EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0403(01)

Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale

OJ L 104, 3.4.1998, p. 2–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 189 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 5 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 5 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 42 - 61

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/249/oj

Related Council decision

21998A0403(01)

Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 03/04/1998 pag. 0002 - 0021


CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ATLANTICO NORDORIENTALE

LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che l'ambiente marino e la flora e la fauna che da esso dipendono rivestono un'importanza vitale per tutte le nazioni;

RICONOSCENDO il valore intrinseco dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale e la necessità di coordinarne la protezione;

RICONOSCENDO che, per la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento marino e per uno sviluppo durevole della zona marittima, sono indispensabili azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale tali da permettere una gestione delle attività umane che consenta all'ecosistema marino di continuare ad assicurare gli usi legittimi del mare e di sopperire ai bisogni delle generazioni attuali e future;

CONSAPEVOLI del fatto che l'equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono minacciati dall'inquinamento;

CONSIDERATE le raccomandazioni della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, riunitasi a Stoccolma nel giugno 1972;

CONSIDERATI altresì i risultati della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992;

RICORDATE le pertinenti disposizioni del diritto consuetudinario internazionale contenute nella XII parte della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, segnatamente, l'articolo 197 della stessa sulla cooperazione mondiale e regionale per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino;

CONSIDERATO che, dati i loro interessi comuni, gli Stati di una stessa zona marittima devono potere cooperare a livello regionale o subregionale;

RICORDANDO i risultati positivi conseguiti nel quadro della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino dovuto ad operazioni di scarico effettuate da navi ed aeromobili, firmata ad Oslo il 15 febbraio 1972, quale notificata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989, nonché della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, quale modificata dal protocollo del 26 marzo 1986;

CONVINTE che debbano essere intraprese senza indugio, nell'ambito di un programma graduale e coerente di protezione dell'ambiente marino, azioni nazionali supplementari volte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento marino;

RICONOSCENDO che può essere auspicabile l'adozione a livello regionale, in materia di prevenzione e di eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino o di protezione dell'ambiente marino contro gli effetti dannosi delle attività umane, di misure più rigorose di quelle previste dalle convenzioni o dagli accordi internazionali di portata mondiale;

RICONOSCENDO che le materie relative alla gestione delle zone di pesca sono disciplinate in modo adeguato da accordi internazionali e regionali vertenti specificamente sulle suddette materie;

CONSIDERANDO che le attuali convenzioni di Oslo e di Parigi non disciplinano sufficientemente talune delle numerose fonti di inquinamento e che è pertanto giustificato sostituirle con la presente convenzione, la quale contempla tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino nonché i danni a questo arrecati dalle attività umane, tiene conto del principio di precauzione e intensifica la cooperazione regionale,

HANNO DECISO quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

a) Per «zona marittima» si intendono le acque interne e il mare territoriale delle Parti contraenti, la zona situata al di là del mare territoriale e ad esso contigua sotto la giurisdizione dello Stato costiero, conformemente a quanto stabilito dal diritto internazionale, nonché l'alto mare, compreso l'insieme dei fondi marini e dei relativi sottosuoli, entro i limiti seguenti:

i) le regioni degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari, che si estendono a nord del 36° di latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, ma ad esclusione:

1) del Mar Baltico e dei Belts a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbjerg e da Gilbjerg Head a Kullen,

2) del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del 36° parallelo di latitudine nord e del meridiano 5°36' di longitudine ovest;

ii) la regione dell'Oceano Atlantico situata a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° di longitudine ovest e il 42° di longitudine ovest.

b) Per «acque interne» si intendono le acque all'interno della linea di base che serve a misurare la larghezza del mare territoriale e che si estende, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci.

c) Per «limite delle acque dolci» si intende il punto di un corso d'acqua in cui, a bassa marea ed in periodo di scarsa portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente a causa della presenza dell'acqua di mare.

d) Per «inquinamento» si intende l'introduzione, diretta o indiretta, da parte dell'uomo di sostanze o energia nella zona marittima che rappresentino o possano rappresentare un rischio per la salute umana, arrecare danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, recar pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare altri usi legittimi del mare.

e) Per «fonti situate a terra» si intendono le fonti puntuali e diffuse di qualsiasi tipo situate a terra, a partire dalle quali determinate sostanze o energie raggiungono la zona marittima attraverso le acque, l'aria o direttamente dalla costa. Esse comprendono le fonti associate ad ogni scarico intenzionale, a fini di eliminazione nel sottosuolo marino con accesso da terra mediante tunnel, conduttore o altri mezzi, nonché le fonti associate alle strutture artificiali collocate, a fini diversi da quelli delle attività offshore, nella zona marittima soggetta alla giurisdizione di una parte contraente.

f) Per «immersione» si intende:

i) ogni scarico intenzionale nella zona marittima di rifiuti o altre materie

1) proveniente da navi o aeromobili;

2) provenienti da strutture offshore;

ii) ogni eliminazione intenzionale o affondamento nella zona marittima

1) di navi o aeromobili;

2) di strutture offshore e di condotti offshore.

g) Il termine «immersione» non comprende:

i) lo scarico - conformemente alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, come modificato dal protocollo del 1978 ad essa relativo o ad altre regolamentazioni internazionali applicabili - di rifiuti o altre materie direttamente o indirettamente prodotti durante le normali attività di navi, aeromobili o strutture offshore, ad eccezione dei rifiuti o di materie trasportati da o trasbordati su navi o aeromobili o strutture offshore adibiti all'eliminazione di tali rifiuti o di altre materie o provenienti dal trattamento di tali rifiuti o di altre materie a bordo di dette navi, aeromobili o strutture offshore;

ii) il deposito di materie per scopi diversi dalla semplice eliminazione, purché, ove il deposito abbia un fine diverso da quello per il quale le materie sono state concepite o costruite all'origine, esso sia realizzato conformemente alle disposizioni pertinenti della presente convenzione; e

iii) ai fini dell'allegato III, l'abbandono in situ, totale o parziale, di una struttura offshore non più utilizzata, o di condotti offshore non più utilizzati, a condizione che ogni operazione di questo tipo sia effettuata in conformità delle disposizioni pertinenti della presente convenzione e delle altre pertinenti disposizioni del diritto internazionale.

h) Per «incenerimento» si intende la combustione intenzionale dei rifiuti o altre materie nella zona marittima a fini di distruzione termica dei medesimi.

i) Il termine «incenerimento» non comprende la distruzione termica dei rifiuti o altre materie, conformemente al diritto internazionale applicabile, prodotti direttamente o indirettamente durante la normale attività di navi, aeromobili o strutture offshore, diversa dalla distruzione termica di rifiuti o altre materie a bordo di navi, aeromobili o strutture offshore impiegati per tale distruzione termica.

j) Per «attività offshore» si intendono le attività condotte nella zona marittima ai fini di prospezione, valutazione o sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi.

k) Per «fonti offshore» si intendono le strutture offshore e i condotti offshore dai quali sostanze o energie raggiungono la zona marittima.

l) Per «struttura offshore» si intende qualsiasi struttura artificiale, impianto o nave, o parti di essi, galleggiante o fissata al fondo marino, e collocata nella zona marittima a fini delle attività offshore.

m) Per «condotto offshore» si intende ogni condotto collocato nella zona marittima a fini di attività offshore.

n) Per «navi o aeromobili» si intendono le imbarcazioni marine o i veicoli di ogni tipo, nonché parti e altre attrezzature dei medesimi. Essi includono i veicoli a cuscino d'aria, i natanti automotori o meno nonché altre strutture artificiali situate nella zona marittima e le relative attrezzature, ma non comprende le strutture e i condotti offshore.

o) I «rifiuti o altre materie» non comprendono:

i) i rifiuti biologici di origine umana;

ii) le strutture offshore;

iii) i condotti offshore;

iv) il pesce non trasformato né i residui di pesce scaricati da pescherecci.

p) Per «convenzione» si intende, a meno che il testo non disponga altrimenti, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, e gli allegati e le appendici della medesima.

q) Per «convenzione di Oslo» si intende la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino dovuto ad operazioni di scarico effettuate da navi ed aeromobili, firmata ad Oslo il 15 febbraio 1972, come modificata dai protocolli del 2 marzo 1983 e del 5 dicembre 1989.

r) Per «convenzione di Parigi» si intende la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, firmata a Parigi il 4 giugno 1974, come modificata dal protocollo del 26 marzo 1986.

s) Per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, competente per le materie disciplinate dalla convenzione e debitamente autorizzata, in conformità delle procedure interne della medesima, a firmare, ratificare, accettare, approvare la convenzione o ad aderire ad essa.

Articolo 2 Obblighi generali

1. a) Conformemente alle disposizioni della convenzione, le Parti contraenti adottano tutte le misure possibili atte a prevenire ed eliminare l'inquinamento, nonché le misure necessarie a proteggere la zona marittima dagli effetti pregiudizievoli delle attività umane, al fine di salvaguardare la salute dell'uomo, preservare gli ecosistemi marini e, ogniqualvolta sia possibile, ripristinare l'equilibrio delle zone marine che hanno subito tali effetti pregiudizievoli.

b) A questo fine, le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, programmi e misure, e armonizzano le loro politiche e strategie.

2. Le Parti contraenti applicano:

a) il principio di precauzione, secondo il quale devono essere adottate misure preventive ogniqualvolta si possa ragionevolmente presumere che sostanze o energie introdotte, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino possono rappresentare un rischio per la salute umana, danni per le risorse biologiche e gli ecosistemi marini, danni alle amenità connesse all'ambiente marino o possono interferire con altri usi legittimi del mare, anche in assenza di una prova conclusiva del nesso causale tra immissioni ed effetti;

b) il principio «chi inquina paga», secondo il quale le spese derivanti dalle misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché di lotta contro lo stesso sono a carico di colui che inquina.

3. a) Per l'attuazione della presente convenzione, le Parti contraenti adottano programmi e misure che stabiliscono, se necessario, date limite di applicazione e che tengono debito conto delle evoluzioni tecnologiche e delle pratiche più recenti concepite al fine di prevenire ed eliminare integralmente l'inquinamento.

b) A questo fine:

i) tenuto conto dei criteri specificati all'appendice 1, esse definiscono per quanto riguarda i programmi e le misure, l'impiego, tra l'altro:

- delle migliori tecnologie disponibili,

- della migliore pratica ambientale,

comprese, all'occorrenza, le tecnologie pulite:

ii) attuando tali programmi e misure, esse promuovono l'impiego delle migliori tecnologie disponibili e della migliore pratica ambientale così come saranno state definite, comprese, all'occorrenza, le tecnologie pulite.

4. Le Parti contraenti applicano le misure adottate in modo da non aumentare l'inquinamento del mare al di fuori della zona marittima, o in altri settori dell'ambiente.

5. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo da impedire alle Parti contraenti di adottare, individualmente o congiuntamente, provvedimenti più rigorosi in materia di prevenzione ed eliminazione dell'inquinamento della zona marittima o di protezione della zona marittima dagli effetti pregiudizievoli delle attività umane.

Articolo 3 Inquinamento proveniente da fonti situate a terra

Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, ogni misura possibile atta a prevenire ed eliminare l'inquinamento proveniente da fonti situate a terra, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, in particolare alle condizioni previste all'allegato I.

Articolo 4 Inquinamento causato da operazioni di immersione o di incenerimento

Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, ogni misura possibile atta a prevenire ed eliminare l'inquinamento causato da operazioni di immersione o di incenerimento di rifiuti o altre materie, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, con particolare riguardo alle condizioni previste all'allegato II.

Articolo 5 Inquinamento proveniente da fonti offshore

Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, ogni misura atta a prevenire ed eliminare l'inquinamento proveniente da fonti offshore, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, con particolare riguardo alle condizioni previste all'allegato III.

Articolo 6 Valutazione della qualità dell'ambiente marino

Le Parti contraenti, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, e con particolare riguardo alle condizioni previste all'allegato IV:

a) redigono e pubblicano congiuntamente, a intervalli regolari, bilanci sulla qualità dell'ambiente marino e sulla sua evoluzione per la zona marittima o per le regioni o subregioni della medesima;

b) corredano i suddetti bilanci di una valutazione dell'efficacia delle misure adottate e previste per la protezione dell'ambiente marino nonché della definizione di misure prioritarie.

Articolo 7 Inquinamento proveniente da altre fonti

Le Parti contraenti cooperano al fine di adottare, oltre agli allegati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, allegati che stabiliscano misure, procedure e norme volte a proteggere la zona marittima dall'inquinamento proveniente da altre fonti, sempreché tale inquinamento non sia già contemplato da misure efficaci decise da altri organismi internazionali o prescritte da altre convenzioni internazionali.

Articolo 8 Ricerca scientifica e tecnica

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente convenzione, le Parti contraenti elaborano programmi complementari o congiunti di ricerca scientifica e tecnica e, conformemente ad una procedura uniforme, trasmettono alla Commissione:

a) i risultati di tali ricerche complementari o congiunte o di altre ricerche pertinenti;

b) l'elenco particolareggiato degli altri programmi pertinenti di ricerca scientifica e tecnica.

2. Nel far ciò, le Parti contraenti tengono conto dei lavori realizzati in questi settori dagli organismi e dalle agenzie internazionali competenti.

Articolo 9 Accesso all'informazione

1. Le Parti contraenti provvedono affinché le autorità competenti siano tenute a mettere a disposizione di ogni persona fisica o giuridica le informazioni descritte al paragrafo 2 del presente articolo, in risposta ad ogni domanda ragionevole, senza che detta persona sia obbligata ad invocare un interesse, senza incorrere in costi sproporzionati, il più rapidamente possibile e, al massimo, entro un termine di due mesi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono ogni informazione disponibile sotto forma scritta, visiva, sonora o contenuta in banche-dati, attinente alla situazione della zona marittima e alle attività o alle misure che la riguardano o possono riguardarla, nonché alle attività svolte o alle misure adottate conformemente alla presente convenzione.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, conformemente al loro diritto nazionale e alle regolamentazioni internazionali applicabili, di opporre un rifiuto ad una richiesta di informazioni qualora essa riguardi:

a) deliberazioni delle pubbliche autorità e relazioni internazionali aventi carattere riservato o segreti della difesa nazionale;

b) la pubblica sicurezza;

c) causa che sono state o sono ancora pendenti dinanzi ad una giurisdizione o che formano o hanno formato oggetto di un'indagine (compresa un'indagine disciplinare) o che sono in corso di preistruzione;

d) segreti commerciali e industriali, compresa la proprietà intellettuale;

e) dati riservati e/o pratiche personali;

f) dati forniti da un terzo che non vi era giuridicamente obbligato;

g) dati la cui divulgazione potrebbe addirittura rivelarsi dannosa per l'ambiente al quale essi si riferiscono.

4. Il rifiuto di comunicare l'informazione richiesta deve essere motivato.

Articolo 10 Commissione

1. È istituita una Commissione composta di rappresentanti di ciascuna delle Parti contraenti. La Commissione si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta, a motivo di circostanze particolari, si decida in tal senso conformemente al regolamento interno.

2. Il compito della Commissione consiste nel:

a) vigilare sull'attuazione della presente convenzione;

b) in generale, esaminare la situazione della zona marittima, l'efficacia delle misure adottate, le priorità e la necessità di misure complementari o diverse;

c) elaborare, conformemente agli obblighi generali previsti dalla presente convenzione, programmi e misure volte a prevenire e eliminare l'inquinamento nonché ad esercitare un controllo sulle attività che possono, direttamente o indirettamente, arrecare danni alla zona marittima; questi programmi e misure possono comprendere, all'occorrenza, strumenti economici;

d) definire ad intervalli regolari il suo programma di lavoro;

e) istituire gli organi sussidiari che essa reputa necessari e definire il loro mandato;

f) esaminare e, se necessario, adottare proposte di emendamento alla presente convenzione, conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 27;

g) espletare le funzioni che le sono conferite dagli articoli 21 e 23 e, se necessario, ogni altra funzione prevista dalla presente convenzione.

3. A tali fini, la Commissione può anche adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all'articolo 13.

4. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno, il quale è adottato dalle Parti contraenti che deliberano all'unanimità.

5. La Commissione stabilisce il proprio regolamento finanziario, il quale è adottato dalle Parti contraenti che deliberano all'unanimità.

Articolo 11 Osservatori

1. Con delibera all'unanimità delle Parti contraenti, la Commissione può decidere di ammettere in veste di osservatore:

a) ogni Stato che non sia Parte contraente della presente convenzione;

b) ogni organizzazione internazionale governativa o organizzazione non governativa le cui attività abbiano un'attinenza con la presente convenzione.

2. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni della Commissione senza per questo disporre di un diritto di voto e possono presentare alla Commissione ogni informazione o relazione relativa agli obiettivi della presente convenzione.

3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno della Commissione.

Articolo 12 Segretariato

1. È istituito un segretariato permanente.

2. La Commissione designa un segretario esecutivo, definisce le funzioni di questa carica nonché i criteri per provvedere alla sua copertura.

3. Il segretario esecutivo espleta le funzioni necessarie alla gestione della presente convenzione e ai lavori della Commissione nonché le altre missioni affidategli dalla Commissione conformemente al suo regolamento interno e al suo regolamento finanziario.

Articolo 13 Decisioni e raccomandazioni

1. Le Parti contraenti adottano all'unanimità decisioni e raccomandazioni. Qualora l'unanimità non sia possibile, e sempreché la presente convenzione non disponga altrimenti, la Commissione può adottare decisioni o raccomandazioni alla maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti.

2. Alla scadenza di un termine di duecento giorni a decorrere dalla sua adozione, una decisione vincola le Parti contraenti che l'hanno votata e che non abbiano notificato per iscritto al segretario esecutivo entro questo termine la propria incapacità ad accettare tale decisione, a condizione che alla scadenza di tale termine i tre quarti delle parti contraenti abbiano, o votato la decisione senza ritirare la propria accettazione, o notificato per iscritto al segretario esecutivo la propria accettazione. Tale decisione vincola ogni altra Parte contraente che abbia notificato per iscritto al segretario esecutivo di poterla accettare, sia a decorrere dalla notifica, sia alla scadenza di un termine di duecento giorni dopo l'adozione della decisione stessa, ove questa data sia posteriore.

3. La notifica rivolta al segretario esecutivo ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo può indicare che una Parte contraente non è in grado di accettare una decisione per quanto riguarda uno o più territori autonomi o dipendenti della medesima ai quali si applica la presente convenzione.

4. Tutte le decisioni adottate dalla Commissione includono, se necessario, disposizioni che precisano il calendario della loro applicazione.

5. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

6. Le decisioni relative ad un allegato o ad un'appendice sono adottate solo dalle Parti contraenti vincolate da tali allegato o appendice.

Articolo 14 Status degli allegati e delle appendici

1. Gli allegati e le appendici costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2. Le appendici hanno carattere scientifico, tecnico o amministrativo.

Articolo 15 Emendamenti alla convenzione

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, nonché le disposizioni specifiche applicabili all'adozione o all'emendamento degli allegati o delle appendici, ogni emendamento alla presente convenzione è disciplinato dal presente articolo.

2. Ciascuna Parte contraente può proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo dell'emendamento proposto è comunicato alle Parti contraenti dal segretario esecutivo della Commissione almeno sei mesi prima della riunione della Commissione durante la quale è proposta la sua adozione. Il segretario esecutivo comunica il progetto di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione per informazione.

3. La Commissione adotta l'emendamento all'unanimità delle Parti contraenti.

4. L'emendamento adottato è sottoposto dal governo depositario alle Parti contraenti per la relativa ratifica, accettazione o approvazione. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione dell'emendamento sono notificate per iscritto al governo depositario.

5. L'emendamento entra in vigore per le Parti contraenti che l'hanno ratificato, accettato o approvato, il trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte del governo depositario della notifica della ratifica, accettazione o approvazione del medesimo da almeno sette Parti contraenti. Per ciascuna altra Parte contraente, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui essa ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

Articolo 16 Adozione degli allegati

Le disposizioni dell'articolo 15 relativo agli emendamenti della presente convenzione si applicano parimenti alla proposta, all'adozione e all'entrata in vigore di un allegato alla convenzione, salvo che la Commissione adotti allegati ai sensi dell'articolo 7 alla maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti.

Articolo 17 Emendamenti agli allegati

1. Le disposizioni dell'articolo 15 relativo agli emendamenti alla presente convenzione si applicano parimenti agli emendamenti ad un allegato della presente convenzione, salvo che la Commissione adotti gli emendamenti agli allegati di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 con voto a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate dall'allegato in questione.

2. Se l'emendamento ad un allegato deriva da un emendamento alla convenzione, l'emendamento all'allegato è disciplinato dalle stesse disposizioni applicabili all'emendamento della convenzione.

Articolo 18 Adozione delle appendici

1. Se un progetto di appendice deriva da un emendamento alla presente convenzione o ad un allegato, di cui si propone l'adozione conformemente all'articolo 15 o all'articolo 17, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di detta appendice sono disciplinate dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all'adozione e all'entrata in vigore dell'emendamento.

2. Se un progetto di appendice deriva da un allegato alla presente convenzione, di cui si propone l'adozione conformemente all'articolo 16, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di detta appendice sono disciplinate dalle stesse disposizioni applicabili alla proposta, all'adozione e all'entrata in vigore dell'allegato.

Articolo 19 Emendamenti alle appendici

1. Ciascuna Parte contraente vincolata da un'appendice può proporre un emendamento all'appendice stessa. Il testo del progetto di emendamento è comunicato dal segretario esecutivo della Commissione a ciascuna delle Parti contraenti alla presente convenzione, secondo le modalità previste al paragrafo 2 dell'articolo 15.

2. La Commissione adotta l'emendamento ad un'appendice a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti vincolate dall'appendice stessa.

3. Alla scadenza di un termine di duecento giorni a decorrere dalla sua adozione, un emendamento ad un'appendice entra in vigore per le Parti contraenti vincolate da detta appendice che non abbiano, entro questo termine, notificato per iscritto al governo depositario la loro incapacità ad accettare l'emendamento, a condizione che alla scadenza di questo termine i tre quarti delle Parti contraenti vincolate dall'appendice abbiano votato a favore dell'emendamento senza ritirare la propria accettazione o abbiano notificato per iscritto al governo depositario di poter accettare l'emendamento.

4. In virtù del paragrafo 3 del presente articolo, una Parte contraente può notificare al governo depositario la sua incapacità ad accettare l'emendamento per quanto riguarda uno o più territori autonomi o dipendenti della medesima, ai quali si applica la presente convenzione.

5. Ogni emendamento ad un'appendice vincola ciascuna altra Parte contraente vincolata da detta appendice che abbia notificato per iscritto al governo depositario di poter accettare il suddetto emendamento sia a decorrere dalla notifica stessa sia alla scadenza di un termine di duecento giorni dopo l'adozione dell'emendamento, se tale data è posteriore.

6. Il governo depositario notifica immediatamente a tutte le Parti contraenti le notifiche così ricevute.

7. Se l'emendamento ad un'appendice deriva da un emendamento alla presente convenzione o ad un allegato, l'emendamento all'appendice è disciplinato dalle stesse disposizioni applicabili all'emendamento alla convenzione o all'allegato.

Articolo 20 Diritto di voto

1. Ciascuna delle Parti contraenti ha diritto ad un voto in seno alla Commissione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Comunità economica europea e ogni altra organizzazione regionale di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, hanno diritto ad un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della convenzione. Le suddette organizzazioni non esercitano il proprio diritto di voto qualora gli Stati che ne sono membri esercitino il proprio e viceversa.

Articolo 21 Inquinamento transfrontaliero

1. Ogniqualvolta l'inquinamento proveniente da una Parte contraente possa ledere gli interessi di una o più altre Parti contraenti della presente convenzione, le Parti contraenti interessate si consultano, su richiesta di una di esse, al fine di negoziare un accordo di cooperazione.

2. Su richiesta di una delle Parti contraenti interessate, la Commissione esamina la questione e può formulare raccomandazioni per addivenire ad una soluzione soddisfacente.

3. L'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può definire anche le zone alle quali esso si applicherà, gli obiettivi di qualità da conseguire e gli strumenti idonei a conseguirli, segnatamente i metodi per l'applicazione di norme adeguate nonché l'informazione scientifica e tecnica da raccogliere.

4. Le Parti contraenti firmatarie di siffatto accordo informano, per il tramite della Commissione, le altre Parti contraenti in merito al suo tenore nonché ai progressi realizzati nella sua attuazione.

Articolo 22 Relazioni da presentare alla Commissione

Ad intervalli regolari, le Parti contraenti presentano alla Commissione relazioni su:

a) le misure legislative, regolamentari o ogni altra misura da essi adottate al fine di attuare le disposizioni della presente convenzione e le decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione della stessa, con particolare riguardo alle misure adottate per prevenire e sanzionare ogni atto contrario a tali disposizioni;

b) l'efficacia delle misure di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) i problemi posti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

Articolo 23 Rispetto degli impegni

La Commissione:

a) sulla base delle relazioni periodiche di cui all'articolo 22 nonché di ogni altra relazione sottoposta dalle Parti contraenti, valuta il rispetto, da parte di queste, della convenzione e delle decisioni e raccomandazioni adottate in applicazione della medesima;

b) se necessario, decide e chiede che siano adottate misure volte a garantire il pieno rispetto della convenzione, delle decisioni adottate per l'applicazione della stessa nonché misure volte a promuovere l'attuazione delle raccomandazioni e misure intese ad assistere le Parti contraenti nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 24 Regionalizzazione

La Commissione può decidere che ogni decisione o raccomandazione da essa adottata si applichi a tutta la zona marittima o ad una Parte di essa e può prevedere calendari di applicazione diversi, tenuto conto delle diverse condizioni ecologiche ed economiche proprie alle varie regioni e subregioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 25 Firma

La presente convenzione è aperta alla firma, dal 22 settembre 1992 al 30 giugno 1993, a Parigi:

a) delle Parti contraenti alla convenzione di Oslo o alla convenzione di Parigi;

b) di ogni altro Stato rivierasco della zona marittima;

c) di ogni Stato situato a monte dei corsi di acqua che si gettano nella zona marittima;

d) di ogni organizzazione regionale di integrazione economica che conti tra i suoi membri almeno uno Stato membro al quale si applica una delle lettere da a) a c) del presente articolo.

Articolo 26 Ratifica, accettazione o approvazione

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica francese.

Articolo 27 Adesioni

1. A decorrere dal 30 giugno 1993, la presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all'articolo 25.

2. Le Parti contraenti possono, all'unanimità, invitare Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica non indicati all'articolo 25 ad aderire alla presente convenzione. Nel caso di adesione di questi, la definizione della zona marittima è emendata, se necessario, con una decisione adottata dalla Commissione all'unanimità delle Parti contraenti. L'emendamento entra in vigore, dopo essere stato approvato all'unanimità da tutte le Parti contraenti, il trentesimo giorno successivo al ricevimento, da Parte del governo depositario, dell'ultima notifica.

3. Questa adesione si applica alla convenzione nonché ad ogni allegato e appendice adottati fino alla data dell'adesione stessa, salvo quando lo strumento di adesione indichi espressamente la non accettazione di uno o più allegati diversi dagli allegati I, II, III e IV.

4. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica francese.

Articolo 28 Riserve

Nessuna riserva può essere emessa nei confronti della presente convenzione.

Articolo 29 Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti contraenti alla convenzione di Oslo e tutte le Parti contraenti alla convenzione di Parigi avranno depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica non considerata al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entrerà in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, o il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte del suddetto Stato o organizzazione regionale di integrazione economica, se tale data è posteriore.

Articolo 30 Denunce

1. Allo scadere di un termine di due anni dall'entrata in vigore per essa della presente convenzione, una Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare la convenzione stessa mediante notifica scritta al depositario.

2. Salvo disposizione contraria di un allegato, diverso dagli allegati da I a IV alla presente convenzione, allo scadere di due anni dalla data di entrata in vigore per essa di detto allegato, ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento denunciarlo mediante notifica scritta al governo depositario.

3. La denuncia di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha effetto un anno dopo la data in cui il governo depositario ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 31 Sostituzione delle convenzioni di Oslo e di Parigi

1. Dal momento della sua entrata in vigore, la presente convenzione sostituisce le convenzioni di Oslo e di Parigi tra le Parti contraenti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni, raccomandazioni e altri accordi adottati in applicazione della convenzione di Oslo o della convenzione di Parigi continuano ad essere applicabili e conservano lo stesso valore giuridico, purché siano compatibili con la presente convenzione o non siano esplicitamente abrogati da questa, da ogni altra decisione o, ove esistano raccomandazioni, da ogni raccomandazione adottata in applicazione della presente convenzione.

Articolo 32 Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che le Parti non riescano a risolvere mediante strumenti quali l'inchiesta o la conciliazione in seno alla Commissione, la controversia è, su richiesta di una delle Parti contraenti interessate, sottoposta ad arbitrato alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. A meno che le Parti alla controversia dispongano altrimenti, la procedura di arbitrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è esperita conformemente ai paragrafi da 3 a 10 del presente articolo.

3. a) Su richiesta indirizzata da una Parte contraente ad un'altra Parte contraente in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, viene costituito un tribunale arbitrale. Nella richiesta di arbitrato è indicato l'oggetto della richiesta stessa, compresi, in particolare, gli articoli della convenzione di cui sono controverse l'interpretazione o l'applicazione.

b) La Parte richiedente informa la Commissione di aver chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, indicando il nome della controparte e gli articoli della convenzione la cui interpretazione o applicazione sono, a suo giudizio, oggetto di controversia. La Commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti della convenzione.

4. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ognuna delle Parti della controversia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti della controversia, non deve avere residenza stabile nel territorio di una di essa, non deve essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione ad alcun titolo.

5. a) Se il presidente del tribunale arbitrale non è designato nel termine di due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, su richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

b) Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle Parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato un arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Trascorso tale termine, il presidente del tribunale arbitrale si rivolge al presidente della Corte internazionale di giustizia che procede alla nomina dell'arbitro entro un nuovo termine di due mesi.

6. a) Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente convenzione.

b) Ogni tribunale arbitrale costituito a norma del presente articolo stabilisce le proprie regole di procedura.

c) In caso di controversia sulla competenza del tribunale arbitrale, la questione è risolta con una decisione del tribunale arbitrale.

7. a) Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura quanto sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

b) Il tribunale arbitrale può prendere ogni idoneo provvedimento per l'accertamento dei fatti. A richiesta di una delle Parti, può inoltre raccomandare le misure cautelari indispensabili.

c) Se a due o più tribunali arbitrali, costituiti in conformità del presente articolo, vengono presentate richieste aventi oggetto identico o analogo, tali tribunali possono informarsi delle procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto nel limite del possibile.

d) Le Parti della controversia forniscono ogni mezzo necessario allo svolgimento efficace della procedura.

e) L'assenza o la contumacia di una delle Parti della controversia non costituisce ostacolo alla procedura.

8. A meno che il tribunale arbitrale disponga diversamente a motivo delle circostanze particolari della controversia, le spese di giudizio, segnatamente l'onorario spettante ai membri del tribunale, sono a carico, in parti uguali, delle Parti della controversia. Il tribunale compila un registro di tutte le sue spese e consegna alle Parti la distinta conclusiva delle stesse.

9. Ogni Parte contraente che abbia un interesse giuridico nell'oggetto della controversia il quale possa essere leso dalla decisione arbitrale, può con il consenso del tribunale intervenire nel procedimento.

10. a) La sentenza del tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva e vincolante per le Parti della controversia.

b) Le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza possono essere sottoposte dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che l'ha pronunciata o, nell'impossibilità di rivolgersi ad esso, ad un altro tribunale arbitrale a tal fine costituito nello stesso modo del primo.

Articolo 33 Funzione del governo depositario

Il governo depositario comunica alle Parti contraenti della presente convenzione e ai firmatari della presente convenzione:

a) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché le dichiarazioni di non accettazione e le notifiche di denuncia, conformemente agli articoli 26, 27 e 30;

b) la data in cui la convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 29;

c) il deposito delle notifiche di accettazione, il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l'entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione, l'adozione di allegati e appendici e gli emendamenti a questi, conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19.

Articolo 34 Testo originale

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese e in lingua inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il governo della Repubblica francese che ne invierà copie certificate conformi alle Parti contraenti e ai firmatari della presente convenzione e che consegnerà una copia certificata conforme al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, addì 22 settembre 1992.

ALLEGATO I

PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA FONTI SITUATE A TERRA

Articolo 1

1. All'atto dell'adozione di programmi e di misure ai fini del presente allegato, le Parti contraenti esigono, individualmente o congiuntamente, che si ricorra a:

- le migliori tecnologie disponibili per le fonti puntuali;

- la migliore pratica ambientale per le fonti puntuali e diffuse

comprese, se necessario, le tecnologie pulite.

2. Per stabilire le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i rispettivi calendari, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all'appendice 2.

3. Le Parti contraenti adottano misure preventive al fine di ridurre i rischi di inquinamento dovuti ad incidenti.

4. All'atto dell'adozione di programmi e misure per le sostanze radioattive, comprese le scorie, le Parti contraenti tengono altresì conto:

a) delle raccomandazioni delle altre organizzazioni e istituzioni internazionali competenti;

b) delle procedure di sorveglianza raccomandate da tali organizzazioni e istituzioni internazionali.

Articolo 2

1. Gli scarichi puntuali nella zona marittima e le emissioni nell'acqua o nell'aria che raggiungono la zona marittima e possono arrecarle un danno sono rigorosamente sottoposti ad autorizzazione o alla regolamentazione delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorizzazioni o regolamentazioni attuano le relative decisioni della Commissione che vincolano la Parte contraente interessata.

2. Le Parti contraenti istituiscono un dispositivo di sorveglianza e di controllo regolare atto a permettere alle autorità competenti di valutare il rispetto delle autorizzazioni e delle regolamentazioni relative alle emissioni nell'acqua o nell'aria.

Articolo 3

Ai fini del presente allegato, il compito della Commissione consiste in particolare nell'elaborare:

a) piani per la riduzione e la cessazione dell'impiego di sostanze persistenti, tossiche e suscettibili di bioaccumulazione, provenienti da fonti situate a terra;

b) se necessario, programmi e misure volti a ridurre l'apporto di elementi nutritivi di origine urbana, municipale, industriale, agricola e di altro tipo.

ALLEGATO II

PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA OPERAZIONI DI SCARICO O DI INCENERIMENTO

Articolo 1

Il presente allegato non si applica:

a) allo scarico deliberato nella zona marittima di rifiuti o altre materie provenienti da impianti offshore;

b) all'affondamento e all'eliminazione deliberata nella zona marittima di impianti offshore e di condotti offshore.

Articolo 2

È vietato l'incenerimento.

Articolo 3

1. È vietato lo scarico in mare di tutti i rifiuti o altre materie, ad eccezione dei rifiuti o delle materie elencate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il seguente:

a) materiali di dragaggio;

b) materie inerti di origine naturale, costituite da materiale geologico solido non trattato chimicamente, i cui costituenti chimici non rischiano di essere liberati nell'ambiente marino;

c) fanghi di fognatura, fino al 31 dicembre 1998;

d) residui di pesce provenienti da operazioni industriali di trasformazione del pesce;

e) navi o aeromobili al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

3. a) È vietata l'immersione di sostanze, in particolare di scorie, debolmente o mediamente radioattive.

b) A titolo di eccezione alla lettera a) del paragrafo 3, le Parti contraenti, il Regno Unito e la Francia, che desiderino conservare la possibilità di un'eccezione a quanto disposto alla lettera a) del paragrafo 3 e comunque in nessun caso prima della scadenza di un periodo di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, riferiranno alla riunione della Commissione a livello ministeriale nel 1997, le misure adottate per esaminare altre opzioni a terra.

c) A meno che, prima o alla scadenza di questo periodo di 15 anni, la Commissione decida all'unanimità dei voti di non mantenere l'eccezione prevista alla lettera b) del paragrafo 3, essa prenderà una decisione in base all'articolo 13 della convenzione sulla proroga del divieto per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2008, dopo di che sarà convocata un'altra riunione della Commissione a livello ministeriale. Le Parti contraenti di cui alla lettera b) del paragrafo 3 che desiderino ancora conservare la possibilità prevista alla lettera b) del paragrafo 3 riferiranno alle riunioni della Commissione a livello ministeriale, ogni due anni a decorrere dal 1999, circa i progressi realizzati al fine di attuare le opzioni a terra e circa i risultati degli studi scientifici comprovanti che ogni eventuale operazione di scarico non rappresenta rischi per la salute umana, danni per le risorse biologiche e gli ecosistemi marini, danni alle amenità o interferenze con gli altri usi legittimi del mare.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti provvedono affinché:

a) non sia immerso alcun rifiuto o altra sostanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente allegato, senza l'autorizzazione delle loro autorità competenti o senza regolamentazione;

b) l'autorizzazione o la regolamentazione di cui sopra siano conformi ai criteri, alle linee direttrici e alle procedure pertinenti ed applicabili, adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 del presente allegato;

c) onde evitare che una stessa operazione di immersione venga autorizzata e regolamentata da più Parti contraenti, le rispettive autorità competenti si consultino, se necessario, prima di rilasciare un'autorizzazione o di applicare una regolamentazione.

2. L'autorizzazione o la regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non consente l'immersione di navi o aeromobili contenenti sostanze che rappresentano o possono rappresentare rischi per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, danni alle amenità o ostacoli agli altri usi legittimi del mare.

3. Ciascuna Parte contraente tiene un registro sul quale figurano il tipo e la quantità dei rifiuti e altre materie immerse secondo le modalità previste al paragrafo 1 del presente articolo, e contenente anche le date, i luoghi e i metodi di immersione e lo trasmette alla Commissione.

Articolo 5

Nessuna materia è depositata nella zona marittima per fini diversi da quelli per cui è stata concepita o costruita in origine, senza un'autorizzazione o regolamentazione emanate dall'autorità competente della Parte contraente interessata. L'autorizzazione o regolamentazione di cui sopra sono conformi ai criteri, alle linee direttrici e alle procedure pertinenti e applicabili, adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 del presente allegato. Le presente disposizione non può essere interpretata nel senso di un'autorizzazione dell'immersione di rifiuti o altre materie che sono comunque oggetto di un divieto ai sensi del presente allegato.

Articolo 6

Ai fini del presente allegato, spetta in particolare alla Commissione, al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento, elaborare e adottare criteri, linee direttrici e procedure per l'immersione di rifiuti o di altre materie elencate al paragrafo 2 dell'articolo 3, e per il deposito delle materie di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Articolo 7

Le disposizioni del presente allegato, relative all'immersione, non si applicano in caso di forza maggiore dovuta a intemperie o ad ogni altra causa quando sia minacciata la sicurezza della vita umana, di una nave o di un aeromobile. I'immersione in queste circostanze è effettuata in modo da ridurre i rischi di danno alla vita umana o al biotopo marino ed è segnalata immediatamente alla Commissione, unitamente ad informazioni esaurienti sulle circostanze, la natura e la quantità dei rifiuti o di altre materie immerse.

Articolo 8

Le Parti contraenti adottano le misure adeguate, sia individualmente che nell'ambito degli organismi internazionali competenti, al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento risultante dall'abbandono nella zona marittima di navi ed aeromobili in seguito ad incidenti. In assenza di orientamenti in materia da parte di detti organismi internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contraenti dovrebbero basarsi sulle linee direttrici che adotterà eventualmente la Commissione.

Articolo 9

In caso di situazione critica, se una Parte contraente stima che rifiuti o altre materie, la cui immersione è vietata dal presente allegato, non possano essere eliminate a terra senza rischi o danni inaccettabili, essa consulta immediatamente altre Parti contraenti al fine di trovare i sistemi di stoccaggio o i mezzi di distruzione o di eliminazione più soddisfacenti secondo le circostanze. La Parte contraente informerà la Commissione delle misure adottate a seguito della suddetta consultazione. Le Parti contraenti si impegnano a prestarsi mutua assistenza in tali situazioni.

Articolo 10

1. Ciascuna Parte contraente impone il rispetto delle disposizioni del presente allegato a:

a) le navi o gli aeromobili immatricolati sul proprio territorio;

b) le navi o gli aeromobili che caricano nel proprio territorio rifiuti o altre materie destinate all'immersione o all'incenerimento.

c) le navi o gli aeromobili che si presume debbano effettuare operazioni di immersione o di incenerimento nelle sue acque interne o nel suo mare territoriale o nella parte del mare situata al di là del suo mare territoriale e in posizione ad esso contigua e posta, conformemente a quanto riconosciuto dal diritto internazionale, sotto la giurisdizione dello Stato rivierasco.

2. Ciascuna Parte contraente dà istruzione alle navi e agli aeromobili del proprio servizio di ispezione marittimo nonché agli altri servizi competenti, di segnalare alle sue autorità ogni incidente o situazione nella zona marittima che faccia supporre che sia stata effettuata o che stia per effettuarsi un'operazione di immersione, in violazione delle disposizioni del presente allegato. La Parte contraente le cui autorità ricevano un siffatto rapporto informa, se lo reputa opportuno, le altre Parti contraenti interessate.

3. Il presente allegato non pregiudica l'immunità di cui godono talune imbarcazioni, conformemente al diritto internazionale.

ALLEGATO III

PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA FONTI OFFSHORE

Articolo 1

1. Il presente allegato non si applica a:

a) lo scarico deliberato nella zona marittima di rifiuti o altre materie provenienti da navi o aeromobili;

b) l'affondamento nella zona marittima di navi o aeromobili.

Articolo 2

1. Al momento dell'adozione di programmi e misure ai fini del presente allegato, le Parti contraenti esigono, individualmente o congiuntamente, che si ricorra a:

a) le migliori tecnologie disponibili,

b) la migliore pratica ambientale,

comprese, se necessario, le tecnologie pulite.

2. Per stabilire le priorità e valutare la natura e la portata dei programmi e delle misure, nonché i rispettivi calendari, le Parti contraenti applicano i criteri di cui all'appendice 2.

Articolo 3

1. È vietata l'immersione di rifiuti o altre materie da strutture offshore.

2. Il divieto non si applica agli scarichi o alle emissioni provenienti da fonti offshore.

Articolo 4

1. L'impiego, lo scarico o l'emissione da fonti offshore di sostanze che possono raggiungere e danneggiare la zona marittima sono rigorosamente soggetti ad autorizzazione o a regolamentazione da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Tali autorizzazioni o regolamentazioni attuano le decisioni, le raccomandazioni e gli altri accordi pertinenti e applicabili, adottati in virtù alla presente convenzione.

2. Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono un sistema di sorveglianza e di controllo al fine di valutare il rispetto delle autorizzazioni o delle regolamentazioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente allegato.

Articolo 5

1. Nessun impianto offshore o nessun condotto offshore non più utilizzati possono essere immersi e nessun impianto offshore non più utilizzato può essere abbandonato totalmente o parzialmente nella zona marittima, senza un permesso rilasciato caso per caso dall'autorità competente della Parte contraente interessata. Le Parti contraenti provvedono affinché le loro autorità, nel rilasciare tali permessi, attuino le decisioni, le raccomandazioni e ogni altro accordo pertinente e applicabile adottati in virtù della presente convenzione.

2. Nessun permesso di questo tipo è rilasciato se le strutture offshore o i condotti offshore non più utilizzati contengono sostanze che rappresentano o possono rappresentare rischi per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, danni alle amenità o ostacoli agli altri usi legittimi del mare.

3. Ciascuna Parte contraente che intenda decidere di rilasciare un permesso di immersione di un impianto offshore o di un condotto offshore non più utilizzati che siano stati installati nella zona marittima dopo il 1° gennaio 1998, notifica alle altre Parti contraenti, per il tramite della Commissione, i motivi per i quali essa accetta tale immersione, in modo da permettere una consultazione.

4. Ciascuna Parte contraente tiene un elenco degli impianti offshore e dei condotti offshore abbandonati che sono stati immersi, nonché degli impianti offshore abbandonati in situ conformemente alle disposizioni del presente articolo, unitamente alle date, ai siti e ai metodi di scarico, e lo comunica alla Commissione.

Articolo 6

Gli articoli 3 e 5 del presente allegato non si applicano in caso di forza maggiore dovuta ad intemperie o ad ogni altra causa quando sia minacciata la sicurezza della vita umana o di un impianto offshore. L'immersione in questa circostanza è effettuata in modo da ridurre i rischi di danni alla vita umana o al biotopo marino ed è immediatamente segnalata alla Commissione, unitamente ad informazioni esaurienti sulle circostanze, la natura e la quantità di materie immerse.

Articolo 7

Le Parti contraenti adottano misure adeguate, sia individualmente che nell'ambito degli organismi internazionali competenti, al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento risultante dall'abbandono nella zona marittima di impianti offshore a seguito di incidenti. In assenza di orientamenti in materia da parte di tali organismi internazionali, le misure adottate individualmente dalle Parti contraenti dovrebbero basarsi sulle linee direttrici eventualmente adottate dalla Commissione.

Articolo 8

Nessun impianto offshore o nessun condotto offshore non più utilizzato sono eliminati mediante immersione, per fini diversi da quelli per cui sono stati concepiti o costruiti in origine, senza previa autorizzazione o senza regolamentazione emanate dall'autorità competente della Parte contraente interessata. Tali autorizzazione o regolamentazione sono conformi ai criteri, alle linee direttrici e alle procedure pertinenti e applicabili adottate dalla Commissione conformemente alla lettera d) dell'articolo 10 del presente allegato. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di un'autorizzazione alla immersione di impianti offshore o di condotti offshore non più utilizzati, in violazione delle disposizioni del presente allegato.

Articolo 9

1. Ciascuna Parte contraente dà istruzione alle navi ed aeromobili del proprio servizio di ispezione marittima nonché agli altri servizi competenti, di segnalare alle proprie autorità incidenti o situazioni nella zona marittima che facciano supporre che sia stata commessa o che stia per commettersi un'infrazione alle disposizioni del presente allegato. La Parte contraente le cui autorità abbiano ricevuto una segnalazione di questo tipo ne informa, se lo giudica opportuno, le altre Parti contraenti interessate.

2. Nessuna disposizione del presente allegato lede l'immunità e la sovranità di cui godono talune navi conformemente al diritto internazionale.

Articolo 10

Ai fini del presente allegato, la Commissione ha, in particolare, il compito di:

a) raccogliere informazioni sulle sostanze utilizzate nell'ambito delle attività offshore e, sulla base di tali informazioni, redigere elenchi delle sostanze ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente allegato;

b) redigere un elenco delle sostanze tossiche, persistenti e suscettibili di bioaccumulazione, e mettere a punto piani per la riduzione o la cessazione del loro impiego o del loro scarico da fonti offshore;

c) stabilire criteri, linee direttrici e procedure per la prevenzione dell'inquinamento provocato dall'immersione di impianti offshore e di condotti offshore non più utilizzati e dall'abbandono in situ degli impianti offshore nella zona marittima;

d) stabilire criteri, linee direttrici e procedure relative al deposito degli impianti offshore e dei condotti offshore non più utilizzati di cui all'articolo 8 del presente allegato, al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento.

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE MARINO

Articolo 1

1. Ai fini del presente allegato, con «sorveglianza continua» si intende la misurazione ripetuta:

a) della qualità dell'ambiente marino e di ognuna delle sue componenti, vale a dire l'acqua, i sedimenti e il biotopo marino;

b) delle attività o degli apporti naturali e antropici che possono pregiudicare la qualità dell'ambiente marino;

c) degli effetti di tali attività e tali apporti.

2. La sorveglianza continua può essere intrapresa al fine di conformasi agli impegni presi in virtù della presente convenzione e di definire profili e tendenze, ovvero a fini di ricerca.

Articolo 2

Ai fini del presente allegato, le Parti contraenti:

a) cooperano alla realizzazione di programmi di sorveglianza continua e sottopongono i dati corrispondenti alla Commissione;

b) si conformano alle prescrizioni relative al controllo di qualità e partecipano a operazioni congiunte di taratura;

c) utilizzano e mettono a punto, individualmente o di preferenza congiuntamente, altri strumenti di valutazione scientifica debitamente convalidati, quali modelli e apparecchi di telerilevamento nonché strategie progressive di valutazione dei rischi.

d) procedono, individualmente o di preferenza congiuntamente, alle ricerche considerate necessarie per valutare la qualità dell'ambiente marino e per lo sviluppo delle conoscenze e della comprensione scientifica dell'ambiente marino e, in particolare, del rapporto tra gli apporti, le concentrazioni e gli effetti;

e) tengono conto dei progressi scientifici reputati utili ai fini di questa valutazione che sono realizzati altrove su iniziativa individuale di ricercatori e di istituti di ricerca o mediante altri programmi nazionali o internazionali di ricerca ovvero sotto gli auspici della Comunità economica europea, o nell'ambito di altre organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 3

Ai fini del presente allegato, il compito della Commissione consiste in particolare nel:

a) definire ed attuare programmi collettivi di ricerca vertenti sulla sorveglianza continua e sulla valutazione, elaborare codici di pratiche destinate ad orientare i partecipanti nella realizzazione di tali programmi di sorveglianza continua ed approvare la presentazione e l'interpretazione dei loro risultati;

b) procedere a valutazioni tenendo conto dei risultati della sorveglianza continua e delle ricerche pertinenti, dei dati relativi agli apporti di sostanze o di energia nella zona marittima, previsti in altri allegati alla presente convenzione, nonché delle altre informazioni pertinenti;

c) ottenere, all'occorrenza, i consigli o i servizi di organizzazioni regionali, di altre organizzazioni internazionali e di organismi competenti al fine di poter integrare gli ultimi risultati delle ricerche scientifiche;

d) collaborare con organizzazioni regionali e altri organismi internazionali competenti, alla valutazione della situazione qualitativa.

Appendice 1

Criteri di definizione delle pratiche e tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 3 b) i) della convenzione

Migliori tecnologie disponibili

1. Nel ricorso alle migliori tecnologie disponibili, l'accento è posto sull'impiego di tecnologie non produttrici di rifiuti, qualora siano disponibili.

2. Per «migliore tecnologia disponibile» si intende l'ultimo stadio di sviluppo (stato dell'arte) di processi, impianti o metodi operativi tale da indicare l'adeguatezza pratica di una particolare misura ai fini della limitazione degli scarichi, delle emissioni e dei rifiuti. Nel determinare se un insieme di processi, impianti e metodi operativi costituiscano la migliore tecnologia disponibile, in casi generali o individuali, devono essere considerati in particolare i seguenti elementi:

a) i processi, impianti o metodi operativi comparabili sperimentati con successo in periodi recenti;

b) i progressi tecnologici e le evoluzioni delle conoscenze e della comprensione scientifiche;

c) la fattibilità economica di una determinata tecnologia;

d) i tempi di applicazione sia negli impianti nuovi che in quelli esistenti;

e) la natura e il volume degli scarichi e delle emissioni in questione.

3. Ne consegue che, nel quadro di un determinato processo, «la migliore tecnologia disponibile» è soggetta a trasformazioni nel tempo in funzione del progresso tecnologico, dei fattori socioeconomici, nonché dell'evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.

4. Se la riduzione degli scarichi e delle emissioni risultante dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile non conduce a risultati accettabili sotto il profilo ambientale, devono essere attuate misure complementari.

5. Con «tecnologie» si intende sia la tecnologia applicata che i metodi di progettazione, costruzione, manutenzione, sfruttamento e smontaggio dell'impianto.

Migliore pratica ambientale

6. Per «migliore pratica ambientale» si intende l'applicazione della combinazione più idonea di misure e di strategie di lotta ambientale. Nella selezione da operare in ciascun caso individuale, debbono essere considerati almeno i seguenti elementi nell'ordine:

a) l'informazione e l'educazione del pubblico e degli utenti circa le conseguenze ambientali della scelta di particolari attività e prodotti, del loro uso e della loro eliminazione finale;

b) l'elaborazione e l'applicazione di codici di buona pratica ambientale che coprano tutti gli aspetti dell'attività durante il ciclo di vita del prodotto;

c) l'etichettatura obbligatoria che informa il pubblico e gli utilizzatori sui rischi ambientali connessi ad un determinato prodotto, al suo uso e alla sua eliminazione finale;

d) l'economia delle risorse, in particolare l'economia di energia;

e) la messa a disposizione del pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione;

f) la limitazione dell'impiego di sostanze o prodotti pericolosi e della produzione di rifiuti pericolosi;

g) il riciclaggio, il recupero e la riutilizzazione;

h) l'applicazione di strumenti economici alle attività, ai prodotti o ai gruppi di prodotti;

i) l'istituzione di un sistema di autorizzazione comportante una serie di restrizioni o un divieto.

7. Nel determinare, in generale o in casi individuali, la combinazione di misure che costituisce la migliore pratica ambientale si devono in particolare considerare i seguenti elementi:

a) il rischio ecologico associato al prodotto, alla sua fabbricazione, al suo uso e alla sua eliminazione finale;

b) la sostituzione con attività o sostanze meno inquinanti;

c) il grado di utilizzazione;

d) i potenziali vantaggi e inconvenienti per l'ambiente connessi ai materiali e alle attività di sostituzione;

e) i progressi e l'evoluzione nelle conoscenze e nella comprensione scientifiche;

f) i tempi di attuazione;

g) le conseguenze sociali ed economiche.

8. Ne consegue che per una fonte determinata, la migliore pratica ambientale è soggetta a trasformazioni nel tempo a seconda dei progressi tecnologici, dei fattori economici e sociali e dell'evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifiche.

9. Se la riduzione degli apporti inquinanti risultante dal ricorso alla migliore pratica ambientale non conduce a risultati accettabili per l'ambiente, devono essere applicate misure complementari e deve essere ridefinita la migliore pratica ambientale.

Appendice 2

Criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato I e all'articolo 2, paragrafo 2 dell'allegato III

1. Al fine di stabilire le priorità e valutare la natura e il campo di applicazione dei programmi e delle misure, nonché i rispettivi calendari, le Parti contraenti applicano i criteri seguenti:

a) persistenza;

b) tossicità o altre proprietà nocive;

c) tendenza alla bioaccumulazione;

d) radioattività;

e) rapporto tra le concentrazioni osservate o (allorquando i risultati delle osservazioni non siano ancora disponibili) previste e le concentrazioni non aventi effetti osservati;

f) rischio di eutrofizzazione di origine antropica;

g) impatto transfrontaliero;

h) rischio di modificazioni indesiderabili nell'ecosistema marino e irreversibilità o persistenza degli effetti;

i) disturbo alla raccolta dei prodotti del mare destinati all'alimentazione e ad altri usi legittimi del mare;

j) effetti sul sapore e/o sull'odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano, o effetti sull'odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell'acqua di mare;

k) profilo di distribuzione (in altre parole: quantità, grado di utilizzazione e rischio che venga raggiunto l'ambiente marino);

l) mancata realizzazione degli obiettivi di qualità ambientale.

2. Nella valutazione di una particolare sostanza o gruppo di sostanze determinate, questi criteri non sono necessariamente di uguale importanza.

3. I criteri soprammenzionati indicano che le sostanze le quali saranno oggetto di programmi e misure, comprendono:

a) i metalli pesanti e i loro composti;

b) i composti organo-alogenati (e le sostanze che possono dar luogo a tali composti nell'ambiente marino);

c) i composti organici del fosforo e del silicio;

d) i biocidi, quali i pesticidi, i fungicidi, gli erbicidi, gli insetticidi, i prodotti antimuffa, nonché i prodotti chimici usati, tra l'altro, per conservare il legno, il legname da costruzione, la polpa di legno, la cellulosa, la carta, il pellame e i tessili;

e) gli oli e gli idrocarburi derivati dal petrolio;

f) i composti dell'azoto e del fosforo;

g) le sostanze radioattive, inclusi i residui;

h) le materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, rimanere in sospensione o affondare.

Top