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Document 22017D0266
Decision No 1/2016 of the EU-Republic of Moldova customs sub-Committee of 6 October 2016 replacing Protocol II to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2017/266]
Decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 6 ottobre 2016, recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]
Decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 6 ottobre 2016, recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]
GU L 39 del 16.2.2017, p. 45–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/45 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 6 ottobre 2016
recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'«accordo»), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il «protocollo II») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. |
(2) |
La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(3) |
L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo. |
(4) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
(5) |
L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 (3), che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione. |
(6) |
L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2015. |
(7) |
È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2016.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
P. KOVACS
Segretari
O. ZIKUNA
N. CALENIC
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.
ALLEGATO
«PROTOCOLLO II
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»