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Document 22018A0824(01)

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

ST/8463/2018/INIT

OJ L 216, 24.8.2018, p. 4–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/1197/oj

Related Council decision

24.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/4


ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l'Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri»,

di seguito denominati «parte Unione»,

da un lato,

e

il GIAPPONE,

dall'altro,

di seguito denominati congiuntamente «parti»,

RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei valori e dei principi comuni, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, che sono alla base della loro cooperazione profonda e duratura in quanto partner strategici;

RICORDANDO i legami sempre più stretti che le uniscono dal 1991, anno della dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone;

DESIDEROSE di sfruttare e rafforzare il prezioso contributo dato alle loro relazioni dagli accordi esistenti tra di esse in diversi settori;

RICONOSCENDO che la sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale impone di approfondire la cooperazione internazionale;

CONSAPEVOLI, in quanto partner che condividono la stessa visione, della responsabilità e dell'impegno comuni finalizzati all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente ai principi e alle finalità della Carta delle Nazioni Unite, al raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità nel mondo e alla sicurezza umana;

DETERMINATE a operare in stretta collaborazione per affrontare le grandi sfide mondiali che si pongono alla comunità internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la povertà e le malattie infettive, e le minacce all'interesse comune relative al settore marittimo, al ciberspazio e allo spazio extra-atmosferico;

CONVINTE inoltre che i crimini più gravi, motivo di preoccupazione per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti;

DETERMINATE a rafforzare il loro partenariato globale mediante l'estensione dei vincoli politici, economici e culturali e la conclusione di accordi;

DETERMINATE inoltre a rafforzare la cooperazione e a mantenerne la coerenza globale, anche intensificando le consultazioni a tutti i livelli e intraprendendo azioni comuni su tutte le questioni di comune interesse;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Giappone che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea;prendendo atto che qualsiasi ulteriore misura interna dell'Unione che dovesse essere adottata a norma del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21; e prendendo atto inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità e principi generali

1.   Il presente accordo prevede che le parti:

a)

rafforzino il partenariato globale tra le parti intensificando la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, comprese le sfide regionali e mondiali;

b)

pongano basi giuridiche durature per intensificare la cooperazione bilaterale e la cooperazione nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali e regionali;

c)

contribuiscano congiuntamente alla pace e alla stabilità internazionali promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale;

d)

contribuiscano congiuntamente alla promozione dei valori e dei principi condivisi, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali.

2.   Per conseguire le finalità di cui al paragrafo 1, le parti attuano il presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.

3.   Le parti rafforzano il loro partenariato attraverso il dialogo e la cooperazione sui temi di reciproco interesse riguardanti le questioni politiche, la politica estera e di sicurezza e la cooperazione in altri settori. A tal fine, le parti tengono riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovono scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti.

Articolo 2

Democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali

1.   Le parti continuano a sostenere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali su cui si basano le loro politiche interne e internazionali. A questo riguardo, le parti ribadiscono il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui sono firmatarie.

2.   Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento per promuovere e realizzare detti valori e principi, anche con i paesi terzi o all'interno di questi.

Articolo 3

Promozione della pace e della sicurezza

1.   Le parti collaborano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale.

2.   Le parti promuovono congiuntamente la risoluzione pacifica delle controversie, anche nelle rispettive regioni, e incoraggiano la comunità internazionale a risolvere le eventuali controversie con mezzi pacifici in conformità del diritto internazionale.

Articolo 4

Gestione delle crisi

Le parti intensificano gli scambi di opinioni e si sforzano di agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, anche promuovendo posizioni comuni, collaborando in merito alle risoluzioni e alle decisioni nelle organizzazioni e nei consessi internazionali, sostenendo le iniziative nazionali dei paesi che escono da un conflitto finalizzate a una pace sostenibile e collaborando per realizzare operazioni di gestione delle crisi e altri programmi e progetti pertinenti.

Articolo 5

Armi di distruzione di massa

1.   Le parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione e disarmo per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti a norma del diritto internazionale, compresi gli accordi internazionali pertinenti e gli altri obblighi internazionali applicabili alle parti.

2.   Le parti promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari), stipulato nelle città di Londra, Mosca e Washington il 1o luglio 1968 («trattato di non proliferazione») presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare, pietra angolare del regime globale di non proliferazione nucleare e base per la promozione degli usi pacifici dell'energia nucleare. Le parti attuano inoltre politiche e continuano a contribuire attivamente agli sforzi profusi a livello mondiale per perseguire un mondo più sicuro per tutti, sottolineando l'importanza di affrontare tutte le sfide per il regime di non proliferazione e disarmo e la necessità di sostenere e rafforzare il trattato di non proliferazione e di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari, conformemente agli obiettivi del trattato di non proliferazione, in modo da promuovere la stabilità internazionale e in base al principio di un livello invariato di sicurezza per tutti.

3.   Le parti continuano a contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in particolare sviluppando e mantenendo un sistema efficace di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, compresi il controllo dell'uso finale e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4.   Le parti mantengono e intensificano il dialogo in questo campo per consolidare i loro impegni come stabilito nel presente articolo.

Articolo 6

Armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro

1.   Le parti collaborano e assicurano il necessario coordinamento in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, onde evitarne la diversione, contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e ridurre le sofferenze umane a ciascuno di questi livelli. Le parti definiscono e attuano le loro politiche di controllo dei trasferimenti in modo responsabile, tenendo debitamente conto delle reciproche preoccupazioni in materia di sicurezza, sia a livello mondiale che in relazione alle rispettive regioni e ad altre regioni.

2.   Ribadendo i propri impegni a rispettare i quadri degli strumenti internazionali pertinenti, come il trattato sul commercio delle armi, stipulato a New York il 2 aprile 2013, il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e le risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, le parti collaborano e assicurano, se del caso, il necessario coordinamento nell'ambito di questi strumenti per regolamentare il commercio internazionale nonché prevenire e porre fine al commercio illegale e alla diversione delle armi convenzionali, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni. La cooperazione ai sensi del presente paragrafo comprende, ove opportuno, la promozione dell'universalizzazione e il sostegno alla piena attuazione di detti quadri nei paesi terzi.

3.   Le parti mantengono e intensificano il dialogo che accompagnerà e consoliderà i loro impegni a norma del presente articolo.

Articolo 7

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

1.   Le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, anche attraverso la Corte penale internazionale e, ove opportuno, i tribunali istituiti in conformità delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite.

2.   Le parti collaborano per promuovere gli obiettivi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 («Statuto»). A tal fine esse:

a)

continuano a promuovere l'universalità dello Statuto, anche condividendo, ove opportuno, le esperienze nell'adozione delle misure necessarie per la sua conclusione e attuazione;

b)

salvaguardano l'integrità dello Statuto tutelandone i principi fondamentali;

c)

collaborano per aumentare ulteriormente l'efficacia della Corte penale internazionale.

Articolo 8

Lotta al terrorismo

1.   Le parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale applicabile, compresi gli accordi internazionali connessi alla lotta contro il terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, applicabili alle parti, e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

2.   Le parti intensificano la cooperazione tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.   Le parti promuovono il dialogo e gli scambi di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonché sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 9

Mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

1.   Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e di risposta a tali rischi.

2.   Le parti intensificano la cooperazione per migliorare le capacità istituzionali dei paesi terzi a fini di gestione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Articolo 10

Cooperazione internazionale e regionale e riforma delle Nazioni Unite

1.   Per sostenere il loro impegno a favore di un multilateralismo efficace, le parti si adoperano per scambiare opinioni e intensificare la cooperazione nonché, ove opportuno, coordinare le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali.

2.   Le parti collaborano per promuovere la riforma delle Nazioni Unite nell'intento di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la rendicontabilità, la capacità e la rappresentatività dell'intero sistema delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza.

Articolo 11

Politica di sviluppo

1.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.

2.   Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali.

3.   Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonché, se del caso, il coordinamento delle attività nazionali.

4.   Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonché per prevenire e combattere le irregolarità, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

Articolo 12

Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

1.   Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo.

2.   Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.

Articolo 13

Politica economica e finanziaria

1.   Le parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno dei loro obiettivi condivisi di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo.

2.   Le parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie, nell'intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilità, revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

Articolo 14

Scienza, tecnologia e innovazione

In base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009, e alle sue eventuali modifiche, le parti intensificano la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, concentrandosi in modo particolare sulle priorità di reciproco interesse.

Articolo 15

Trasporti

1.   Le parti perseguono la cooperazione intensificando gli scambi di informazioni e il dialogo sulle politiche e sulle prassi nel settore dei trasporti e in altri ambiti di reciproco interesse in relazione a tutti i modi di trasporto e coordinano, ove opportuno, le loro posizioni nei consessi internazionali che si occupano di trasporti.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda i seguenti settori:

a)

aviazione (sicurezza aerea, gestione del traffico aereo, altre normative pertinenti ecc.) al fine di agevolare relazioni più ampie e reciprocamente vantaggiose in materia di trasporto aereo, anche perseguendo, ove opportuno, la cooperazione tecnica e normativa e altri accordi basati sul consenso e sull'interesse reciproco;

b)

trasporto marittimo; e

c)

trasporto ferroviario.

Articolo 16

Spazio extra-atmosferico

1.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.

2.   Le parti si sforzano di collaborare ove opportuno, anche attraverso un dialogo regolare, ai fini dell'esplorazione e degli usi pacifico dello spazio extra-atmosferico. La cooperazione comprende la compatibilità reciproca dei loro sistemi di navigazione satellitare, l'osservazione e il monitoraggio della terra, i cambiamenti climatici, le scienze e le tecnologie spaziali, gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività spaziali e altri ambiti di reciproco interesse.

Articolo 17

Cooperazione industriale

1.   Le parti promuovono la cooperazione industriale per migliorare la competitività delle loro imprese. A tal fine, esse intensificano gli scambi di opinioni e di migliori pratiche sulle rispettive politiche industriali in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.

2.   Le parti agevolano le attività di cooperazione intraprese dai reciproci settori pubblico e privato per migliorare la competitività e la collaborazione delle rispettive imprese, anche attraverso il dialogo fra di esse.

Articolo 18

Dogane

Le parti intensificano la cooperazione in campo doganale, compresa l'agevolazione del commercio legittimo, garantendo al contempo controlli doganali efficaci e la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari doganali in base all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione e sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, firmato a Bruxelles il 30 gennaio 2008, e alle sue eventuali modifiche. Inoltre esse si scambiano opinioni e collaborano nei consessi internazionali pertinenti.

Articolo 19

Fiscalità

Nell'intento di promuovere la buona governance in materia fiscale, le parti si sforzano di intensificare la cooperazione in linea con le norme fiscali stabilite a livello internazionale, incoraggiando in particolare i paesi terzi ad aumentare la trasparenza, a garantire lo scambio delle informazioni e a eliminare le pratiche fiscali dannose.

Articolo 20

Turismo

Le parti intensificano la cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo e la maggiore competitività delle industrie turistiche, che possono contribuire alla crescita economica e agli scambi culturali e interpersonali.

Articolo 21

Società dell'informazione

Le parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche e normative riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per intensificare la cooperazione negli ambiti fondamentali seguenti:

a)

comunicazioni elettroniche, comprese la gestione di Internet e la sicurezza online;

b)

interconnessione delle reti di ricerca, anche in un contesto regionale;

c)

promozione delle attività di ricerca e innovazione;

d)

standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.

Articolo 22

Politica dei consumatori

Le parti promuovono dialogo e scambi di opinioni su politiche e disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e intensificano la cooperazione in ambiti fondamentali, quali la sicurezza dei prodotti, l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento del loro potere e i mezzi di ricorso a loro disposizione.

Articolo 23

Ambiente

1.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni, di informazioni delle migliori pratiche, sulle politiche e normative ambientali e rafforzano la cooperazione in settori quali:

a)

l'uso efficiente delle risorse;

b)

la biodiversità;

c)

il consumo e la produzione sostenibili;

d)

le tecnologie, i beni e i servizi che promuovono la tutela dell'ambiente;

e)

la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso, ove opportuno, il disboscamento illegale;

f)

gli altri settori concordati durante il dialogo politico pertinente.

2.   Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nell'ambito degli accordi e degli strumenti internazionali pertinenti eventualmente applicabili alle parti e nei consessi internazionali.

Articolo 24

Cambiamenti climatici

1.   Riconoscendo la necessità di una riduzione urgente, profonda e sostenuta delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, in modo da mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a detti livelli, le parti assumeranno un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, anche attraverso azioni a livello nazionale e internazionale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica. Le parti collaborano, ove opportuno, nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulata a New York il 9 maggio 1992, per conseguire l'obiettivo della convenzione, attuando l'accordo di Parigi, stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e potenziare il quadro giuridico multilaterale. Esse si sforzano inoltre di intensificare la cooperazione negli altri consessi internazionali pertinenti.

2.   Nell'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile, le parti perseguono inoltre la cooperazione intensificando gli scambi delle informazioni e delle migliori pratiche e promuovendo, ove opportuno, il coordinamento delle politiche sulle questioni di reciproco interesse attinenti ai cambiamenti climatici, fra cui:

a)

la mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso varie misure quali la ricerca e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, meccanismi basati sul mercato e la riduzione degli inquinanti climatici a vita breve;

b)

l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici;

c)

l'assistenza ai paesi terzi.

Articolo 25

Politica urbana

Le parti intensificano gli scambi di esperienze e buone pratiche relative alle politiche urbane, in particolare per affrontare le sfide comuni in questo campo, comprese quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici. Ove opportuno, le parti incoraggiano inoltre questi scambi di esperienze e buone pratiche tra le amministrazioni locali o le autorità comunali.

Articolo 26

Energia

Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione e, ove opportuno, il coordinamento nelle organizzazioni e nei consessi internazionali in materia di energia (sicurezza energetica, commercio e investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale, funzionamento dei mercati mondiali dell'energia, tecnologie connesse all'energia).

Articolo 27

Agricoltura

1.   Le parti intensificano la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla gestione delle foreste, comprese agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, integrazione dei requisiti ambientali nelle politiche agricola, politiche di sviluppo per le zone rurali, politiche di promozione e di qualità dei prodotti agroalimentari, comprese le indicazioni geografiche, produzione biologica, prospettive dell'agricoltura a livello internazionale, gestione sostenibile delle foreste e collegamenti tra le politiche in materia di agricoltura sostenibile, sviluppo rurale e silvicoltura, nonché su quelle relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici.

2.   Le parti intensificano la cooperazione sulla ricerca e sull'innovazione relative all'agricoltura e alla gestione delle foreste.

Articolo 28

Pesca

1.   Le parti promuovono il dialogo e intensificano la cooperazione sulle politiche della pesca, secondo approcci precauzionali ed ecosistemici, per promuovere la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.

2.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni e promuovono la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3.   Le parti intensificano la cooperazione nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Articolo 29

Affari marittimi

In conformità delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

a)

lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS;

b)

la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformità del diritto internazionale applicabile.

Articolo 30

Occupazione e affari sociali

1.   Le parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i sistemi previdenziali nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dei cambiamenti demografici, attraverso scambi di opinioni e di esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse.

2.   Le parti si sforzano di rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e di promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.

Articolo 31

Sanità

Le parti intensificano gli scambi di opinioni, informazioni ed esperienze in campo sanitario per affrontare in modo efficace i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare collaborando per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi sanitari internazionali.

Articolo 32

Cooperazione giudiziaria

1.   Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

2.   Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.

Articolo 33

Lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata

Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, compresi il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi internazionali pertinenti.

Articolo 34

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Le parti intensificano la cooperazione, anche attraverso scambi di informazioni, nell'impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle norme universalmente riconosciute nell'ambito degli organismi internazionali pertinenti, come il gruppo di azione finanziaria internazionale.

Articolo 35

Lotta contro le droghe illecite

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite al fine di:

a)

ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite;

b)

prevenire l'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope;

c)

tutelare la salute e il benessere dei cittadini;

d)

smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga, in particolare per impedirne l'infiltrazione in attività commerciali e finanziarie lecite, anche attraverso gli scambi di informazioni e di migliori pratiche.

Articolo 36

Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciberspazio

1.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche e attività relative alle questioni informatiche e incoraggiano tali scambi nei consessi internazionali e regionali.

2.   Le parti intensificano la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del ciberspazio. A tal fine, fermo restando che il diritto internazionale si applica nel ciberspazio, le parti collaborano, ove opportuno, nell'elaborare e sviluppare norme internazionali e promuovere la fiducia all'interno del ciberspazio.

3.   Le parti collaborano, ove opportuno, per migliorare la capacità dei paesi terzi di potenziare la cibersicurezza e lottare contro la cibercriminalità.

4.   Le parti intensificano la cooperazione nel prevenire e combattere la cibercriminalità, compresa la diffusione di contenuti illegali via Internet.

Articolo 37

Codici di prenotazione

Le parti si sforzano di utilizzare, in misura compatibile con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti disponibili, quali i codici di prenotazione, per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, pur rispettando il diritto alla privacy e la protezione dei dati personali.

Articolo 38

Migrazione

1.   Le parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, quali la migrazione legale, la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio, tenendo conto delle realtà socioeconomiche della migrazione.

2.   Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e controllare l'immigrazione irregolare, anche garantendo senza indebiti ritardi la riammissione dei propri cittadini e fornendo loro documenti di viaggio appropriati.

Articolo 39

Protezione dei dati personali

Le parti rafforzano la cooperazione per garantire un livello elevato di protezione dei dati personali.

Articolo 40

Istruzione, giovani e sport

1.   Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport.

2.   Ove opportuno, le parti incoraggiano le attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

Articolo 41

Cultura

1.   Le parti si adoperano per rafforzare lo scambio di persone che svolgono attività relative alla cultura e di opere d'arte e per attuare, ove opportuno, iniziative congiunte in diversi ambiti culturali, comprese le opere audiovisive come i film.

2.   Le parti incoraggiano il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società civili e istituzioni negli ambiti culturali per rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.

3.   Le parti si sforzano di collaborare sulle questioni di reciproco interesse nei pertinenti consessi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.

Articolo 42

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti delle parti.

2.   Il comitato misto:

a)

coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;

b)

chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;

c)

decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purché siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;

d)

garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;

e)

si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;

f)

è una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;

g)

formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo.

3.   Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso.

4.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti.

5.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 43

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti intraprendono tutte le azioni generali o specifiche necessarie per rispettare i loro obblighi a norma del presente accordo in base ai principi del rispetto reciproco, del partenariato equo e dell'osservanza del diritto internazionale.

2.   In caso di controversie relative all'interpretazione, all'applicazione o all'attuazione del presente accordo, le parti intensificano i loro sforzi di consultazione e cooperazione al fine di risolvere le controversie in modo tempestivo e amichevole.

3.   Qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere che la controversia sia sottoposta al comitato misto per ulteriore discussione e studio.

4.   Le parti considerano che un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, elementi essenziali su cui si fonda la cooperazione a norma del presente accordo, la cui gravità e natura eccezionali minaccino la pace e la sicurezza e abbiano ripercussioni internazionali, può essere trattata come un caso di particolare urgenza.

5.   Nell'improbabile e inattesa eventualità che nel territorio di una parte si verifichi un caso di particolare urgenza ai sensi del paragrafo 4, su richiesta dell'altra parte il comitato misto organizza una consultazione urgente entro 15 giorni.

Se non riesce a trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il comitato misto indice urgentemente una riunione a livello ministeriale sulla questione.

6.   In un caso di particolare urgenza per il quale non sia stata trovata una soluzione reciprocamente accettabile a livello ministeriale, la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può decidere di sospendere le disposizioni del presente accordo in conformità del diritto internazionale. Le parti prendono inoltre atto del fatto che la parte che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 5 può adottare altre misure appropriate al di fuori del quadro del presente accordo in conformità del diritto internazionale. La parte informa immediatamente, per iscritto, l'altra parte della propria decisione e applica la decisione per il periodo di tempo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per entrambe le parti.

7.   Le parti seguono costantemente gli sviluppi del caso di particolare urgenza che ha motivato la decisione di sospendere le disposizioni del presente accordo. La parte che invoca la sospensione delle disposizioni del presente accordo la ritira non appena ciò sia giustificato e, comunque, non appena viene meno il carattere di particolare urgenza.

8.   Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le parti.

Articolo 44

Varie

La cooperazione e le azioni a norma del presente accordo sono attuate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 45

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da un lato, e il Giappone, dall'altro.

Articolo 46

Divulgazione di informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 47

Entrata in vigore e applicazione in attesa dell'entrata in vigore

1.   Il presente accordo è ratificato dal Giappone e approvato o ratificato dalla parte Unione secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. Lo strumento di ratifica del Giappone e lo strumento che conferma il completamento dell'approvazione e della ratifica a opera della parte Unione sono scambiati a Tokyo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e il Giappone applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)], 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 37, dell'articolo 38, paragrafo 1, degli articoli 39, 40, 41, 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)], 43, 44, 45, 46 e 47, dell'articolo 48, paragrafo 3, e degli articoli 49, 50 e 51 del presente accordo in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione inizia il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui il Giappone notifica all'Unione di aver completato la ratifica oppure, se successiva, la data in cui l'Unione notifica al Giappone di aver completato la procedura giuridica applicabile necessaria a tale scopo. Le notifiche sono effettuate mediante note diplomatiche.

3.   Le disposizioni del presente accordo da applicare in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo a norma del paragrafo 2 hanno gli stessi effetti giuridici che avrebbero se il presente accordo fosse già in vigore tra le parti.

Articolo 48

Denuncia

1.   Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.

2.   Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.

3.   Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di porre fine all'applicazione in attesa dell'entrata in vigore di cui all'articolo 47, paragrafo 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica.

Articolo 49

Future adesioni all'Unione

1.   L'Unione informa il Giappone di qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.

2.   Le parti discutono, anche in sede di comitato misto, su tutte le implicazioni che l'adesione del paese terzo all'Unione potrebbe avere per il presente accordo.

3.   L'Unione informa il Giappone della firma e dell'entrata in vigore di un trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.

Articolo 50

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altro, al territorio del Giappone.

Articolo 51

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali divergenze tra le versioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétezer-tizennyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la șaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnásť.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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