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Document 22007D0754

2007/754/CE: Decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2007 , che istituisce il sottocomitato Diritti umani e democrazia

OJ L 305, 23.11.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/754/oj

23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/24


DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 9 novembre 2007

che istituisce il sottocomitato «Diritti umani e democrazia»

(2007/754/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (in prosieguo denominato «accordo di associazione»),

considerando quanto segue:

(1)

Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresenta un aspetto essenziale del quadro che disciplina le relazioni tra l’Unione europea (UE) e i suoi partner mediterranei e ne costituisce parte integrante.

(2)

Tali questioni costituiscono un elemento essenziale dell’accordo di associazione e saranno debitamente discusse nell’ambito dei diversi organi previsti dall’accordo.

(3)

La politica di vicinato si prefigge obiettivi ambiziosi sulla base di un impegno reciproco nei confronti di valori comuni, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la promozione dei diritti umani nella loro globalità, ivi compreso il diritto allo sviluppo.

(4)

La relazioni dell’UE con i paesi del Mediterraneo meridionale stanno diventando sempre più intense in seguito all’applicazione degli accordi euromediterranei, dei piani d’azione della politica europea di vicinato, nonché del proseguimento del partenariato euromediterraneo. L’attuazione delle priorità del partenariato euromediterraneo con ciascun paese ed il ravvicinamento delle legislazioni di tali paesi relative alle dette priorità necessitano di un controllo regolare.

(5)

Le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei possono svilupparsi tenendo conto delle competenze dell’UE, della coerenza e dell’equilibrio generale del processo di Barcellona, nonché delle specificità e delle esigenze di ciascun paese mediterraneo.

(6)

Il consiglio di associazione ha già deciso di dotare il comitato di associazione UE-Tunisia di una serie di sottocomitati al fine di offrire un quadro istituzionale adeguato per l’attuazione e l’intensificazione della cooperazione.

(7)

L’articolo 84 dell’accordo di associazione prevede l’istituzione di gruppi di lavoro od organismi necessari per l’attuazione dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   È istituito, presso il comitato di associazione UE-Tunisia (in prosieguo denominato «comitato di associazione»), il sottocomitato «Diritti umani e democrazia».

Il suo regolamento interno figura in allegato.

2.   Le questioni di competenza del sottocomitato possono essere trattate anche a più alto livello nell’ambito del dialogo politico tra l’Unione europea e la Tunisia.

3.   Il comitato di associazione propone al Consiglio di associazione tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 2007.

Per il Consiglio di associazione UE-Tunisia

L. AMADO


ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato «Diritti umani e democrazia»

1.   Composizione e presidenza

Il sottocomitato «Diritti umani e democrazia» (in prosieguo denominato «sottocomitato») è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall’altro, e viene presieduto a turno da una delle parti.

2.   Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione UE-Tunisia (in prosieguo denominato «comitato di associazione»), al quale riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3.   Competenze

Il sottocomitato esamina l’applicazione dell’accordo di associazione UE-Tunisia nei settori elencati di seguito. Esso rappresenta inoltre il principale dispositivo di verifica costante sul piano tecnico per le azioni attinenti ai diritti umani e alla democrazia comprese nel piano d’azione UE-Tunisia nel quadro della politica di vicinato. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti nel ravvicinamento e nell’applicazione delle legislazioni. La cooperazione tra le pubbliche amministrazioni potrebbe essere esaminata, all’occorrenza, in conformità del piano d’azione della politica europea di vicinato. Il sottocomitato esamina i progressi compiuti nei settori elencati di seguito e propone le misure eventualmente da adottare:

a)

Stato di diritto e democrazia, ivi compreso il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, l’indipendenza della giustizia, nonché la sua accessibilità e modernizzazione;

b)

attuazione delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, ivi compreso l’esame delle possibilità di adesione ai protocolli facoltativi relativi a tali convenzioni;

c)

rafforzamento della capacità amministrativa e istituzioni nazionali.

Il comitato di associazione potrà aggiungere a quest’elenco non tassativo altri argomenti, previo accordo delle parti.

Durante le riunioni del sottocomitato si possono affrontare le questioni relative ad uno o più settori dell’elenco di cui sopra.

4.   Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Repubblica tunisina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato ed avranno il compito di prepararne le riunioni.

5.   Riunioni

Il sottocomitato si riunisce almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell’una o dell’altra parte. Il segretario permanente della parte richiedente trasmette la richiesta all’altra parte. Quando riceve la richiesta, il segretario permanente dell’altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal suo segretario permanente, di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può disporre perizie al fine di ottenere informazioni specifiche su argomenti convenuti in precedenza.

6.   Ordine del giorno delle riunioni

Le proposte di iscrizione all’ordine del giorno delle riunioni del sottocomitato provenienti dalle due parti vengono trasmesse ai segretari permanenti del sottocomitato.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari permanenti hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima della riunione.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione e di concerto con la controparte, un ordine del giorno provvisorio al più tardi dieci giorni prima della riunione.

I documenti di lavoro devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. Questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.

L’ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all’inizio di ciascuna riunione.

7.   Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari permanenti dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale ai segretari permanenti e al presidente del comitato di associazione.

8.   Pubblicità

Le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i relativi verbali sono riservati.


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