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Document 22000A1116(01)

Convenzione per la protezione del Reno - Protocollo di firma

OJ L 289, 16.11.2000, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 224 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 172 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 172 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 94 - 100

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/706/oj

Related Council decision

22000A1116(01)

Convenzione per la protezione del Reno - Protocollo di firma

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0031 - 0037


TRADUZIONE

Convenzione per la protezione del Reno

I GOVERNI

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBLICCA FRANCESE,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

E LA COMUNITÀ EUROPEA,

desiderosi di operare, basandosi su una visione globale, nel senso di uno sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, tenendo conto del patrimonio naturale del fiume, delle sue rive e delle zone alluvionali,

desiderosi di rafforzare la cooperazione reciproca ai fini della protezione e del miglioramento dell'ecosistema del Reno,

facendo riferimento alla convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e alla convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

considerati i lavori svolti nel quadro dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'accordo addizionale del 3 dicembre 1976,

considerando che occorre continuare a migliorare il livello di qualità delle acque ottenuto grazie alla convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e al programma d'azione "Reno" del 30 settembre 1987,

consapevoli del fatto che il risanamento del Reno è necessario anche al fine di proteggere e migliorare l'ecosistema del Mare del Nord,

consapevoli dell'importanza del Reno come via navigabile europea e delle diverse utilizzazioni di questo fiume,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Agli effetti della presente convenzione si intende per:

a) "Reno":

Il Reno a partire dall'uscita del Lago Inferiore e nei Paesi Bassi, i rami Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas e Scheur e la Nieuwe Waterweg fino alla linea di base, così come definita dall'articolo 5 in relazione all'articolo 11 della convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, il Ketelmeer e l'IJsselmeer.

b) "commissione":

la commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR).

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione della presente convenzione comprende:

a) il Reno;

b) le acque sotterranee che interagiscono con il Reno;

c) gli ecosistemi acquatici e terrestri che interagiscono con il Reno o il cui rapporto d'interazione con il Reno potrebbe essere ripristinato;

d) il bacino del Reno, nella misura in cui l'inquinamento ivi provocato da sostanze nocive può comportare effetti dannosi per il Reno;

e) il bacino del Reno quando esso riveste un ruolo importante ai fini della prevenzione delle piene e della protezione contro le inondazioni lungo il Reno.

Articolo 3

Obiettivi

Con la presente convenzione, le parti contraenti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1) assicurare lo sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, in particolare:

a) preservando e migliorando la qualità delle acque del Reno, inclusa la qualità dei materiali in sospensione, dei sedimenti e delle acque sotteranee, in particolare provvedendo a

- prevenire, ridurre o eliminare per quanto possibile l'inquinamento provocato da sostanze nocive e nutrienti proveniente da fonti puntuali (per esempio industriali e urbane) e diffuse (per esempio agricoltura e traffico) - incluso l'inquinamento proveniente da acque sotterranee - nonché quello dovuto alla navigazione,

- assicurare e migliorare la sicurezza degli impianti e prevenire gli incidenti;

b) proteggere le popolazioni di organismi e la diversità delle specie riducendo l'inquinamento degli organismi da parte di sostanze nocive;

c) preservare, migliorare e ripristinare la funzione naturale delle acque; assicurare una gestione della portata che tenga conto del flusso naturale dei materiali solidi e che salvaguardi l'interazione tra il fiume, le acque sotterranee e le zone alluvionali; preservare, proteggere e riattivare le zone alluvionali come zone di espansione naturale delle piene;

d) preservare, migliorare e ripristinare habitat più naturali possibile per la fauna e la flora selvatiche nell'acqua, sul fondale e sulle rive del fiume e nelle zone adiacenti, nonché migliorare l'habitat dei pesci ripristinando la loro libertà di spostamento;

e) assicurare una gestione delle risorse idriche rispettosa dell'ambiente e razionale;

f) tener conto delle esigenze ecologiche nell'attuazione di interventi tecnici di sistemazione del corso d'acqua, per esempio ai fini delle protezione contro le inondazioni, della navigazione e dello sfruttamento idroelettrico;

2) assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno;

3) migliorare la qualità dei sedimenti per poter scaricare o spargere materiali di dragaggio senza danni per l'ambiente;

4) prevenire le alluvioni e assicurare la protezione contro le inondazioni in un contesto globale tenendo conto delle esigenze ecologiche;

5) contribuire al risanamento del Mare del Nord in connessione con altre azioni di protezione di tale mare.

Articolo 4

Principi

A tal fine, le parti contraenti si ispirano ai seguenti principi:

a) principio di precauzione;

b) principio di prevenzione;

c) principio della correzione, preferibilmente alla fonte;

d) principio "chi inquina paga";

e) principio di non aumento della nocività;

f) principio della compensazione in caso di interventi tecnici rilevanti;

g) principio dello sviluppo sostenibile;

h) applicazione e sviluppo dello stato dell'arte e delle prassi ambientali ottimali;

i) principio secondo cui l'inquinamento non deve essere trasferito da una componente ambientale all'altra.

Articolo 5

Impegni delle parti contraenti

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 3 e nell'osservanza dei principi enunciati nell'articolo 4, le parti contraenti si impegnano a:

1) rafforzare la cooperazione reciproca e informarsi reciprocamente sulle azioni realizzate nei loro territori ai fini della protezione del Reno;

2) attuare nei loro territori i programmi di misurazione internazionali e gli studi dell'ecosistema del Reno stabiliti dalla commissione e informare la commissione dei relativi risultati;

3) eseguire le analisi necessarie per individuare le cause ed i responsabili dell'inquinamento;

4) intraprendere nei loro territori le azioni autonome, che esse riterranno necessarie, e provvedere come minimo a:

a) assoggettare gli scarichi di acque usate che possono avere un impatto sulla qualità delle acque ad un'autorizzazione preliminare o ad una regolamentazione generale che fissi i limiti delle emissioni;

b) ridurre progressivamente gli scarichi di sostanze pericolose allo scopo di eliminare completamente tali scarichi;

c) controllare l'osservanza delle autorizzazioni o delle regolamentazioni generali e gli scarichi;

d) esaminare ed adeguare periodicamente le autorizzazioni o le regolamentazioni generali ogniqualvolta ciò sia reso possibile da progressi sostanziali dello stato dell'arte ovvero sia necessario per via delle condizioni dell'ambiente ricevente;

e) ridurre il più possibile attraverso apposite regolamentazioni i rischi di inquinamento dovuto ad incidenti e adottare appropriate misure di emergenza;

f) assoggettare gli interventi tecnici che possono incidere in maniera rilevante sull'ecosistema ad un'autorizzazione preliminare subordinata agli obblighi necessari o ad una regolamentazione generale;

5) intraprendere le azioni necessarie sul loro territorio per mettere in atto le decisioni della commissione conformemente all'articolo 11;

6) avvertire senza ritardo, in caso di incidente che possa comportare rischi per la qualità delle acque del Reno o qualora sia prevista un'inondazione imminente, la commissione e le parti contraenti che possono subire danni, secondo i piani di allarme e di allerta coordinati dalla commissione.

Articolo 6

Commissione

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, le parti contraenti continuano a cooperare nel contesto della commissione.

2. La commissione ha personalità giuridica. Nel territorio delle parti contraenti, essa ha la capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa è rappresentata dal suo presidente.

3. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale si applica la legge vigente nel luogo in cui la commissione ha sede.

Articolo 7

Organizzazione della commissione

1. La commissione è composta dalle delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa i propri delegati, tra cui il capo della delegazione.

2. Le delegazioni possono servirsi della collaborazione di esperti.

3. La commissione è presieduta a turno per tre anni consecutivi da ciascuna delegazione nello stesso ordine con cui sono elencate le parti contraenti nel preambolo. La delegazione che assume la presidenza designa il presidente della Commissione. Il presidente non può svolgere funzioni di portavoce per la sua delegazione.

Se una parte contraente rinuncia al diritto di presiedere la commissione, la presidenza viene assunta dalla parte contraente successiva.

4. La commissione adotta il proprio regolamento interno e finanziario.

5. La commissione delibera in merito all'organizzazione interna, alla struttura di lavoro che essa ritiene opportuna e al bilancio annuale di funzionamento.

Articolo 8

Funzioni della commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, la commissione svolge le seguenti funzioni:

a) prepara i programmi internazionali di misurazione e gli studi dell'ecosistema del Reno e ne utilizza i risultati, se del caso in cooperazione con organismi scientifici;

b) elabora proposte di azioni individuali e programmi d'azione, integrati, se del caso, da strumenti economici, tenendo conto dei costi previsti;

c) coordina i piani di allarme e di allerta degli Stati contraenti relativi al Reno;

d) valuta l'efficacia delle azioni deliberate, in particolare sulla base delle relazioni delle parti contraenti, dei risultati dei programmi internazionali di misurazione e degli studi dell'ecosistema del Reno;

e) svolge ogni altra funzione che le venga affidata dalle parti contraenti.

2. A tal fine, la Commissione adotta decisioni in conformità degli articoli 10 e 11.

3. La commissione redige una relazione annuale sulle attività destinata alle parti contraenti.

4. La commissione informa il pubblico sullo stato del Reno e sui risultati dei propri lavori. Essa può redigere e pubblicare relazioni.

Articolo 9

Assemblee plenarie della commissione

1. La commissione si riunisce in assemblea plenaria ordinaria una volta all'anno su convocazione del presidente.

2. Il presidente, di propria iniziativa o su domanda di almeno due delegazioni, può convocare assemblee plenarie straordinarie.

3. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto di far iscrivere all'ordine del giorno i punti che essa desidera sottoporre all'esame dell'assemblea.

Articolo 10

Assunzione delle decisioni della commissione

1. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità.

2. Ciascuna delegazione dispone di un voto.

3. Tuttavia, se un'azione che le parti contraenti devono attuare in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rientra nella competenza della Comunità europea, quest'ultima esercita il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti alla presente convenzione, nonostante il paragrafo 2. La Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui votino i suoi Stati membri e viceversa.

4. L'astensione di una sola delegazione non costituisce un ostacolo all'unanimità. Tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità europea. L'assenza di una delegazione equivale ad un'astensione.

5. Il regolamento interno può prevedere una procedura scritta.

Articolo 11

Attuazione delle decisioni della commissione

1. La commissione rivolge alle parti contraenti, sotto forma di raccomandazioni, le sue decisioni relative alle azioni menzionate all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che devono essere attuate conformemente al diritto nazionale delle parti contraenti.

2. La commissione può stabilire che tali decisioni:

a) siano applicate dalle parti contraenti secondo un calendario;

b) siano attuate coordinatamente.

3. Le parti contraenti sono tenute a comunicare periodicamente alla commissione:

a) i provvedimenti legislativi, regolamentari o di altro tipo adottati ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente convenzione e in base alle decisioni della commissione;

b) i risultati delle azioni realizzate ai sensi della lettera a);

c) i problemi sorti nell'attuazione delle azioni di cui alla lettera a).

4. Se una parte contraente non può attuare in tutta o in parte le decisioni della commissione, deve compilare una relazione entro un termine appositamente fissato dalla commissione specificandone i motivi. Ciascuna delegazione può presentare una domanda di consultatzione che deve essere evasa nel termine di due mesi.

Sulla base delle relazioni delle parti contraenti o delle consultazioni, la commissione può stabilire che siano intraprese azioni intese ad agevolare l'attuazione delle decisioni.

5. La commissione tiene un elenco delle proprie decisioni rivolte alle parti contraenti. Le parti contraenti aggiornano ogni anno l'elenco della commissione, comunicando alla stessa lo stato di attuazione delle decisioni della commissione almeno due mesi prima dell'assemblea plenaria della commissione.

Articolo 12

Segretariato della commissione

1. La commissione dispone di un segretariato permanente che esercita le funzioni assegnategli dalla commissione. Il segretariato è diretto da un segretario esecutivo.

2. Le parti contraenti stabiliscono il luogo in cui ha sede il segretariato.

3. La commissione nomina il segretario esecutivo.

Articolo 13

Ripartizione dei costi

1. Ciascuna parte contraente sostiene i costi relativi alla propria rappresentanza in seno alla commissione e alla sua struttura di lavoro e ciascuno Stato contraente sostiene i costi degli studi e delle azioni attuate sul suo territorio.

2. La ripartizione dei costi del bilancio annuale di funzionamento tra le parti contraenti è stabilita dal regolamento interno e finanziario della commissione.

Articolo 14

Cooperazione con altri Stati, altre organizzazioni ed esperti esterni

1. La commissione coopera con altre organizzazioni intergovernative e può rivolgere loro raccomandazioni.

2. La commissione può conferire lo stato di osservatori:

a) agli Stati che hanno interesse ai lavori della commissione;

b) alle organizzazioni intergovernative che svolgono attività connesse alla convenzione;

c) alle organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività.

3. La commissione scambia informazioni con organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività. La commissione in particolare consulta tali organizzazioni prima di deliberare, quando devono essere assunte decisioni, che possono avere conseguenze rilevanti per tali organizzazioni, e le informa successivamente delle decisioni adottate.

4. Gli osservatori possono sottoporre alla commissione informazioni o relazioni rilevanti ai fini degli obiettivi della convenzione e possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

5. La commissione può decidere di consultare esponenti specializzati di organizzazioni non governative riconosciute o altri esperti esterni e può invitarli a partecipare alle riunioni della commissione.

6. II regolamento interno e finanziario determina le modalità di cooperazione e le condizioni di ammissione e di partecipazione.

Articolo 15

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro della commissione sono il tedesco, il francese e l'olandese. Le relative modalità sono stabilite nel regolamento interno e finanziario.

Articolo 16

Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a cercare una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che esse ritengono accettabile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le controversie che non possono essere risolte in tal modo sono sottoposte, su richiesta di una di dette parti, al procedimento di arbitrato previsto dall'allegato alla presente convenzione, che forma parte integrante della stessa.

Articolo 17

Entrata in vigore

Ciascuna parte contraente notifica al governo della Confederazione svizzera l'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'ordinamento nazionale per l'entrata in vigore della convenzione. Il governo della confederazione svizzera dà conferma del ricevimento delle notifiche e ne informa le altre parti contraenti. La convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

Articolo 18

Denuncia

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore, la presente convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti con dichiarazione scritta inviata al governo della Confederazione svizzera.

2. La denuncia della convenzione ha effetto allo spirare dell'anno successivo a quello della denuncia.

Articolo 19

Abrogazione e validità del diritto in vigore

1. Con l'entrata in vigore della presente convenzione, fermi restando i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono abrogati:

a) l'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;

b) l'accordo addizionale del 3 dicembre 1976 all'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall inquinamento;

c) la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

2. Le decisioni, le raccomandazioni, i valori limite e gli altri atti adottati sulla base dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'accordo addizionale del 3 dicembre 1976, nonché sulla base della convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, restano applicabili senza alcun mutamento della loro natura giuridica, salvo che siano espressamente abrogati dalla commissione.

3. La ripartizione dei costi relativi al bilancio annuale di funzionamento stabilita dall'articolo 12 dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, modificata dall'accordo addizionale del 3 dicembre 1976, resta in vigore fino a quando la commissione non avrà stabilito una ripartizione nel proprio regolamento interno e finanziario.

Articolo 20

Testo originale e deposito

La presente convenzione, redatta in lingua francese, olandese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del governo della Confederazione svizzera che ne invia una copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Per i governi

della Repubblica federale di Germania,

del Regno dei Paesi Bassi,

della Repubblica francese,

della Confederazione svizzera,

del Granducato di Lussemburgo,

Per la Comunità europea.

ALLEGATO

ARBITRATO

1. Salvo che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.

Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, a richiesta della parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

3. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16 della convenzione, una delle parti della controversia non ha proceduto alla designazione, di cui ha l'onere, di un membro del tribunale, l'altra parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Decorso tale termine, egli si rivolge al presidente della Corte internazionale di giustizia, che procede alla nomina dell'arbitro entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi sussiste un impedimento all'operato del presidente della Corte internazionale di giustizia ovvero se questo è cittadino di una delle parti della controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte per il quale non sussista impedimento e che non sia cittadino di una delle parti della controversia.

5. Le disposizioni precedenti si applicano, per analogia, per provvedere alla copertura dei seggi divenuti vacanti.

6. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare secondo le disposizioni della convenzione.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le parti. Queste ultime sostengono le spese dell'arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Per gli altri punti, il tribunale arbitrale regola esso stesso la procedura.

8. In caso di controversia fra due parti contraenti, delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità europea, anch'essa parte contraente, l'altra parte rivolge la richiesta sia a questo Stato membro che alla Comunità, che le notificano la risposta congiuntamente, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro, la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costituiscono parte della controversia. In mancanza di tale notifica nel termine prescritto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, come una sola e stessa parte della controversia. La stessa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia.

PROTOCOLLO DI FIRMA

All'atto della firma della convenzione per la protezione del Reno i capi delle delegazioni in seno alla commissione internazionale per la protezione del Reno convengono quanto segue:

1) La convenzione lascia impregiudicati i seguenti atti:

a) la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri;

b) lo scambio di lettere del 29 aprile/13 maggio 1983 concernente detta convenzione, entrato in vigore il 5 luglio 1985;

c) la dichiarazione dell'11 dicembre 1986 dei capi di delegazione dei governi che sono parti contraenti all'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;

d) il protocollo addizionale del 25 settembre 1991 concernente la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dell'inquinamento da cloruri;

e) la dichiarazione del 25 settembre 1991 dei capi di delegazione dei governi che sono parti dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.

2) Lo "stato dell'arte" e la "tecnologia ottimale disponibile" sono espressioni sinonime e, al pari dell'espressione "prassi ambientali ottimali", devono essere intese nel contesto della convenzione per la protezione del Reno nel senso inteso dalla convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua trasfrontalieri e dei laghi internazionali (allegati I e II) e dalla convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (allegato 1).

3) La sede della commissione rimane a Coblenza.

4) Per la composizione di qualsiasi controversia tra Stati membri della Comunità europea nella quale non siano coinvolti altri Stati, si applica l'articolo 219 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Per i governi

della Repubblica federale di Germania,

del Regno dei Paesi Bassi,

della Repubblica francese,

della Confederazione svizzera,

del Granducato di Lussemburgo,

per la Comunità europea.

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