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Document 22004A0930(03)

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra - Protocolli - Atto final - Dichiarazioni - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

GU L 304 del 30.9.2004, p. 39–208 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/635/oj

Related Council decision

22004A0930(03)

Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 30/09/2004 pag. 0039 - 0208


Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati «gli Stati membri» , e

LA COMUNITÀ EUROPEA, e LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità» ,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata «Egitto» ,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;

DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;

PERSUASI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,

contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto,

incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica,

promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,

permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,

rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale,

promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

CAPITOLO 1

Prodotti industriali

Articolo 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,

un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,

due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25 % del dazio di base,

tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,

quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,

cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,

sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,

sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,

otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,

nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95 % del dazio di base,

sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,

sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,

otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,

nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,

dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,

undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,

dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,

sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,

otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,

nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,

dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,

undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,

dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,

tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,

quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10 % del dazio di base,

quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.

6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1. L'Egitto può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.

5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, nonché ai prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 13

La Comunità e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.

3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Articolo 15

1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunità e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunità e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.

2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

3. Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni

Articolo 17

1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione né altre restrizioni di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 18

1. Alle importazioni tra le parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1° gennaio 1999 . In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1° gennaio 1999 , si applica l'aliquota ridotta.

2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione né nuovi oneri di effetto equivalente, né possono essere maggiorati quelli già in vigore.

3. Le parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1° gennaio 1999 .

Articolo 19

1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 20

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle parti.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Prima di procedere, la parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 25

1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3, comporti:

i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente; o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice;

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 27

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Articolo 28

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 29

1. Le parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.

2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;

b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita allegato dall'una o dall'altra parte all'accordo GATS.

Articolo 30

1. Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle società di una parte nel territorio dell'altra parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una parte a utenti dell'altra parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle parti in conformità dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.

3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

Pagamenti e movimenti di capitali

Articolo 31

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.

Articolo 32

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2. Le parti terranno consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 33

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

Concorrenza e altre questioni economiche

Articolo 34

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Egitto:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii), le disposizioni dell'articolo 23.

3. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.

4. Il paragrafo 1, punto iii), non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

5. Se la Comunità o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:

tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o

in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le parti.

6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 35

Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 36

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 37

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 38

Le parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 39

Obiettivi

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.

2. La cooperazione economica si prefigge di:

agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo,

favorire relazioni economiche equilibrate tra le parti,

sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Articolo 40

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità in particolare.

2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.

3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.

4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

5. Le parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 41

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;

e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.

Articolo 42

Istruzione e formazione

Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.

La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Articolo 43

Cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,

la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata,

la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

b) consolidare la capacità di ricerca dell'Egitto;

c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.

Articolo 44

Ambiente

1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.

2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

desertificazione,

qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare,

gestione delle risorse idriche,

uso razionale dell'energia,

gestione dei rifiuti,

salinizzazione,

gestione ambientale delle zone costiere sensibili,

impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,

impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,

educazione e sensibilizzazione ambientale.

Articolo 45

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

il dibattito sulla politica industriale e sulla competitività in un'economia aperta,

la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,

l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana,

la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,

il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo,

il potenziamento delle risorse umane,

l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.

Articolo 46

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:

predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia,

fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne più agevolmente,

creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,

valutando l'opportunità di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto,

istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.

La cooperazione può estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.

Articolo 47

Normalizzazione e valutazione della conformità

Le parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:

a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità, specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;

b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

Articolo 48

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 49

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;

b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.

Articolo 50

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati;

b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare;

c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le parti, che si scambiano informazioni al riguardo.

Articolo 51

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,

la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,

il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo,

il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti,

il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.

Articolo 52

Società dell'informazione e telecomunicazioni

Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell'informazione in espansione.

La cooperazione tra le parti in questo settore prevede:

un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni,

scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,

la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi,

la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione,

la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite,

l'interconnessione fra le reti e l'interoperatività dei servizi telematici nella Comunità e in Egitto.

Articolo 53

Energia

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

promozione delle energie rinnovabili,

promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica,

ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani,

sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.

Articolo 54

Turismo

Le priorità della cooperazione sono le seguenti:

promuovere gli investimenti nel settore del turismo,

migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,

promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,

promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,

sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo,

assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,

rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità.

Articolo 55

Dogane

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 56

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 57

Riciclaggio del denaro

1. Le parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

Articolo 58

Lotta contro la droga

1. La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare di:

rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti,

favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.

2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative:

alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,

all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,

alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.

Articolo 59

Lotta contro il terrorismo

Le parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:

gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo,

gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo,

la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

Articolo 60

Cooperazione regionale

La cooperazione regionale si concentrerà sui seguenti aspetti:

sviluppo delle infrastrutture economiche,

ricerca scientifica e tecnologica,

commercio intraregionale,

questioni doganali,

questioni culturali,

questioni ambientali.

Articolo 61

Tutela dei consumatori

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità europea e dell'Egitto, e in particolare di:

migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio,

istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido),

organizzare scambi di informazioni e di esperti,

attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

TITOLO VI

CAPITOLO 1

Dialogo e cooperazione in campo sociale

Articolo 62

Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.

Articolo 63

1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) all'emigrazione;

c) all'immigrazione clandestina;

d) alle azioni volte a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 64

Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.

Articolo 65

Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si cercherà in via prioritaria di:

a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attività generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti;

b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale;

c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

d) migliorare il sistema previdenziale;

e) potenziare il sistema sanitario;

f) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;

g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Articolo 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 67

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.

CAPITOLO 2

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina e le altre questioni consolari

Articolo 68

Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali,

l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità.

Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Articolo 69

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.

L'Egitto fornirà un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.

Articolo 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonché a risolvere le altre questioni consolari.

CAPITOLO 3

Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione

Articolo 71

1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti),

gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali,

le traduzioni,

la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.

3. Le parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.

4. Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.

5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

un dialogo continuativo tra le parti,

scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti,

consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione,

azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro,

assistenza tecnica, amministrativa e normativa,

diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 72

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,

potenziamento delle infrastrutture economiche,

promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,

adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto,

misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale,

il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale,

se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina,

misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Articolo 73

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 74

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 75

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 76

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.

2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Articolo 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.

2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.

Articolo 79

1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 80

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Articolo 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Articolo 82

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 84

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Egitto.

Articolo 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,

di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,

di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 86

1. Le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo.

3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

Articolo 87

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 88

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Articolo 89

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.

Articolo 91

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 92

1. Il presente accordo sarà approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Egitto e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977 .

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Reino de España

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour la République française

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per la Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pela República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Suomen tasavallan puolesta

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

För Konungariket Sverige

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

Allegato I:Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12

Allegato II:Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Allegato III:Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Allegato IV:Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Allegato V:Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4

Allegato VI:Diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 37

Protocollo n. 1:Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto

Protocollo n. 2:Regime applicabile alle importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3:Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 4:Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5:Assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1

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ALLEGATO III

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2

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ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3

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8413813

8413912

8414510

8414591

8414592

8414600

8414801

8414900

8415100

8415810

8415820

8415830

8415909

8418101

8418109

8418211

8418219

8418221

8418229

8418291

8418299

8418300

8418400

8418509

8418691

8418910

8418991

8418991

8419110

8419191

8419199

8419900

8421121

8422110

8422901

8424811

8424891

8424901

8424909

8427900

8431311

8450110

8450120

8450190

8450200

8450900

8451210

8451902

8452400

8479891

8479891

8480301

8480302

8480309

8481801

8483200

8483300

8502110

8502120

8502131

8504101

8504211

8504221

8504222

8504223

8504231

8504232

8504233

8504310

8504321

8504322

8504323

8504331

8504332

8504333

8504341

8504342

8504343

8504401

8506111

8506130

8506131

8506191

8506901

8507109

8507209

8507400

8507809

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510909

8516100

8516210

8516299

8516310

8516320

8516330

8516500

8516600

8516710

8516720

8516790

8516800

8516903

8516909

8518100

8518210

8518220

8518290

8518300

8518400

8518500

8518900

8519100

8519210

8519290

8519310

8519390

8519400

8519910

8519999

8520100

8520200

8520310

8520390

8520909

8521100

8521900

8522100

8522902

8522909

8523119

8523129

8523139

8523209

8523900

8524100

8524219

8524229

8524239

8524909

8525109

8525300

8526929

8527110

8527190

8527210

8527290

8527310

8527320

8527390

8527900

8528101

8528109

8528201

8528209

8529108

8529109

8529909

8536202

8536503

8536611

8536690

8537201

8537202

8538100

8538900

8539221

8539311

8544209

8544411

8544412

8544491

8544492

8544511

8544512

8544591

8544592

8544601

8544602

8701200

8701901

8702100

8702900

8703102

8703210

8703221

8703311

8703312

8704109

8704211

8704219

8704229

8704239

8704311

8704319

8704901

8704909

8706000

8707100

8707900

8711101

8711201

8711301

8711401

8711501

8711901

8712001

8714991

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

8903101

8903911

8903921

8903991

9002901

9003110

9003190

9003900

9004100

9004900

9005100

9005809

9005909

9006301

9006401

9006511

9006521

9006531

9006591

9018311

9101111

9101121

9101191

9101211

9101291

9101911

9101991

9111100

9111101

9111901

9113100

9113200

9113901

9113902

9113909

9208100

9208901

9305902

9305903

9306100

9306219

9306299

9306309

9306909

9401100

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401800

9401909

9403100

9403200

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9403900

9404100

9404210

9404290

9404900

9405109

9405200

9405300

9405400

9405509

9405600

9405910

9405920

9405990

9406001

9406002

9406009

9502101

9504300

9504400

9504901

9505100

9505900

9601100

9601900

9602001

9602009

9603101

9603102

9603299

9603309

9603901

9603903

9603909

9605000

9606210

9606220

9606290

9606300

9607110

9607190

9608101

9608102

9608391

9608401

9608501

9608509

9608911

9608991

9609101

9612100

9612200

9613100

9613200

9613300

9613809

9613909

9614100

9614200

9614900

9615110

9615190

9615900

9616100

9616200

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4

87031030

87031090

87032290

87032310

87032320

87032390

87032400

87033190

87033220

87033290

87033300

87039000

87161000

ALLEGATO VI

Diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 37

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991),

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),

protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).

2. Le parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994 ), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo,

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),

accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).

3. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

Protocollo n. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3 % del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

5. Dal 1° dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex08051010, ex08051030 e ex08051050, entro il contingente tariffario di 34000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:

266 EUR/t, dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000 ,

264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1° dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

Allegato al protocollo n. 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo n. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN EGITTO DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Allegato al protocollo n. 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo n. 3 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Articolo 1

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo,

per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:

dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,

dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 10 % dei dazi di base,

dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,

per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:

dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,

dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,

dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 25 % dei dazi di base.

2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.

3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.

4. Il Consiglio di associazione può decidere di:

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo,

modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo,

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:

qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Egitto, o

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

Allegato I al protocollo n. 3

Tabella 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato II al protocollo n. 3

Tabella 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo n . 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

-Articolo 1: Definizioni

TITOLO II - DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

-Articolo 2: Requisiti di carattere generale

-Articolo 3: Cumulo bilaterale dell'origine

-Articolo 4: Cumulo diagonale dell'origine

-Articolo 5: Prodotti interamente ottenuti

-Articolo 6: Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

-Articolo 7: Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

-Articolo 8: Unità da prendere in considerazione

-Articolo 9: Accessori, pezzi di ricambio e utensili

-Articolo 10: Assortimenti

-Articolo 11: Elementi neutri

TITOLO III - REQUISITI TERRITORIALI

-Articolo 12: Principio della territorialità

-Articolo 13: Trasporto diretto

-Articolo 14: Esposizioni

TITOLO IV - RESTITUZIONE O ESENZIONE

-Articolo 15: Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V - PROVA DELL'ORIGINE

-Articolo 16: Requisiti di carattere generale

-Articolo 17: Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

-Articolo 18: Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

-Articolo 19: Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

-Articolo 20: Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1. sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

-Articolo 21: Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

-Articolo 22: Esportatore autorizzato

-Articolo 23: Validità della prova dell'origine

-Articolo 24: Presentazione della prova dell'origine

-Articolo 25: Importazioni con spedizioni scaglionate

-Articolo 26: Esonero dalla prova dell'origine

-Articolo 27: Documenti giustificativi

-Articolo 28: Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

-Articolo 29: Discordanze ed errori formali

-Articolo 30: Importi espressi in euro

TITOLO VI - MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

-Articolo 31: Assistenza reciproca

-Articolo 32: Controllo delle prove dell'origine

-Articolo 33: Composizione delle controversie

-Articolo 34: Sanzioni

-Articolo 35: Zone franche

TITOLO VII - CEUTA E MELILLA

-Articolo 36: Applicazione del protocollo

-Articolo 37: Condizioni particolari

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

-Articolo 38: Modifiche del protocollo

-Articolo 39: Esecuzione del protocollo

-Articolo 40: Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

ALLEGATO I:Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II:Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II(a):Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possano avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III:Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato

ALLEGATO IV:Certificato di circolazione EUR.1. e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1

ALLEGATO V:Dichiarazione su fattura

ALLEGATO VI:Dichiarazioni comuni

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Egitto - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Egitto;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA» ;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 4

Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia(1), della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunità e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Egitto, si considerano originari della Comunità o dell'Egitto. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Egitto.

3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.

4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreché sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Egitto:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'Egitto, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Egitto;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Egitto;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le consizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II(a).

Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Egitto;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Egitto su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Egitto.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Egitto;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto;

b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura» ) che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1. viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1. e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1. dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1. solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1. rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» , «DELIVRE A POSTERIORI» , «RILASCIATO A POSTERIORI» , «AFGEGEVEN A POSTERIORI» , «ISSUED RETROSPECTIVELY» , «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» , «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» , «ESPEDIDO A POSTERIORI» , «EMITIDO A POSTERIORI» , «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» , «UFTÄRDAT I EFTERHAND» , «versione araba» .

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT» , «DUPLICATA» , «DUPLICATO» , «DUPLICAAT» , «DUPLICATE» , «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» , «DUPLICADO» , «SEGUNDA VIA» , «KAKSOISKAPPALE» , «versione araba» .

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Egitto, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità, in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformità del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1. La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2) prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;

b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Egitto» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 40

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

(1) Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO N. 4

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex» ; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Egitto.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce» , si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti» , nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile» , «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3. e 5.4).

2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,

- lana,

- peli grossolani di animali,

- peli fini di animali,

- crine di cavallo,

- cotone,

- carta e materiali per la fabbricazione della carta,

- lino,

- canapa,

- iuta ed altre fibre tessili liberiane,

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

- filamenti sintetici,

- filamenti artificiali,

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

- altre fibre sintetiche in fiocco,

- fibre artificiali in fiocco di viscosa,

- altre fibre artificiali in fiocco,

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 % del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» , la tolleranza è del 20 % per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica» , la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' «hydrofinishing» o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO N. 4

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo.

È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IIa DEL PROTOCOLLO N. 4

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possano avere il carattere di prodotto originario

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO N. 4

Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO N. 4

Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO N. 4

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ...(1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...(3)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....(4)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(5)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(6).

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(7)], der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(8).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ άριθ....(9)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....(10).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...(11)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(12).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...(13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(14).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ...(15)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(16).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n° ...(17)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(18).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o ...(19)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22).

Versione araba

.........................................................

.............................................(23)

(Luogo e data)

.....................................(24)

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(3) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(4) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(5) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(6) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(7) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(8) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(9) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(10) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(11) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(12) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(13) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(14) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(15) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(16) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(17) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(18) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(19) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(20) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(21) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(22) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM» .

(23) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(24) Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO N. 4

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 .

2. Le competenti autorità della Comunità e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, titolo VI, del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE

La Comunità e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine può dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona.

La Comunità accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche.

Le parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo già in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le parti inizieranno ad esaminare le possibilità di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche.

La Comunità fornirà assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO II

Le parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e IIa del protocollo n. 4.

La Comunità esaminerà tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purché non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.

Protocollo n.  5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) «legislazione doganale» : le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) «autorità richiedente» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c) «autorità interpellata» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

d) «dati a carattere personale» : qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

e) «operazione che viola la legislazione doganale» : tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte,

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,

persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per

fornire tutti i documenti, e

notificare tutte le decisioni,

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere computerizzate.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte che può fornire i dati. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto,

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati «Stati membri» , e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate «Comunità»

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato «Egitto» ,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euromediterraneo» , hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1, dell'accordo

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunità europea:

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 11 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 19 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della tariffa doganale comune.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Reino de España

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour la République française

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per la Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Für die Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pela República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Suomen tasavallan puolesta

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

För Konungariket Sverige

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2

Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo.

Dichiarazione comune sull'articolo 14

Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo.

Dichiarazione comune sull'articolo 18

In caso di difficoltà inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si può ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le parti.

Dichiarazione comune sull'articolo 34

Le parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentirà di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terrà conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea.

Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficoltà le parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione.

Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10  bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how» .

Dichiarazione comune sull'articolo 39

Le parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse può chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.

Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1

Le parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra parte.

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 11

Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunità è disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto.

Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunità non si oppone all'adozione di dette misure purché sussistano le necessarie condizioni.

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 19

Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunità alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 .

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 21

Su richiesta dell'Egitto, la Comunità è disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 34

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

La Comunità dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valuterà tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dichiarazione della Comunità europea

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,

- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,

- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,

- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,

- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B. Lettera dell'Egitto

Signor ...,

Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,

- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,

- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,

- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,

- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,

- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica araba d'Egitto

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