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Document 22002A0809(01)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

OJ L 213, 9.8.2002, p. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 248 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 175 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 175 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 115 P. 132 - 139

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/648/oj

Related Council decision

22002A0809(01)

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/2002 pag. 0030 - 0037


Accordo

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, in appresso denominata "India",

dall'altra,

qui di seguito denominati "le parti",

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'India svolgono programmi congiunti di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che agevolando l'ulteriore cooperazione le parti possono trarre reciproci vantaggi;

OSSERVANDO che nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e l'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo firmato il 20 dicembre 1993 vi è stata un'attiva cooperazione e uno scambio di informazioni in vari settori scientifici e tecnologici;

VISTA la dichiarazione congiunta concordata in occasione del vertice tra UE ed India del 28 giugno 2000,

DESIDERANDO estendere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le parti promuovono ed agevolano attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e l'India in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "attività di cooperazione", qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;

b) "informazioni", dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione, incluse, se del caso, le parti stesse;

c) "proprietà intellettuale", la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) "ricerca comune", i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell'India e che siano designati per iscritto dalle parti o dagli agenti esecutivi come ricerche comuni. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice ed ai partecipanti al progetto;

e) "partecipante" o "ente di ricerca" qualsiasi persona, istituzione accademica, istituto di ricerca o altra entità giuridica o impresa avente sede nella Comunità o in India che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

La cooperazione si svolge sulla base dei seguenti principi:

a) vantaggio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;

b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;

c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

d) tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di seguito denominate "RST", che rientrano nella prima azione prevista dal programma quadro ai sensi dell'articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e a tutte le analoghe attività di RST svolte in India nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

Il presente accordo lascia impregiudicata la partecipazione dell'India, in quanto paese in via di sviluppo, alle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo.

Articolo 5

Forme di collaborazione

Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

- partecipazione di enti di ricerca indiani a progetti di RST previsti dalla prima azione del programma quadro e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti indiani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna parte,

- progetti comuni di RST; i progetti comuni di RST sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia, secondo quanto indicato nell'allegato,

- messa in comune di progetti di RST già in atto in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte,

- visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici,

- organizzazione in comune di seminari scientifici, conferenze, simposi e workshop e partecipazione di esperti a tali attività,

- azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST finanziati,

- scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l'uso in comune di strutture di ricerca avanzate,

- scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,

- qualsiasi altra modalità raccomandata dal comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a) Il compito di coordinare e di agevolare le attività cooperative previste dal presente accordo spetta per l'India al ministero della Scienza e della tecnologia (Dipartimento di scienza e tecnologia) e per la Comunità ai servizi della Commissione delle Comunità europee (direzione generale delle Ricerca), in qualità di agenti esecutivi.

b) Gli agenti esecutivi istituiscono un comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato "comitato direttivo", incaricato della gestione del presente accordo. Il comitato è composto da un uguale numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte, e da due copresidenti nominati dalle parti; esso adotta il proprio regolamento interno.

c) Il comitato direttivo svolge le seguenti funzioni:

i) promuove e controlla le varie attività di cooperazione di cui all'articolo 4 nonché le attività eventualmente intraprese nel quadro delle attività comunitarie nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo;

ii) raccomanda il finanziamento, sulla base della ripartizione dei costi tra le parti, dei progetti comuni di RST ricevuti a seguito della pubblicazione simultanea a cura degli agenti esecutivi dell'invito congiunto a presentare proposte;

i progetti comuni, presentati dai ricercatori di una delle parti per la partecipazione ai programmi dell'altra saranno selezionati da ciascuna parte secondo le proprie procedure, con eventuale partecipazione di esperti di entrambe le parti;

iii) indica per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 5, primo e secondo trattino, tra i possibili settori di cooperazione RST, i settori o sottosettori prioritari di reciproco interesse in cui è opportuno cooperare;

iv) ai sensi dell'articolo 5, terzo trattino, propone ai ricercatori di entrambe le parti la messa in comune dei progetti che possano essere reciprocamente vantaggiosi e complementari;

v) formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, dal quarto all'ottavo trattino;

vi) consiglia le parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi stabiliti nel presente accordo;

vii) vigila sul buon funzionamento e sull'attuazione del presente accordo e valuta i progetti di cooperazione in corso, ai quali l'India partecipa in qualità di paese in via di sviluppo nel quadro delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo;

viii) presenta ogni anno alle parti un rapporto sulla situazione, sui risultati e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo. Il rapporto è trasmesso alla commissione comune istituita nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'India sulla compartecipazione e lo sviluppo.

d) Il comitato direttivo si riunisce di norma una volta all'anno, preferibilmente prima della riunione della commissione comune istituita nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'India sulla compartecipazione e lo sviluppo, secondo un calendario concordato; le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente nella Comunità ed in India. Su richiesta di una delle parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

e) Le decisioni del comitato direttivo sono prese mediante consensus. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due copresidenti del comitato direttivo.

f) Ciascuna parte si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno dei propri partecipanti alle riunioni del comitato direttivo. Gli altri costi relativi alle riunioni del comitato direttivo sono a carico della parte ospitante.

Articolo 7

Finanziamento

a) Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna parte (compresa la normativa in materia di esenzione fiscale e doganale) e sono conformi alle politiche e ai programmi delle parti.

b) I costi delle attività di cooperazione selezionate saranno ripartiti tra i partecipanti senza trasferimento di fondi da una parte all'altra.

c) Un accordo di attuazione precisa le esatte procedure amministrative e finanziarie applicabili alle attività di cooperazione.

d) Ai progetti di RST cui l'India partecipa in qualità di paese in via di sviluppo, finanziati nell'ambito delle attività della Comunità nel campo della ricerca ai fini dello sviluppo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, lettere b) e c).

Articolo 8

Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione individuate dalle parti in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Diffusione e uso delle informazioni

La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, la ripartizione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune promossa in virtù del presente accordo, sono soggetti ai requisiti dell'allegato. L'allegato forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 10

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio dell'India, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio, o nel territorio di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 11

Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e risoluzione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo successivo.

c) Le parti possono concordare modifiche al presente accordo. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

d) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni dell'allegato.

e) Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le parti.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e indiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos./Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά./Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic./Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede./Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos./Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet./

>PIC FILE= "L_2002213IT.003301.TIF">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar/

>PIC FILE= "L_2002213IT.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002213IT.003402.TIF">

Por el Gobierno de la República de la India/På Republikken Indiens regerings vegne/Für die Regierung der Republik Indien/Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας/For the Government of the Republic of India/Pour le gouvernement de la République de l'Inde/Per il governo della Repubblica dell'India/Voor de regering van de Republiek India/Pelo Governo da República da Índia/Intian tasavallan hallituksen puolesta/På Republiken Indiens regerings vägnar/

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ALLEGATO

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo, salvo se sia diversamente convenuto tra le parti.

I. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Ai fini del presente allegato "proprietà intellettuale" ha il significato di cui all'articolo 2, lettera c), dell'accordo.

2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna parte e i suoi partecipanti garantisce che l'altra parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicate la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti e le regole sulla diffusione e l'uso delle informazioni, che saranno stabilite dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna parte.

3. Le parti si atterranno inoltre ai seguenti principi, che devono figurare nei contratti conclusi in base all'accordo:

a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione, entro un termine ragionevole, di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

b) sfruttamento effettivo dei risultati, tenendo conto dei contributi delle parti e dei loro partecipanti;

c) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti per ciò che concerne la titolarità, l'uso e la diffusione delle informazioni e la titolarità, la ripartizione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;

d) protezione delle informazioni commerciali riservate.

4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan, TMP). Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi, sia in relazione alla titolarità ed all'uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, sia in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca comune.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può anche definire il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati finali (deliverables). Il piano è elaborato secondo le normative vigenti in ciascuna delle parti tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi, finanziari o di altro tipo, delle parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, degli obblighi posti dalle leggi applicabili, della necessità di procedure di risoluzione delle controversie e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Il piano definisce altresì i diritti ed obblighi in materia di proprietà intellettuale in relazione alle ricerche condotte da ricercatori in visita (cioè ricercatori che non provengono né dalle parti né da organismi partecipanti). Il piano di gestione della tecnologia è approvato dal dipartimento o dal servizio competente ad erogare i fondi della parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

5. L'informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. In caso di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tale informazione o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

6. In conformità della normativa applicabile, ciascuna parte garantisce che l'altra parte ed i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale ad essi attribuiti.

7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l'accordo, ciascuna parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:

i) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e

ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

8. La denuncia o la scadenza dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi dei partecipanti in materia di proprietà intellettuale in relazione ai progetti approvati ed in corso in conformità del presente allegato.

II. Opere oggetto di diritto d'autore e letteratura scientifica

Ai diritti d'autore spettanti alle parti o ai partecipanti si applica un trattamento conforme alle norme della convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e dell'accordo TRIPS.

Fatto salvo quanto previsto nella sezione III, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2) Le parti provvedono alla massima diffusione possibile delle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo e pubblicate da editori indipendenti.

3) Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda di non essere citato. Essa deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle parti in termini di cooperazione.

III. Informazioni riservate

A. Informazioni riservate di carattere documentale

1. Ciascuna parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

Le parti ed i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceva informazioni riservate ai sensi dell'accordo è tenuta a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi del presente accordo, possono essere rivelate dalla parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti ed ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo scritto sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate ai sensi dell'accordo, la parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti della politica, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B. Informazioni riservate di carattere non documentale

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e alle altre informazioni confidenziali o segrete fornite in occasione di seminari o riunioni organizzati ai sensi dell'accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti dall'accordo per le informazioni di carattere documentale, a condizione che il soggetto che riceve tali informazioni riservate, confidenziali o segrete sia informato in anticipo per iscritto del carattere confidenziale delle informazioni trasmesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

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