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Document 22002A0620(01)

Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

OJ L 162, 20.6.2002, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/466/oj

Related Council decision

22002A0620(01)

Protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 20/06/2002 pag. 0023 - 0025


Protocollo addizionale

che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO CHE l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in seguito denominato "accordo europeo", è stato firmato il 12 giugno 1995 a Bruxelles ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1998;

CONSIDERANDO CHE in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e la Repubblica di Lettonia, condotti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 dell'accordo europeo, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca;

CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali accordate a norma dell'accordo europeo, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali di detto accordo;

CONSIDERANDO CHE la Comunità e la Repubblica di Lettonia hanno inoltre convenuto una procedura amministrativa semplificata affinché le concessioni tariffarie concordate possano progressivamente essere attuate quanto prima,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo sul pesce e sui prodotti della pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le parti liberalizzano completamente gli scambi per tutti i prodotti di cui all'allegato XII e all'allegato XIII dell'accordo europeo e applicano, se altrimenti disposto, altre concessioni per il pesce e i prodotti della pesca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo le parti riducono di un terzo i dazi tariffari applicati, rispettivamente, dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti applicano un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari in vigore al momento della sua entrata in vigore.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente protocollo o prima di questa data previo accordo fra le parti, il commercio di tutti i pesci e prodotti della pesca viene completamente liberalizzato. Qualsiasi eventuale accordo sull'applicazione anticipata del libero scambio totale a tutti i pesci e prodotti della pesca viene applicato a norma dell'articolo 4.

Articolo 2

Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che:

a) tutte le cifre inferiori a 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino;

b) tutte le cifre superiori a 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino;

c) tutti i dazi inferiori al 2 % vengono fissati automaticamente allo 0 %.

Le parti si scambiano informazioni sui casi in cui si applicano i principi suddetti.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie.

Articolo 4

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemiladue./Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Maio de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundratvå./Sastadits Brisele, maija divdesmit devitaja diena, divi tukstosi otraja gada.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen/Eiropas Kopienas varda

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Por la República de Letonia/For Republikken Letland/Für die Republik Lettland/Για τη Δημοκρατία της Λετονίας/For the Republic of Latvia/Pour la République de Lettonie/Per la Repubblica di Lettonia/Voor de Republiek Letland/Pela República da Letónia/Latvian tasavallan puolesta/För Republiken Lettland/Latvijas Republikas varda

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