.

Articolo 22

Risorse umane

In base alla propria esperienza, l'Unione fornisce ad ASECNA tutte le informazioni utili per la gestione del capitale umano necessario all'attuazione del programma SBAS-ASECNA.

L'Unione assiste ASECNA nella creazione dei posti di lavoro e nello sviluppo delle competenze necessari all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

L'Unione incoraggia tutte le iniziative di collaborazione e di partenariato tra ASECNA e i soggetti coinvolti nel rafforzamento delle capacità nei settori relativi ai programmi europei di navigazione satellitare e agevola l'accesso di ASECNA ai fondi dei programmi europei di formazione.

Potranno essere condotte attività comuni di formazione per rispondere alle esigenze di attuazione ed esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, e di preparazione dei loro sviluppi tecnologici.

Articolo 23

Comunicazione e visibilità

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di comunicazione e di promozione dei rispettivi programmi di navigazione satellitare.

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nell'attuazione delle strategie di comunicazione rivolte sia alle entità interessate dall'attuazione e dall'esercizio del sistema SBAS-ASECNA sia al grande pubblico.

Articolo 24

Scambi di personale

Le parti procedono a scambi di personale nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.

Articolo 25

Promozione della navigazione satellitare nel continente africano

Le parti si assistono reciprocamente per promuovere la navigazione satellitare nel continente africano e si consultano ogniqualvolta necessario per concordare le azioni comuni da attuare in materia. Le parti incoraggiano in particolare le iniziative che possono favorire l'adozione della navigazione satellitare da parte degli utenti e lo sviluppo dei mercati connessi a questa tecnologia.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Finanziamento

1.   ASECNA finanzia l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA con risorse proprie, aiuti o sovvenzioni, in particolare quelli specificati al paragrafo 3, prestiti contratti presso istituti finanziari o con qualsiasi altro mezzo di finanziamento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2.   L'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA non possono in nessun caso essere finanziati dai contributi di bilancio previsti per i sistemi europei di navigazione satellitare e contemplati al capo II del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.   Per l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione favorisce l'accesso di ASECNA ai fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo di cui può beneficiare, sia per i programmi in corso sia per quelli futuri. I programmi in corso sono il programma panafricano previsto dall'articolo 9 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2014-2020, e i programmi del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 luglio 2006 - Promuovere le interconnessioni in Africa: il partenariato UE-Africa per le infrastrutture COM(2006) 376 def.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Responsabilità giuridica

1.   Non essendo proprietaria dei sistemi di navigazione satellitare europei, ASECNA non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tali sistemi.

Non essendo proprietaria del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tale sistema.

2.   Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile dei danni causati dall'altra parte nell'utilizzo delle tecnologie di cui al presente accordo, né garantisce il buon funzionamento di tali tecnologie.

Articolo 28

Scambio di informazioni classificate

Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

Articolo 29

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto denominato «comitato GNSS UE/ASECNA», composto di rappresentanti delle parti e responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme e adottate di comune accordo. Il comitato misto formula anche raccomandazioni per le questioni per cui non ha potere decisionale.

Il comitato misto definisce le condizioni e le modalità non specificate nel presente accordo.

2.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e dei contatti tra le parti.

3.   Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione o ASECNA possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta.

4.   Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5.   Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.

Articolo 30

Consultazioni

1.   Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in sede di comitato misto.

2.   Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   Le parti si tengono regolarmente informate e si garantiscono una visibilità reciproca sulla gestione e l'evoluzione dei loro programmi di navigazione satellitare. Qualora una parte intenda adottare una decisione che possa incidere sul o sui sistemi di navigazione satellitare dell'altra parte, quest'ultima viene preventivamente consultata per consentirle di formulare un parere non vincolante. Fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti dalle norme applicabili alle parti, ciascuna parte accetta la partecipazione ai propri gruppi di lavoro, organi e comitati di gestione, di un rappresentante dell'altra parte in qualità di osservatore.

Articolo 31

Misure di salvaguardia

1.   Previa consultazione in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare o del sistema SBAS-ASECNA, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché immediatamente dopo l'adozione di dette misure siano avviate delle consultazioni.

2.   La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante secondo la procedura di cui all'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 31, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.

In mancanza di composizione delle controversie entro un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al comitato misto si fa ricorso alla procedura di arbitrato di cui all'allegato I.

Articolo 33

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 34

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato in qualunque momento mediante clausola aggiuntiva firmata tra le parti, nel rispetto delle rispettive procedure interne.

Articolo 35

Denuncia

1.   L'Unione o ASECNA possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

2.   La denuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni sostanziali concordate nell'ambito dell'esecuzione di detto accordo, né i diritti e gli obblighi specifici in materia di proprietà intellettuale stabiliti nell'ambito dell'accordo. In particolare, una parte che ha concesso all'altra una licenza d'uso conserva, dopo la denuncia dell'accordo, il diritto di revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di tale licenza.

3.   In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso aventi conseguenze finanziarie, tenendo conto, se del caso, del principio del pro rata temporis.

Articolo 36

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della firma della parte che ha firmato per ultima.

2.   Il presente accordo, redatto in duplice esemplare solo in lingua francese, è concluso per un periodo di tempo indeterminato.

Per l'Unione europea

Per ASECNA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.


ALLEGATO I

PROCEDURA DI ARBITRATO

Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna parte designa un arbitro entro trenta giorni dalla constatazione di un disaccordo in seno al comitato misto.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità delle parti. Nel caso in cui, per la designazione del superarbitro, i due arbitri scelti dalle parti non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la designazione dell'ultimo di loro, essi scelgono il superarbitro da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.


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