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Document 22006A0606(01)

Accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

OJ L 151, 6.6.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 259 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 259 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 192 - 196

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/805/oj

Related Council regulation

22006A0606(01)

Accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 06/06/2006 pag. 0003 - 0007


Accordo di partenariato

tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso "la Comunità", e

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

in appresso "FSM",

in appresso denominati collettivamente "le parti",

CONSIDERANDO le intense e cordiali relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e gli FSM, in particolare nell'ambito delle convenzioni di Lomé e di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO la volontà degli FSM di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche tramite una più intensa cooperazione e il desiderio dei pescherecci della Comunità di avere accesso alla zona economica esclusiva (ZEE) degli FSM;

RAMMENTANDO che in materia di conservazione, gestione e sfruttamento razionale degli stock ittici altamente migratori gli FSM esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste;

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

PERSUASE che l'esercizio dei diritti di sovranità da parte degli Stati costieri nelle acque soggette alla loro giurisdizione, ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche, debba avvenire nel rispetto dei principi e delle prassi del diritto internazionale e tenendo nella debita considerazione le prassi adottate a livello regionale;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca negli FSM e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella ZEE degli FSM e per il sostegno della Comunità alla promozione di una pesca responsabile in tale ZEE;

RISOLUTE a conseguire una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, attraverso la promozione di investimenti diretti nel settore della pesca e segnatamente la creazione di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore alieutico ai fini della promozione di una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse e contribuire allo sviluppo del settore della pesca negli FSM;

b) le condizioni per l'accesso dei pescherecci della Comunità alla ZEE degli FSM;

c) le disposizioni che disciplinano il controllo delle attività di pesca nella ZEE degli FSM al fine di garantire l'osservanza delle suddette norme e condizioni;

d) le misure applicabili ai fini della conservazione e della corretta gestione degli stock ittici;

e) la prevenzione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

f) la promozione della cooperazione tra operatori economici, segnatamente mediante associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "autorità degli FSM": la National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) degli FSM;

b) "autorità della Comunità": la Commissione europea;

c) "zona economica esclusiva degli FSM": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli FSM in materia di pesca, definite dai titoli 18 e 24 del codice degli FSM;

d) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

e) "società mista": una società commerciale creata negli FSM da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

f) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e degli FSM, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;

g) "pesca":

i) la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

ii) il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

iii) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

iv) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l'attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

v) ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte ai punti da i) a iv);

vi) l'impiego di qualsiasi altro aeromobile o imbarcazione per le attività descritte ai punti da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

h) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni;

i) "operatore": la persona incaricata o responsabile del funzionamento di un peschereccio, o che dirige o controlla un peschereccio, compreso l'armatore, il noleggiatore o il comandante;

j) "trasbordo": lo scarico, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in un porto designato.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano con il presente accordo a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

2. Le parti cooperano per assistere gli FSM nella definizione e nell'attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nella ZEE degli FSM e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano ad informarsi e a consultarsi reciprocamente in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti nella politica settoriale della pesca.

3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5. L'ingaggio di marinai degli FSM a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo, la Comunità e gli FSM si scambiano informazioni sullo stato attuale delle risorse nella ZEE degli FSM; ove del caso, si terranno riunioni scientifiche congiunte al fine di formulare raccomandazioni alla commissione mista di cui all'articolo 9.

2. Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico centro-occidentale e cooperare alla ricerca scientifica nel settore considerato.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alla ZEE degli FSM

1. Gli FSM si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità a praticare attività di pesca nella propria ZEE in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti vigenti negli FSM. Le eventuali modifiche di dette leggi e regolamenti sono notificate dagli FSM alla Commissione quanto prima possibile e divengono applicabili trascorsi tre mesi dalla notifica.

3. Gli FSM sono responsabili dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità si conformano a tali disposizioni. Le misure adottate dalle autorità degli FSM per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, degli FSM e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci di pesca.

4. La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca praticate nella ZEE degli FSM.

Articolo 6

Licenze

La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità concede agli FSM una contropartita finanziaria unica in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati, fatti salvi i finanziamenti di cui gli FSM beneficiano nel quadro dell'accordo di Cotonou. Tale contropartita unica è calcolata sulla base dei seguenti due elementi, fra loro correlati:

a) l'accesso delle navi della Comunità alla ZEE degli FSM; e

b) il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE degli FSM.

2. La quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nel quadro della politica settoriale della pesca negli FSM sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del relativo protocollo riguardanti eventuali modifiche dell'importo della contropartita per i seguenti motivi:

a) gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE degli FSM in conformità dell'articolo 14 dell'accordo;

b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in conformità dell'articolo 4 del protocollo;

c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, in conformità degli articoli 1 e 4 del protocollo;

d) la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione di una politica settoriale della pesca negli FSM in conformità dell'articolo 5 del protocollo, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti;

e) la risoluzione del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;

f) la sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti incoraggiano gli investimenti diretti, e segnatamente la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste negli FSM e il trasferimento di navi comunitarie verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione degli FSM e della Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l'attuazione;

b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca e in particolare le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche;

c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'accordo;

d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria. Le consultazioni sono condotte sulla base dei principi stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 del protocollo;

e) qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nella Comunità e negli FSM, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Area geografica di applicazione dell'accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altro, al territorio degli FSM.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di nove anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

5. Prima dello scadere del periodo di validità di ogni protocollo del presente accordo, le parti avviano negoziati per determinare di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo e all'allegato.

Articolo 13

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. L'attuazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'attuazione delle disposizioni dell'accordo, del protocollo o dell'allegato. Ai fini della sospensione, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica, le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Sospensione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1. Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE degli FSM, la Comunità europea, se possibile previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo, a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. Il pagamento è effettuato entro un termine di due mesi previa conferma di entrambe le parti.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 6 dell'accordo e dell'articolo 1 del protocollo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 15

Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

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Protocollo

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, gli FSM concedono licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità in conformità del titolo 24 del codice degli FSM ed entro i limiti fissati dall'accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato "l'accordo di Palau".

2. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue: sono concesse licenze annuali che autorizzano a pescare simultaneamente nella ZEE degli FSM a sei pescherecci con reti a circuizione e dodici pescherecci con palangari.

3. A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e fatti salvi l'articolo 9, lettera d), dell'accordo e l'articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità. Tale aumento sarà concesso unicamente se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall'accordo di Palau e dei risultati di un'adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria unica di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 559000 EUR all'anno.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo e degli articoli 13 e 14 dell'accordo.

3. Se il volume complessivo delle catture di tonni effettuate annualmente dalle navi della Comunità nella ZEE degli FSM supera le 8600 tonnellate, l'importo totale della contropartita finanziaria annuale sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturato. Tuttavia l'importo complessivo a carico della Comunità non può superare il triplo dell'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.

4. Per ogni licenza supplementare per pescherecci con reti a circuizione concessa dagli FSM a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo versata dalla Comunità è aumentata di 65000 EUR all'anno.

5. Il pagamento è effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità degli FSM.

7. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato sul conto seguente: General Fund Account of the Federated States of Micronesia, Bank of FSM, filiale di Pohnpei. La contropartita finanziaria annuale dovuta dalla Comunità a fronte della concessione di licenze annuali supplementari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 4, del presente protocollo è versata sullo stesso conto. Le coordinate bancarie sono comunicate dalla National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) alla Commissione europea prima dell'entrata in vigore.

8. A prova dell'avvenuto pagamento sono inviate alla NORMA copie dei pagamenti o dei trasferimenti elettronici.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella ZEE degli FSM, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in detta zona.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, la Comunità e gli FSM sorvegliano lo stato e la sostenibilità delle risorse nella ZEE degli FSM.

3. Sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell'accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, le parti si consultano reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e adottano di intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell'accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di pesca degli FSM. In tal caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

2. Per converso, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1 del presente protocollo, o qualora un siffatto provvedimento debba essere adottato a seguito di una decisione delle parti dell'accordo di Palau, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis

3. Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Sostegno allo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque degli FSM

1. Gli FSM definiscono e attuano una politica settoriale della pesca volta a promuovere l'esercizio di una pesca responsabile. Il diciotto percento (18 %) della contropartita finanziaria unica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinato al conseguimento di tale obiettivo. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e gli FSM concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dagli FSM nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le parti nell'ambito della commissione mista.

4. Gli FSM decidono ogni anno in merito allo stanziamento della quota della contropartita finanziaria unica prevista al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di applicazione del presente protocollo tale stanziamento deve essere comunicato alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo gli FSM notificano alla Commissione europea lo stanziamento previsto almeno 45 giorni prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

5. La quota del diciotto percento (18 %) della contropartita finanziaria unica di cui al paragrafo 1 è controllata dalla NORMA.

6. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea può chiedere una riduzione della quota della contropartita finanziaria unica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 6

Controversie — Sospensione dell'attuazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del presente protocollo, l'attuazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell'attuazione del presente protocollo, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 7

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo per mancato pagamento

Fatto salvo l'articolo 9 dell'accordo, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 del presente protocollo, l'attuazione del protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) la NORMA notifica il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità degli FSM possono sospendere l'attuazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 8

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

Le attività delle navi operanti nel quadro del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all'uso dei servizi portuali e all'acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili negli FSM.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo.

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ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità negli Stati federati di Micronesia

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona economica esclusiva degli Stati federati di Micronesia (ZEE degli FSM) soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. Affinché una nave sia autorizzata, l'armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca negli Stati federati di Micronesia (FSM) nell'ambito dell'accordo. La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro nazionale e nel registro del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (sistema VSM).

3. Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente negli FSM. La domanda di licenza reca il nome, l'indirizzo e i numeri di contatto di tale rappresentante.

4. La Commissione europea presenta al direttore esecutivo della National Oceanic Resource Management Authority (in appresso "il direttore esecutivo"), tramite la delegazione della Commissione europea competente per gli FSM (in appresso "la delegazione"), una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Tale domanda è presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

5. Le domande sono presentate al direttore esecutivo su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1a (se la domanda di licenza è presentata per la prima volta) o nell'appendice 1b (se si tratta di una richiesta di rinnovo).

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

a) il pagamento o una prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza;

b) una copia del certificato di stazza, autenticato dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in tonnellate di stazza lorda (TSL) o stazza lorda (GT);

c) una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e autenticata ed avere un formato minimo di 15 × 10 cm;

d) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo;

e) un certificato di iscrizione al registro regionale e al registro regionale del sistema VSM;

f) una copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valevole per l'intera durata della licenza;

g) il pagamento o la prova del pagamento di una tassa di domanda di 250 EUR per nave;

h) un contributo di 500 EUR a favore del programma di osservazione.

7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i diritti per i trasbordi.

9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal direttore esecutivo agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al punto 6.

10. Se gli uffici della delegazione sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12. Su richiesta della Comunità e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Nel determinare il volume delle catture delle navi comunitarie, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico della Comunità in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo, si terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi.

13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al direttore esecutivo tramite la delegazione.

14. La durata di validità della nuova licenza decorre dalla data del suo rilascio da parte del direttore esecutivo. Il rilascio della nuova licenza è notificato alla delegazione negli Stati federati di Micronesia.

15. La licenza deve essere tenuta a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo IX, punto 1, del presente allegato. In attesa del ricevimento, da parte della nave, della licenza originale e per un periodo di tempo ragionevole (non superiore a 45 giorni) dal rilascio della medesima, un facsimile della licenza originale in corso di validità, o un altro documento approvato dal direttore esecutivo, costituirà una prova sufficiente dell'esistenza di una licenza valida ai fini della sorveglianza, del controllo e dell'esecuzione del presente accordo.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. Il rinnovo delle licenze è subordinato alle possibilità di pesca disponibili stabilite dal protocollo.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE degli FSM.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento dei seguenti importi forfettari sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo:

a) 15000 EUR per peschereccio con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 428 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all'anno;

b) 4200 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini pescate all'anno;

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell'anno precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori. I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture nella Comunità, quali l'Institut de Recherche pour le Development (IRD), l'Instituto Español de Oceanografía (IEO) o l'Instituto de Investigaçao Maritima (IPIMAR), e dal segretariato della comunità del Pacifico (SPC). Sulla base delle dichiarazioni di cattura così convalidate, la Commissione effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per ogni periodo di validità delle licenze, applicando un canone di 35 EUR per tonnellata pescata.

5. Il computo dei canoni elaborato dalla Commissione è trasmesso al direttore esecutivo per verifica e approvazione.

La National Oceanic Resource Management Authority (NORMA) può contestare il computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di disaccordo, può chiedere la convocazione della commissione mista.

In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dagli FSM.

6. Il computo definitivo dei canoni è notificato contemporaneamente e senza indugio al direttore esecutivo, alla delegazione, all'SPC e agli armatori, per il tramite delle loro amministrazioni nazionali.

7. Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare gli eventuali pagamenti supplementari alle autorità degli FSM sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II

ZONE E ATTIVITÀ DI PESCA

1. Le navi di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli FSM, ad esclusione delle acque territoriali e dei banchi designati indicati sulle seguenti carte nautiche: DMAHTC n. 81019 (2a ed. marzo 1945; modificata il 17/7/72, rettificata da NM 3/78 del 21 giugno 1978), DMAHTC n. 81023 (3a ed. del 7 agosto 1976) e DMAHATC n. 81002 (4a ed. del 26 gennaio 1980, rettificata da NM 4/48). Le modifiche eventualmente apportate alle suddette zone di divieto sono trasmesse dal direttore esecutivo alla Commissione almeno due mesi prima della loro applicazione.

2. L'esercizio della pesca è comunque vietato entro un raggio di due miglia nautiche da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce collocati dal governo degli FSM o da qualsiasi altro cittadino o entità, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate, nonché entro un raggio di un miglio nautico dalle scogliere sommerse raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1.

3. È autorizzata unicamente la pesca di tonnidi e specie affini da parte di navi con reti a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse dai tonnidi devono essere notificate alla NORMA.

4. Nella ZEE degli FSM sono vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli.

5. Quando si trovano nelle acque interne di uno Stato, nel mare territoriale o entro un raggio di un miglio da scogliere sommerse, le navi della Comunità sono tenute a riporre tutti gli attrezzi da pesca.

6. L'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità non deve interferire con le attività di pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini e pesci di scogliera vanno rilasciati in modo da garantire a tali catture miste le massime possibilità di sopravvivenza.

7. Nell'esercizio delle loro attività, le navi della Comunità e i rispettivi comandanti e operatori procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci.

8. In nessun caso le navi della Comunità operanti nella ZEE degli FSM effettuano trasbordi in mare delle catture praticate.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

a) il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla ZEE degli FSM; oppure

b) il periodo compreso tra un'entrata nella ZEE degli FSM e un trasbordo; oppure

c) il periodo compreso tra un'entrata nella ZEE degli FSM e uno sbarco in un porto degli FSM.

2. Tutte le navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque degli FSM nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al direttore esecutivo secondo le modalità in appresso specificate.

a) Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al direttore esecutivo, con copia alla delegazione, al termine di ogni bordata e comunque prima dell'uscita della nave dalla ZEE degli FSM. Ciascuno dei due destinatari trasmette senza indugio alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all'altro destinatario.

b) Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità della licenza ai sensi del punto 2, lettera a), sono trasmessi al direttore esecutivo entro quarantacinque (45) giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

c) Le navi della Comunità dichiarano le rispettive catture servendosi dei corrispondenti formulari di dichiarazione delle catture riportati nell'appendice 2a e 2b, a seconda dei casi. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque degli FSM, esse sono tenute a compilare il formulario di dichiarazione delle catture inserendovi la dicitura "fuori ZEE Stati federati di Micronesia".

d) Le navi della Comunità indicano nel formulario di dichiarazione delle catture la data, l'ora e la posizione della nave per ciascuna cala effettuata, nonché tutte le informazioni riguardanti le catture relative ad ogni cala. Se in un giorno determinato una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza praticare catture, tale informazione deve essere riportata nel formulario di dichiarazione delle catture relativo al giorno considerato. Per i giorni in cui non vengono effettuate operazioni di pesca, occorre indicare nel formulario di dichiarazione delle catture, entro la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate operazioni.

e) Le navi della Comunità tengono a disposizione immediata le dichiarazioni di cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al controllo o da altri soggetti ed entità autorizzati dalla NORMA.

f) Per le catture accidentali di specie diverse dai tonnidi, le navi della Comunità dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del formulario di dichiarazione delle catture sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare.

g) I formulari di dichiarazione delle catture sono compilati giornalmente in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, gli FSM si riservano il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente negli FSM. La Commissione europea è informata di tali provvedimenti.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1. Ciascuna nave della Comunità operante nell'ambito dell'accordo si impegna a ingaggiare almeno un (1) cittadino degli FSM tra i membri del proprio equipaggio. Le condizioni di lavoro dei cittadini degli FSM devono conformarsi alle norme settoriali vigenti negli FSM.

2. Qualora una nave della Comunità non possa ingaggiare un (1) cittadino degli FSM tra i membri del proprio equipaggio per ragioni diverse da quelle previste al successivo punto 8, l'armatore è tenuto a versare un importo forfettario equivalente ai salari di due membri dell'equipaggio per la durata della campagna di pesca nella ZEE degli FSM. Tale importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori negli FSM, deve essere versato sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dal direttore esecutivo.

4. L'armatore o un suo rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai degli FSM imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.

5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6. I contratti di lavoro dei marinai degli FSM, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il direttore esecutivo. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7. Il salario dei marinai degli FSM è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il direttore esecutivo. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai degli FSM non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi degli FSM e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

8. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. Il pagamento è notificato senza indugio al direttore esecutivo.

CAPO V

SPECIFICHE TECNICHE

Le navi della Comunità sono tenute a rispettare le misure adottate dagli FSM e dalle parti dell'accordo di Palau per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1. All'atto della presentazione di una domanda di licenza, ogni nave comunitaria interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 1, punto 6, lettera h), del presente allegato; tale contributo è versato sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

2. Le navi della Comunità autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE degli FSM nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla NORMA alle condizioni di seguito precisate.

a) Il direttore esecutivo determina ogni anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso stabilisce di conseguenza, per ogni categoria di pesca, il numero o la percentuale di navi che sono tenute ad imbarcare un osservatore a bordo.

b) Il direttore esecutivo elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Gli elenchi sono comunicati alla Commissione al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

c) Il direttore esecutivo notifica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza o al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista dell'imbarco, l'intenzione di imbarcare un osservatore designato sulle loro navi; esso comunica quanto prima possibile il nome dell'osservatore designato.

3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal direttore esecutivo, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dal direttore esecutivo agli armatori all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

4. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti degli FSM previsti per l'imbarco degli osservatori.

5. In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore degli FSM lascia la ZEE degli FSM, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

6. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

7. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

a) osserva le attività di pesca delle navi;

b) verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

e) verifica i dati relativi alle catture effettuate nella ZEE degli FSM riportati nella dichiarazione di cattura;

f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei, cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili;

g) comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

8. Il comandante consente agli osservatori autorizzati degli FSM di imbarcarsi a bordo delle navi autorizzate operanti nella ZEE degli FSM; esso prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni:

a) il comandante consente l'accesso a bordo dell'osservatore autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e di altro tipo e ne agevola l'operato;

b) il comandante si adopera affinché l'osservatore autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie funzioni;

c) l'osservatore deve avere accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;

d) l'osservatore può prelevare una numero ragionevole di campioni e deve avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione; e

e) all'osservatore è consentito raccogliere qualsiasi altra informazione riguardante l'attività di pesca nella ZEE.

9. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore:

a) adotta le disposizioni necessarie affinché la sua presenza a bordo non interferisca con il normale funzionamento della nave;

b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

10. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l'osservatore redige un rapporto di attività e lo firma alla presenza del comandante, che può aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Copie del rapporto sono consegnate al comandante della nave e alla delegazione al momento dello sbarco dell'osservatore.

11. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

12. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del governo degli FSM.

CAPO VII

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE E ESECUZIONE

1. Ai fini della sicurezza della pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in conformità delle specifiche standard dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.

2. Il nome della nave è riportato chiaramente in caratteri latini sulla prua e sulla poppa della nave.

3. Le imbarcazioni il cui nome e indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto possono essere scortate verso un porto degli FSM per ulteriori indagini.

4. Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità del governo degli FSM preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all'esecuzione della pertinente normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2182 kHz (HF) o sulla frequenza internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).

5. Un operatore della nave provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente e aggiornata del codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

CAPO VIII

COMUNICAZIONE CON LE NAVI PATTUGLIA DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

La comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione:

Codice internazionale di segnalazione — significato:

L … | Fermatevi immediatamente |

SQ3 … | Fermatevi o rallentate, intendiamo salire a bordo della vostra nave |

QN … | Portatevi a tribordo della nostra nave |

QN … | Portatevi a babordo della nostra nave |

TD2 … | Siete un peschereccio? |

C … | Sì |

N … | No |

QR … | Non riusciamo ad accostare alla vostra nave |

QP … | Ci accingiamo ad accostare alla vostra nave |

CAPO IX

CONTROLLO

1. La Commissione europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità degli FSM preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.

2. Entrata e uscita dalla zona

a) Le navi della Comunità notificano al direttore esecutivo, con un anticipo minimo di 24 ore, la loro intenzione di entrare nella ZEE degli FSM; l'uscita da tale zona è notificata senza indugio al direttore esecutivo. Non appena entrate nella ZEE degli FSM, le navi ne informano il direttore esecutivo via fax o posta elettronica (servendosi del modello riportato nell'appendice 3) oppure via radio.

b) Nel notificare l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo servendosi del modello riportato nell'appendice 3. Tali comunicazioni vengono effettuate preferibilmente via fax e, per le navi che ne sono sprovviste, mediante posta elettronica o via radio.

c) Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza averne informato il direttore esecutivo è considerata come una nave sprovvista di licenza.

d) Il numero di fax, di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della NORMA sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

3. Procedure di controllo

a) All'interno della ZEE degli FSM, nelle acque territoriali e nelle acque interne di ogni Stato degli FSM, i comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nella ZEE degli FSM permettono in qualsiasi momento l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario degli FSM incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

b) I funzionari addetti al controllo devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui permessi rilasciati dalla NORMA o su altri documenti richiesti nell'ambito dell'accordo.

c) Il comandante si conforma senza indugio a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari autorizzati, dei quali agevola l'imbarco in condizioni di sicurezza; esso agevola altresì l'ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature, dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca.

d) Il comandante della nave e l'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli ispettori autorizzati, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.

e) La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

f) Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4. Fermo dei pescherecci

a) Il direttore esecutivo informa la delegazione, entro un termine di 48 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave della Comunità nella ZEE degli FSM.

b) Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

5. Verbale di fermo

a) L'ispettore procede alla compilazione di un verbale che è firmato dal comandante della nave.

b) Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

c) Il comandante conduce la propria nave nel porto indicato dall'ispettore. In caso di infrazione lieve, il direttore esecutivo può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

6. Riunione di concertazione in caso di fermo

a) Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la delegazione e il direttore esecutivo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

b) Nel corso di tale concertazione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

7. Risoluzione del fermo

a) Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria, si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro (4) giorni lavorativi dal fermo.

b) In caso di procedura transattiva, l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente negli FSM.

c) Qualora la controversia non possa essere definita mediante procedura transattiva e debba essere adito un organo giudiziario competente, l'armatore deposita sul conto indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

d) La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dall'organo giudiziario competente.

e) Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

1) una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva; oppure

2) una volta che la cauzione bancaria di cui al punto 7, lettera c), è stata depositata e accettata dall'organo giudiziario competente, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

8. Trasbordo

a) Le navi della Comunità che intendono trasbordare catture nelle acque degli FSM effettuano tale operazione nei porti designati degli FSM.

b) Gli armatori di tali navi comunicano le seguenti informazioni al direttore esecutivo, con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell'appendice 3 (punto 4).

c) Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla ZEE degli FSM. Le navi devono pertanto trasmettere al direttore esecutivo le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla ZEE degli FSM.

d) Nella ZEE degli FSM è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente negli FSM.

9. Rifornimento

Nel caso in cui effettuino un rifornimento di combustibile nel corso di una bordata negli FSM, le navi della Comunità notificano tale attività servendosi del modello riportato nell'appendice 3 (punto 6).

10. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto degli FSM consentono agli ispettori degli FSM di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

1. Le navi della Comunità sono tenute a conformarsi al sistema regionale di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) attualmente applicabile nella ZEE degli FSM. Su ogni nave della Comunità deve essere installato un trasmettitore automatico di posizione (automatic location communicator — "ALC"); tale dispositivo deve essere sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni momento. La nave e l'operatore si impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione o di riparazione. L'operatore e la nave si fanno carico dell'acquisto, della manutenzione e dei costi operativi del sistema ALC e cooperano pienamente con la NORMA nell'utilizzo di tale sistema.

2. Quanto disposto al punto 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi alternativi al VMS.

CAPO XI

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

1. Le navi della Comunità riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale (marino) della laguna e degli atolli degli FSM; esse non riversano in mare sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine.

2. Le navi della Comunità non rigettano in porto pesci o catture accessorie, né li cedono a terze persone o entità senza previa autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente nello Stato interessato degli FSM e senza previo consenso scritto della NORMA.

CAPO XII

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1. L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.

2. Ai fini della tutela degli FSM, dei loro Stati, cittadini e residenti, l'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalla NORMA per tutte le zone soggette alla giurisdizione degli FSM, comprese le zone all'interno della laguna e gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse e la ZEE, in conformità del certificato di assicurazione previsto al capo I, sezione 1, punto 6, lettera f), del presente allegato.

3. Nel caso in cui una nave della Comunità sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nelle acque degli FSM (comprese le acque interne, il mare territoriale e la ZEE) che comporti danni di qualsivoglia natura all'ambiente, a persone o cose, la nave e l'operatore ne informano senza indugio la NORMA e il segretariato del ministero dei Trasporti, delle comunicazioni e delle infrastrutture degli FSM.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI

La nave e i suoi operatori si conformano pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative, normative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati, nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi di gestione della pesca di cui gli FSM sono parte contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle disposizioni legislative, normative e regolamentari degli FSM e dei loro Stati può dar luogo all'applicazione di ammende cospicue e di altre sanzioni civili e penali.

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Appendici

1. Formulari per la domanda di licenza

a) Domanda di licenza di pesca e di registrazione

b) Domanda di rinnovo di licenza

2. Formulari di dichiarazione delle catture

a) Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione

b) Giornale di bordo per la pesca con palangari

3. Dati relativi alle dichiarazioni

Appendice 1a

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Appendice 1b

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Appendice 2a

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Appendice 2b

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Appendice 3

Dati relativi alle dichiarazioni

Comunicazione alla NORMA

Fax (691) 320-2383, E-mail: norma@mail.fm

1. Dichiarazione di entrata nella ZEE degli FSM

24 ore prima dell'entrata nella ZEE degli FSM:

Codice della comunicazione | ZENT |

b) Nome della nave

c) Numero della licenza

d) Data di entrata (gg.mm.aa)

e) Ora di entrata (GMT)

f) Punto di entrata

g) Catture totali a bordo

i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie:

Tonnetto striato | (SKJ)____.____(t) |

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie:

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Tonno obeso | (BET)____.____(t) |

Tonno albacora | (ALB)____.____(t) |

Squalo | (SHK)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

Esempio: ZENT/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50.

2. Dichiarazione di uscita dalla ZEE degli FSM

Immediatamente dopo aver lasciato la zona di pesca:

Codice della comunicazione | ZDEP |

b) Nome della nave

c) Numero della licenza

d) Data di uscita (gg.mm.aa)

e) Ora di uscita (GMT)

f) Punto di uscita

g) Catture totali a bordo

i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie:

Tonnetto striato | (SKJ)____.____(t) |

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero di catture di ogni specie:

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Tonno obeso | (BET)____.____(t) |

Tonno albacora | (ALB)____.____(t) |

Squalo | (SHK)____.____(t) |

h) Totale delle catture effettuate nella ZEE degli FSM in peso o in numero (a seconda dei casi) per ogni specie (come "catture a bordo")

i) Giorni di pesca totali

Esempio: ZDEP/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/20-5-04/0635Z/1300N; 145E/SKJ: 300; YFT: 130; OTH: 80/FSMEEZ; SKJ: 100; YFT: 40; OTH: 30/10.

3. Dichiarazione settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella ZEE degli FSM

Ogni mercoledì a mezzogiorno, durante la permanenza nella zona di pesca, dopo la dichiarazione di entrata o l'ultima dichiarazione settimanale nella ZEE degli FSM:

Codice della comunicazione | WPCR |

b) Nome della nave

c) Numero della licenza

d) Data della dichiarazione settimanale di posizione (gg.mm.aa)

e) Posizione al momento della WPCR

f) Catture effettuate dall'ultima dichiarazione

i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie:

Tonnetto striato | (SKJ)____.____(t) |

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie:

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Tonno obeso | (BET)____.____(t) |

Tonno albacora | (ALB)____.____(t) |

Squalo | (SHK)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

g) Numero di giorni di pesca durante la settimana

Esempio: WPCR/COSMOC/F031-EUCPS-00000-01/12-5-04/0530N; 14819E/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50/10.

4. Uscita dal porto

Immediatamente dopo aver lasciato il porto:

Codice della comunicazione | PDEP |

b) Nome della nave

c) Numero della licenza

d) Data di uscita (gg.mm.aa)

e) Ora di uscita (GMT)

f) Porto di partenza

g) Catture totali a bordo

i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie:

Tonnetto striato | (SKJ)____.____(t) |

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie:

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Tonno obeso | (BET)____.____(t) |

Tonno albacora | (ALB)____.____(t) |

Squalo | (SHK)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

h) Prossima destinazione Pohnpei

Esempio: PDEP/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/23-5-04/0635Z/Pohnpei/SKJ:0; YFT:0; OTH:0.

5. Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l'approvvigionamento di combustibile da una nave rifornitrice provvista di licenza:

Codice della comunicazione | BUNK |

Nome della nave | COSMOS |

Numero della licenza | F031-EUCPS-0000-01 |

d) Data e ora di inizio dell'approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm

e) Posizione all'inizio dell'approvvigionamento

f) Quantitativo di combustibile ricevuto in chilolitri

g) Data e ora di conclusione dell'approvvigionamento (GMT)

h) Posizione al termine dell'approvvigionamento

Nome della nave rifornitrice | KIM |

Esempio: BUNK/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/160/10-5-04/1130N; 145E/KIM.

6. Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato degli FSM verso una nave da trasporto provvista di licenza:

Codice della comunicazione | PNOT |

Nome della nave | COSMOS |

Numero della licenza | F031-EUCPS-0000-01 |

Data di scarico | (GG-MM-AA) |

e) Porto di scarico

f) Catture trasbordate

i) Per la pesca con reti a circuizione, specificare il peso delle catture di ogni specie:

Tonnetto striato | (SKJ)____.____(t) |

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

ii) Per la pesca con palangari, specificare il numero delle catture di ogni specie:

Tonno pinnagialla | (YFT)____.____(t) |

Tonno obeso | (BET)____.____(t) |

Tonno albacora | (ALB)____.____(t) |

Squalo | (SHK)____.____(t) |

Altri | (OTH)____.____(t) |

Nome della nave da trasporto | KIN |

Destinazione delle catture | GIAPPONE |

Esempio: PNOT/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/PAGO PAGO/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50/KIN/JP.

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