This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22015D2465
Decision No 2/2015 of the EU-EFTA Joint Committee on the simplification of formalities in trade in goods of 13 October 2015 as regards invitation to the Republic of Serbia to accede to the Convention of 20 May 1987 on the simplification of formalities in trade in goods [2015/2465]
Decisione n. 2/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 13 ottobre 2015, per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465]
Decisione n. 2/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 13 ottobre 2015, per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465]
GU L 344 del 30.12.2015, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/5 |
DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 13 ottobre 2015
per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465]
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. |
(2) |
Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità all'articolo 11 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o dicembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto ad Ankara, il 13 ottobre 2015
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Sottosegretario f.f.
Cemal DERELİ
(1) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.