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Document 22011D0193
2011/193/EU: Decision No 1/2011 of the EU-Switzerland Joint Committee established in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation in the audiovisual field, establishing the terms and conditions for the participation of the Swiss Confederation in the Community programme MEDIA 2007 of 21 January 2011 on the updating of Article 1 of Annex I to the Agreement
2011/193/UE: Decisione n. 1/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, del 21 gennaio 2011 , sull’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo
2011/193/UE: Decisione n. 1/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, del 21 gennaio 2011 , sull’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo
OJ L 81, 29.3.2011, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/16 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NEL SETTORE AUDIOVISIVO, CHE STABILISCE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA AL PROGRAMMA COMUNITARIO MEDIA 2007
del 21 gennaio 2011
sull’aggiornamento dell’allegato I, articolo 1, dell’accordo
(2011/193/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), di seguito denominato «l’accordo», e l’atto finale dell’accordo (2), entrambi firmati a Bruxelles l’11 ottobre 2007,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o agosto 2010. |
(2) |
Dopo l’entrata in vigore, il 19 dicembre 2007, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), versione codificata (direttiva sui servizi di media audiovisivi), le parti ritengono opportuno aggiornare sia i riferimenti alla suddetta direttiva, come indicato nell’atto finale dell’accordo nella dichiarazione comune delle parti contraenti sull’adeguamento dell’accordo alla nuova direttiva comunitaria, sia l’allegato I, articolo 1, dell’accordo in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I, articolo 1, dell’accordo è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Libertà di ricezione e di ritrasmissione di trasmissioni televisive
1. La Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio delle trasmissioni televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione, determinata conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (5) (di seguito denominata «direttiva sui servizi di media audiovisivi»), secondo le modalità seguenti:
la Svizzera conserva il diritto di:
a) |
sospendere la ritrasmissione dei programmi di un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui all’articolo 27, paragrafo 1 o paragrafo 2, e/o all’articolo 6 della direttiva sui servizi di media audiovisivi; |
b) |
disporre che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi purché tali norme siano proporzionate e non discriminatorie. |
2. Se la Svizzera:
a) |
ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e |
b) |
ritiene che un’emittente soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro dell’Unione fornisca una trasmissione televisiva interamente o prevalentemente destinata al proprio territorio; |
può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte della Svizzera, lo Stato membro che ha giurisdizione chiede all’emittente di ottemperare alle norme d’interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione comunica alla Svizzera entro due mesi i risultati ottenuti a seguito della richiesta. La Svizzera o lo Stato membro possono chiedere alla Commissione di invitare le parti interessate ad una riunione ad hoc con la Commissione organizzata a margine del comitato di contatto per esaminare il caso.
3. Se la Svizzera ritiene:
a) |
che i risultati conseguiti mediante l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e |
b) |
che l’emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita in Svizzera; |
può adottare misure appropriate nei confronti dell’emittente interessata.
Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.
4. La Svizzera può adottare misure in applicazione del paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 3 del presente articolo solo alle seguenti condizioni:
a) |
la Svizzera ha notificato al comitato misto e allo Stato membro nel quale l’emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, illustrando i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e |
b) |
il comitato misto ha deciso che dette misure sono proporzionate e non discriminatorie, e in particolare che le valutazioni effettuate dalla Svizzera ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2011.
Per il comitato misto
Il capo della delegazione UE
Jean-Eric DE COCKBORNE
Il capo della delegazione svizzera
J.-F. JAUSLIN
(1) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.
(2) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 20.
(3) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(4) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.
(5) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60) e modificata da ultimo dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27), nonché codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).»