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Document 21998A0812(01)

Accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina

OJ L 225, 12.8.1998, p. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 64 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 122 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 122 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 65 - 69

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1998/1766/oj

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21998A0812(01)

Accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina - Dichiarazione fatta dai rappresentanti della Comunità all'atto del deposito dello strumento di adesione al centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag. 0005 - 0012


ACCORDO relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina

IL CANADA, LA SVEZIA, L'UCRAINA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

RIBADENDO la necessità di impedire la proliferazione delle tecnologie e delle conoscenze relative alle armi di distruzione di massa e alle armi nucleari, chimiche e biologiche;

CONSIDERANDO l'attuale periodo critico per gli Stati dell'ex Unione Sovietica, periodo che comprende la transizione ad un'economia di mercato, un processo progressivo di disarmo e la conversione del potenziale tecnico-industriale dal campo militare a quello pacifico;

RICONOSCENDO, in tale contesto, la necessità di creare un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina che, sostenendo e aiutando l'esercizio di attività aventi scopi pacifici da parte dei ricercatori e dei tecnici esperti in armamenti in Ucraina e in altri Stati dell'ex Unione Sovietica, qualora siano interessati, riduca al minimo l'incentivo a dedicarsi ad attività che potrebbero contribuire alla suddetta proliferazione;

TENENDO CONTO della necessità di contribuire, attraverso i progetti e le attività del centro, alla transizione degli Stati dell'ex Unione Sovietica ad economie basate sul mercato e di sostenere le attività di ricerca e sviluppo per scopi pacifici;

AUSPICANDO che i progetti del centro diano impulso e aiuto ai ricercatori e ai tecnici che vi partecipano sviluppando le loro possibilità di carriera a lungo termine, rafforzando così le capacità di ricerca e sviluppo scientifico dell'Ucraina;

CONSAPEVOLI che ai fini del successo del centro occorrerà un energico sostegno da parte di governi, fondazioni, istituzioni accademiche e scientifiche e altre organizzazioni intergovernative e non governative,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Ai sensi del presente accordo è istituito il centro internazionale di scienza e tecnologia (in prosieguo denominato «il centro») quale organizzazione intergovernativa. Ciascuna delle parti facilita, sul proprio territorio, le attività svolte dal centro. Per conseguire i suoi obiettivi, il centro, secondo leggi e regolamenti delle parti, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Articolo II

A. Il centro elabora, approva, finanzia e controlla progetti scientifici e tecnologici destinati a scopi pacifici, da realizzare soprattutto presso istituzioni e strutture situate in Ucraina e, qualora vi siano interessati, in altri Stati dell'ex Unione Sovietica.

B. Obiettivi del centro sono:

i) fornire ai ricercatori e ai tecnici esperti in armamenti, in particolare a quanti possiedono capacità e conoscenze in relazione alle armi di distruzione di massa o ai sistemi missilistici in Ucraina o, qualora vi siano interessati, in altri Stati dell'ex Unione Sovietica, la possibilità di riorientare verso attività pacifiche le loro competenze;

ii) contribuire con i suoi progetti e le sue attività alla soluzione di problemi tecnici a livello nazionale o internazionale e all'obiettivo più generale di consolidare il passaggio ad economie basate sul mercato che rispondano ad esigenze civili, di sostenere la ricerca fondamentale e applicata e lo sviluppo tecnologico, tra l'altro, nei settori della protezione dell'ambiente, della produzione di energia e della sicurezza nucleare, e di promuovere un'ulteriore integrazione dei ricercatori dell'Ucraina e dell'ex Unione Sovietica nella comunità scientifica internazionale.

Articolo III

Per conseguire i suoi obiettivi, il centro è autorizzato a:

i) promuovere e sostenere, con finanziamenti o in altro modo, i progetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo II del presente accordo;

ii) sottoporre a controllo e a revisione finanziaria i suoi progetti, a norma dell'articolo VIII del presente accordo;

iii) divulgare informazioni necessarie per promuovere i progetti del centro, incentivare la presentazione di proposte e ampliare la partecipazione internazionale;

iv) stabilire appropriate forme di cooperazione con governi, organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative (che comprendono, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, il settore privato) e programmi;

v) ricevere fondi o donazioni da governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative;

vi) aprire filiali, ove opportuno;

vii) impegnarsi in altre attività convenute tra le parti.

Articolo IV

A. Il centro ha un consiglio di direzione e un segretariato: l'organico comprende un direttore esecutivo, vicedirettori esecutivi e il personale ritenuto necessario, secondo lo statuto del centro.

B. Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

i) decidere la politica e il regolamento interno del centro;

ii) fornire una guida e un indirizzo generale per il segretariato;

iii) approvare il bilancio operativo del centro;

iv) dirigere gli affari del centro in campo finanziario e in altri campi, compresa l'approvazione delle procedure per la preparazione del bilancio del centro, la stesura dei conti e la relativa revisione;

v) formulare i criteri generali e le priorità per l'approvazione dei progetti;

vi) approvare i progetti a norma dell'articolo VI;

vii) adottare lo statuto e le altre eventuali disposizioni di attuazione necessarie;

viii) svolgere altri compiti ad esso attribuiti dal presente accordo o necessari per la sua esecuzione.

Se non altrimenti disposto nel presente accordo, le decisioni del consiglio di direzione sono prese con il consenso unanime di tutte le parti in esso rappresentate, fatte salve le condizioni e le modalità di cui all'articolo V.

C. Ciascuna delle parti firmatarie è rappresentata con un voto nel consiglio di direzione. Ciascuna di esse nomina un proprio rappresentante in seno al consiglio di direzione entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. Il consiglio di direzione adotta uno statuto in esecuzione del presente accordo. Lo statuto definisce:

i) la struttura del segretariato;

ii) le procedure per la selezione, l'elaborazione, l'approvazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo dei progetti;

iii) le procedure che il direttore esecutivo deve seguire per ottenere direttamente da esperti internazionali la consulenza scientifica e qualsiasi altra consulenza professionale necessaria per quanto riguarda le proposte di progetti;

iv) le procedure relative alla stesura del bilancio del centro, alla tenuta della contabilità e alla relativa revisione;

v) gli opportuni orientamenti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti del centro e la diffusione dei risultati di questi ultimi;

vi) le procedure che disciplinano la partecipazione di governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative ai progetti del centro;

vii) le disposizioni per l'attribuzione della proprietà dei beni del centro in caso di denuncia dell'accordo o di recesso di una parte;

viii) la politica del personale;

ix) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo V

Il consiglio di direzione ha il potere discrezionale ed esclusivo di ampliare il numero dei suoi membri al fine di comprendere rappresentanti nominati dalle parti che aderiscono al presente accordo, alle condizioni e secondo le modalità decise dal consiglio stesso. Possono essere invitate a partecipare alle deliberazioni del consiglio, senza diritto di voto, parti non rappresentate nel consiglio di direzione, nonché organizzazioni intergovernative e non governative.

Articolo VI

Ciascun progetto sottoposto all'approvazione del consiglio di direzione è accompagnato da un benestare scritto dello Stato, o degli Stati, in cui sarà effettuato il lavoro. Oltre all'approvazione preliminare di detto Stato, o di detti Stato, l'approvazione dei progetti richiede il consumo delle parti rappresentate nel consiglio, diverse dagli Stati in cui è prevista la realizzazione dei progetti ai sensi dell'articolo II, paragrafo A (tale approvazione è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui all'articolo V).

Articolo VII

A. I progetti approvati dal consiglio di direzione possono essere finanziati o sostenuti dal centro, da governi o da organizzazioni intergovernative o non governative, direttamente o tramite il centro. Tale finanziamento e sostegno dei progetti approvati sono concessi secondo le modalità e alle condizioni definite da chi li fornisce; esse devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.

B. I rappresentanti delle parti in seno al consiglio e il personale del segretariato non possono ottenere sovvenzioni per progetti, né possono beneficiare direttamente di alcuna sovvenzione concessa ai progetti.

Articolo VIII

A. In Ucraina e negli Stati dell'ex Unione Sovietica aderenti al presente accordo il centro ha il diritto:

i) di esaminare in loco le attività, i materiali, le forniture e l'utilizzazione dei fondi dei progetti del centro, nonché i servizi e l'utilizzazione dei fondi relativi ai progetti, previa notifica e, eventualmente, secondo le modalità previste nell'accordo relativo al progetto in questione;

ii) di ispezionare o sottoporre a revisione, previa sua richiesta, qualsiasi registro o altra documentazione relativa alle attività e all'utilizzazione dei fondi del centro, ovunque si trovino tali registri o documentazione, nel periodo durante il quale il centro fornisce il finanziamento e per un periodo successivo specificato nell'accordo relativo al progetto.

Il benestare scritto di cui all'articolo VI comprende l'assenso dello Stato dell'ex Unione Sovietica in cui si svolge il lavoro e dell'istituzione beneficiaria a concedere al centro l'accesso necessario per svolgere le attività di revisione dei conti e di controllo del progetto previste dal presente paragrafo.

B. Ciascuna parte rappresentata nel consiglio di direzione ha i diritti specificati nel paragrafo A, coordinati tramite il centro, per quanto riguarda il progetto che essa finanzia in tutto o in parte, direttamente o attraverso il centro.

C. Qualora sia accertato che non sono state rispettate le modalità e le condizioni di un progetto, il centro, il governo finanziatore o l'organizzazione finanziatrice possono porre fine al progetto e adottare opportune misure, in base all'accordo relativo al progetto, dopo averne esposto al centro i motivi.

Articolo IX

A. Il centro ha la sua sede principale in Ucraina.

B. Nell'ambito del sostegno materiale prestato al centro, il governo ucraino fornisce, a proprie spese, una struttura idonea all'utilizzazione da parte del centro e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

C. In Ucraina, il centro ha personalità giuridica e, a questo titolo, è autorizzato a stipulare contratti, ad acquistare e alienare beni immobili e mobili e a stare in giudizio.

Articolo X

Il governo ucraino provvede affinché:

i) a) il centro, come pure tutte le sue filiali, siano esenti da qualsiasi imposizione su beni o fondi imponibili, ivi compresi gli interessi maturati su fondi depositati in banche in Ucraina, secondo la legislazione fiscale dell'Ucraina;

b) i prodotti, le forniture o gli altri beni conferiti o utilizzati in relazione al centro, ai suoi progetti e alle sue attività possano essere importati in Ucraina, esportati da questa o utilizzati sul suo territorio in esenzione dagli oneri tariffari, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione o altre tasse o oneri analoghi applicati in Ucraina. Tali prodotti, forniture e beni possono beneficiare dell'esenzione di cui al presente paragrafo solo se sono specificamente menzionati in un accordo relativo ad un progetto o se il direttore esecutivo ne certifica la qualità di beni destinati ad essere utilizzati dal centro o nell'ambito di un progetto del centro. La procedura per tale certificazione è stabilita dallo Statuto;

c) i fondi ricevuti da persone fisiche e giuridiche, compresi gli organismi scientifici, i ricercatori e gli specialisti ucraini, siano esenti da qualsiasi imposta o tassa secondo la legislazione fiscale dell'Ucraina;

ii) a) il centro, i governi, le organizzazioni intergovernative e non governative abbiano facoltà di trasferire senza restrizioni i fondi connessi al centro e ai suoi progetti o attività, esclusi quelli in moneta ucraina, all'interno o al di fuori dell'Ucraina. Ciascuno ha tale diritto soltanto per importi non superiori all'importo totale da esso introdotto in Ucraina;

b) per finanziare il centro, i suoi progetti e le sue attività, il centro possa, per conto proprio e per conto degli enti menzionati alla lettera a), vendere divise straniere sul mercato valutario interno dell'Ucraina.

Articolo XI

A. Le parti collaborano strettamente per agevolare la risoluzione di ogni controversia giudiziaria o pretesa a norma del presente articolo.

B. Salvo diverso accordo, per qualsiasi azione giudiziaria o pretesa di natura non contrattuale fatta valere da cittadini o organismi ucraini sulla base di atti od omissioni posti in essere dal centro o dal suo personale nell'ambito dell'esecuzione delle attività del centro, il governo ucraino si impegna a:

i) non promuovere azioni giudiziarie contro il centro e il suo personale;

ii) assumersi la responsabilità di gestire qualsiasi azione giudiziaria e pretesa fatta valere dai soggetti precitati nei confronti del centro e del suo personale;

iii) tenere il centro e il suo personale indenni delle conseguenze delle azioni giudiziarie e pretese di cui al precedente punto ii).

C. Le disposizioni del presente articolo non ostano ai risarcimenti e agli indennizzi previsti dagli accordi internazionali o dalla legge dello Stato applicabili.

D. Le disposizioni del paragrafo B non possono essere interpretate nel senso che esse ostino a un'azione giudiziaria o a una pretesa nei confronti di cittadini ucraini.

Articolo XII

A. Al personale dei governi degli Stati Uniti, del Canada e della Svezia, che si trova in Ucraina per motivi connessi con il centro o con i suoi progetti e le sue attività, viene concesso dal governo ucraino uno status equivalente a quello concesso al personale amministrativo e tecnico nel quadro della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

B. Al personale del centro vengono concessi dal governo ucraino i privilegi e le immunità usualmente concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali, ossia:

i) immunità dall'arresto, dalla detenzione e da procedimenti giudiziari, compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per parole pronunciate o scritte e per ogni atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni;

ii) esenzione da ogni imposta sul reddito, onere di previdenza sociale o altra imposizione, dazio o altro onere, fatta eccezione per quelli normalmente contenuti nel prezzo delle merci o pagati per i servizi prestati;

iii) esenzione dalle disposizioni in materia di previdenza sociale, dalle restrizioni all'immigrazione e dall'iscrizione nel registro degli stranieri;

iv) diritto di importare, al momento della prima entrata in servizio, i mobili e gli effetti personali in esenzione da tariffe, diritti, dazi doganali, tasse di importazione e ogni altra simile tassa o onere vigenti in Ucraina.

C. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui al presente articolo, paragrafi A e B, il governo ucraino concede ai rappresentanti delle parti in seno al consiglio di direzione, al direttore esecutivo e ai vicedirettori i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni generalmente concessi ai rappresentanti dei membri e ai dirigenti esecutivi delle organizzazioni internazionali in base al diritto internazionale.

D. Una parte può notificare al direttore esecutivo al presenza di qualsiasi persona, diversa da quelle di cui ai paragrafi A e C che soggiornerà in Ucraina in connessione con i progetti e le attività del centro. La parte notificante informa le persone interessate del loro dovere di osservare le leggi e i regolamenti dell'Ucraina. Il direttore esecutivo informa il governo ucraino, che accorda a dette persone i benefici i cui al paragrafo B, punti da ii) a iv).

E. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo per il governo ucraino di concedere a cittadini ucraini i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafi A, B e C.

F. Fatti salvi i summenzionati privilegi, immunità ed altri benefici, tutte le persone che godono dei privilegi, delle immunità e dei benefici previsti dal presente articolo sono tenute ad osservare le leggi e i regolamenti dell'Ucraina.

G. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che deroghi ai privilegi, alle immunità e altri benefici attribuiti al personale di cui ai paragrafi da A a D a norma di altri accordi.

Articolo XIII

Tutti gli Stati che intendono divenire parti del presente accordo devono notificarlo al consiglio di direzione tramite il direttore esecutivo. Il consiglio di direzione fornisce a detto Stato copie certificate autentiche del presente accordo tramite il direttore esecutivo. Previa approvazione del consiglio di direzione, detto Stato può aderire al presente accordo. Se uno o più Stati dell'ex Unione Sovietica aderiscono al presente accordo, esso o essi adempiono agli obblighi assunti dal governo ucraino a norma degli articoli VIII, IX, paragrafo C e da X a XII.

Articolo XIV

Benché nessuna disposizione del presente accordo limiti il diritto delle parti di realizzare progetti senza ricorrere al centro, le parti si adoperano in ogni modo per far realizzare dal centro i progetti il cui carattere e i cui obiettivi siano ad esso adeguati.

Articolo XV

A. Il presente accordo viene riesaminato dalle parti dopo due anni dall'entrata in vigore. In questo esame sono presi in considerazione gli impegni finanziari e i contributi versati dalle parti.

B. Il presente accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le parti.

C. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo previa notifica scritta alle altre parti con preavviso di sei mesi.

Articolo XVI

Le parti si consultano in merito a qualsiasi questione o controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione del presente accordo.

Articolo XVII

Al fine di finanziare progetti al più presto, i firmatari fissano le necessarie procedure provvisorie da applicare sino all'adozione dello statuto da parte del consiglio di direzione. Tra queste figurano in particolare le procedure per la designazione di un direttore esecutivo e del personale necessario, nonché le procedure per la presentazione, l'esame e l'approvazione dei progetti.

Articolo XVIII

A. Ciascun firmatario notifica agli altri, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto completamento di tutte le procedure interne necessarie per essere vincolato dal presente accordo.

B. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo A.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Kiev, il 25 ottobre 1993, in un unico originale, nelle lingue inglese, francese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL CANADA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER L'UCRAINA

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

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