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Document 22008D0494

2008/494/CE: Decisione n. 1/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 13 giugno 2008 , in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione

OJ L 171, 1.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/494/oj

1.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/63


DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 13 giugno 2008

in materia di revisione delle modalità di finanziamento in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione

(2008/494/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (di seguito denominato «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l’articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

I paesi firmatari dell’accordo di partenariato ACP-CE, riconoscendo che l’instabilità dei proventi da esportazione può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP, hanno istituito un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare gli effetti negativi di qualsiasi instabilità dei proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario, e confermano che lo scopo del sostegno è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo da una riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi dell’instabilità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

(2)

Conformemente all’articolo 11 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE, le disposizioni di cui al capitolo 3 dell’allegato medesimo relative al finanziamento delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione sono soggette a revisione al più tardi dopo due anni e, in seguito, su richiesta dell’una o dell’altra parte.

(3)

Il sistema di sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi di qualsiasi instabilità dei proventi da esportazione è stato modificato una prima volta dalla decisione n. 2/2004 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 30 giugno 2004.

(4)

In occasione della firma dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, le parti hanno fatto una dichiarazione congiunta che precisa che «il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 100 dell’accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli stati ACP sull’allegato II di detto accordo relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni».

(5)

È opportuno migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento delle fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione affinché gli obiettivi posti siano conseguiti in modo più adeguato,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II, capitolo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

1)

l’articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Criteri di idoneità

1.   L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi da esportazione rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, oppure

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, oppure

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare, insulari, che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali) dei proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei quattro anni che precedono l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo, per i paesi i cui proventi da esportazione dei prodotti agricoli o minerari rappresentano tra il 20 e il 40 % del totale dei proventi da esportazione di merci, a condizione che il totale di questi proventi non aumenti in modo più che proporzionale rispetto all’impatto della perdita di proventi da esportazione di prodotti agricoli o minerari nelle importazioni totali.»;

2)

l’articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   È possibile beneficiare di un sostegno supplementare qualora la perdita dei proventi da esportazione di cui al paragrafo 1 risulti superiore o uguale allo 0,5 % del PIL. La possibilità di beneficiare di un sostegno supplementare è limitata a tre anni consecutivi.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

‘3.   Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all’allegato IV “Procedure di attuazione e di gestione”, sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell’anno successivo a quello d’applicazione. Con il consenso di entrambe le parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi contemplati dal bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori, in particolare per istituire regimi di assicurazione commerciale intesi a cautelarsi dalle fluttuazioni dei proventi da esportazione.»;

4)

all’allegato II, capitolo 3, è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

1.   L’importo del sostegno finanziario supplementare è pari alla perdita dei proventi da esportazione moltiplicata per la media aritmetica del rapporto “entrate pubbliche/prodotto interno lordo” dei quattro anni precedenti l’anno di applicazione, escludendo il valore più estremo e limitando detto rapporto al 25 %.

2.   L’analisi dei dati forniti dagli Stati ACP per determinare l’idoneità e il sostegno finanziario supplementare di cui all’articolo 9 è effettuata dalla Commissione utilizzando la valuta locale corretta in base al tasso d’inflazione. La Commissione traduce quindi in euro l’importo potenziale del sostegno finanziario supplementare, secondo le procedure che le sono proprie.

3.   Nell’ambito della dotazione finanziaria prevista per il finanziamento dei programmi indicativi nazionali, la Commissione stabilisce ogni anno una dotazione a copertura del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione per l’insieme dei paesi ACP. Ove la somma dei sostegni finanziari ottenuta secondo i criteri di cui all’articolo 9 risulti superiore all’importo di detta dotazione, le dotazioni nazionali sono ripartite proporzionalmente all’importo potenziale del sostegno finanziario supplementare di ciascuno Stato ACP espresso in euro.»;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Il sistema d’assegnazione delle risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell’elaborazione di statistiche commerciali consolidate e di includere le risorse in questione nel bilancio del secondo anno successivo a quello di applicazione. Possono ottenere un anticipo gli Stati che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo del FLEX sotto forma di sostegno al bilancio generale. Gli anticipi sono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione. L’anticipo massimo è pari al 100 % dell’importo del sostegno finanziario supplementare stimato per l’anno d’applicazione. Le somme erogate sono adeguate in base alle statistiche sulle esportazioni definitive consolidate. Dette statistiche devono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di applicazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Addis Abeba, addì 13 giugno 2008.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

Mohamed Ahmed AWALEH


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