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Document 21997D0214(02)
Decision No 4/96 of the EC-EFTA Joint Committee on Common Transit of 5 December 1996 amending Appendices I, II and III to the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune
Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune
GU L 43 del 14.2.1997, p. 33–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune
Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0033 - 0043
DECISIONE N. 4/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA «TRANSITO COMUNE» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune (97/118/CE) LA COMMISSIONE MISTA, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che con la decisione n. 1/95 la Commissione mista CE/EFTA ha invitato la Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria a divenire ciascuna parte contraente di detta convenzione; considerando che, in conformità alla procedura dell'articolo 15 bis di detta convenzione, le adesioni di questi paesi sono divenute effettive il 1° luglio 1996; considerando che, in seguito a dette adesioni, è opportuno emendare le appendici I, II e III della presente convenzione e i formulari allegati introducendovi le diciture abitualmente utilizzate dalle autorità doganali nel quadro della circolazione delle merci, tradotte nelle lingue delle nuove parti contraenti e i codici corrispondenti ai nomi dei nuovi paesi, DECIDE: Articolo 1 All'appendice I della convenzione, l'articolo 22 è modificato come segue: 1) al paragrafo 5, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . . (nome e paese)» è sostituita dalla seguente: «ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país) DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land) DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land) EL: ÄéáöïñÝò: åìðïñåýìáôá ðñïóêïìéóèÝíôá óôï ôåëùíåßï (¼íïìá êáé ÷þñá) EN: Differences: office where goods were presented (name and country) FR: Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays) IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land) PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país) FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa) SV: Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes (namn och land) CS: Nesrovnalosti: ú Orad, kterému bylo zbo Ozí dodáno (název a zem Oe) HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megt Mortént (név és ország) IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad (Nafn og land) NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land) PL: Niezgodno´sci: urz$ad w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj) SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predlo Ozen´y (názov a krajina)»; 2) al paragrafo 6: a) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . . (1) assoggettata a restrizioni» è sostituita dalla seguente: «ES: Salida de (1) sometida a restricciones DA: Udførsel fra (1) undergivet restriktioner DE: Ausgang aus (1) Beschränkungen unterworfen EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå ðåñéïñéóìïýò EN: Export from (1) subject to restriction FR: Sortie de (1) soumise à des restrictions IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a restrizioni NL: Verlaten van (1) aan beperkingen onderworpen PT: Saída da (1) sujeita a restrições FI: Vienti (1) rajoitusten alaista SV: Utförsel från (1) underkastad restriktioner CS: V´yvoz z (1) podléhá omezením HU: Indult (1) korlátozások alá esik IS: Utflutningur fra (1) haour takmörkunum NO: Utførsel fra (1) underlagt restriksjoner PL: Wywóz z (1) podlega ograniczeniom SK: V´yvoz z (1) podlieha obmedzeniam»; b) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . . (1) assoggettata a tassazione» è sostituita dalla seguente: «ES: Salida de (1) sujeta a pago de derechos DA: Udførsel fra (1) betinget af afgiftsbetaling DE: Ausgang aus (1) Abgabenerhebung unterworfen EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå åðéâÜñõíóç EN: Export from (1) subject to duty FR: Sortie de (1) soumise à imposition IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a tassazione NL: Verlaten van (1) aan belastingheffing onderworpen PT: Saída da (1) sujeita a pagamento de imposições FI: Vienti (1) maksujen alaista SV: Utförsel från (1) underkastad avgifter CS: V´yvoz z (1) podléhá clu, daním a poplatk°um HU: Indult (1) vám-, adóköteles IS: Gjaldskyldur utflutningur fra (1) NO: Utførsel fra (1) belagt med avgifter PL: Wywóz z (1) podlega op hatom SK: V´yvoz z (1) podlieha poplatkom»; c) il testo della nota (1) è sostituito dal testo seguente: «(1) Questa dicitura comprende, a seconda dei casi, e nella lingua di detta dicitura, il termine "la Comunità", oppure "la Repubblica ceca", oppure "l'Islanda", oppure "la Norvegia", oppure "la Polonia", oppure "la Slovacchia", oppure "la Svizzera", oppure "l'Ungheria".» Articolo 2 L'appendice II della convenzione è modificata come segue: 1) all'articolo 10, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Rilasciato a posteriori» è sostituita dalla seguente: «ES: Expedido a posteriori DA: Udstedt efterfølgende DE: Nachträglich ausgestellt EL: ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí EN: Issued retroactively FR: Délivré a posteriori IT: Rilasciato a posteriori NL: Achteraf afgegeven PT: Emitido a posteriori FI: Annettu jälkikäteen SV: Utfärdat i efterhand CS: Vystaveno dodate Ocn Oe HU: Utólag kiállítva IS: Útgefi s eftir à NO: Utstedt i etterhånd PL: Wystawiony z moc$a wsteczn$a SK: Vystavené dodato Ocne»; 2) all'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987» è sostituita dalla seguente: «ES: aplicación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 34 ter del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987 DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987 DE: Anwendung von Artikel 34b Nummer 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 EL: ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 34â óçìåßï 2 äåýôåñï åäÜöéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ ôçò óýìâáóçò ôçò 20Þò ÌáÀïõ 1987, EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987 FR: application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 IT: applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 NL: toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 PT: aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987 FI: 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu SV: tillämpning av artikel 34 b punkt 2 andra stycket i bilaga II till konventionen av den 20 maj 1987 CS: Pou Ozití Ocl. 34 b, bod 2, druh´y pododstavec p Orílohy II Úmluvy z 20. kv Oetna 1987 HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2. bekezdés második albekezdés alkalmazása IS: Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. maí 1987 NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987 PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podust$ep Za h.. II Konwencji z dn. 20. maja 1987 SK: Uplatnenie Oclánku 34 b, odsek 2, druh´y pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987»; 3) all'articolo 44, secondo comma, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Validità limitata» è sostituita dalla seguente: «ES: Validez limitada DA: Begrænset gyldighed DE: Beschränkte Geltung EL: ÐåñéïñéóìÝíç éó÷ýò EN: Limited validity FR: Validité limitée IT: Validità limitata NL: Beperkte geldigheid PT: Validade limitada FI: Voimassa rajoitetusti SV: Begränsad giltighet CS: Omezená platnost HU: Korlátozott érvény Mu IS: Takmarka s gildissvi s NO: Begrenset gyldighet PL: Ograniczona wan Gzo´s´c SK: Obmedzená platnost»; 4) all'articolo 107, paragrafo 1, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjednodu Osen postup HU: Egyszer Musített eljárás IS: Einföldu s afgrei ssla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodu Osen re Ozim»; 5) all'articolo 109, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Befriad från underskrift CS: Osvobození od podpisu HU: Aláírás alóli mentesség IS: Undanbegi s undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu SK: Oslobodenie od podpisu»; 6) all'articolo 121, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente: «ES: Procedimiento simplificado DA: Forenklet procedure DE: Vereinfachtes Verfahren EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá EN: Simplified procedure FR: Procédure simplifiée IT: Procedura semplificata NL: Vereenvoudigde regeling PT: Procedimento simplificado FI: Yksinkertaistettu menettely SV: Förenklat förfarande CS: Zjednodu Osen´y postup HU: Egyszer Musített eljárás IS: Einföldu s afgrei ssla NO: Forenklet prosedyre PL: Procedura uproszczona SK: Zjednodu Osen re Ozim»; 7) all'articolo 122, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente: «ES: Dispensa de firma DA: Fritaget for underskrift DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ EN: Signature waived FR: Dispense de signature IT: Dispensa dalla firma NL: Van ondertekening vrijgesteld PT: Dispensada a assinatura FI: Vapautettu allekirjoituksesta SV: Befriad från underskrift CS: Osvobození od podpisu HU: Aláírás alóli mentesség IS: Undanbegi s undirskrift NO: Fritatt for underskrift PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu SK: Oslobodenie od podpisu». Articolo 3 Gli allegati IV (garanzia globale), V (garanzia prestata per una sola operazione), VI (garanzia forfettaria) e VII (certificato di garanzia) dell'appendice II della convenzione sono sostituiti rispettivamente da quelli che figurano negli allegati A, B, C e D della presente decisione. Articolo 4 L'appendice III della convenzione è modificata come segue: 1) all'allegato IX dell'appendice III «Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni T 1 e T 2», alla rubrica «casella n. 51: uffici di passaggio previsti», nell'elenco dei codici da utilizzare per l'indicazione dei paesi sono aggiunti i seguenti codici della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, e della Repubblica di Ungheria: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 5 I formulari di cui agli allegati IV, V, VI e VII dell'appendice II della convenzione (garanzia globale, garanzia prestata per una sola operazione, garanzia forfettaria e certificato di garanzia) utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare a essere utilizzati, fatte salve le modifiche di carattere redazionale da apportarvi, fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1998. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996. Per la Commissione mista Il presidente James CURRIE (1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2. ALLEGATO A «ALLEGATO IV >INIZIO DI UN GRAFICO> MODELLO I REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA GLOBALE (Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/diverse operazioni di transito comunitario nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria) I. Impegno del garante 1. Il (la) sottoscritto(a) (1) ..................... residente a (2) ..................... si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di..................... fino alla concorrenza di ..................... nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale (4) ..................... è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/transito comunitario. 2. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1 nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario. Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il (la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad un'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a detta data. (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato. (4) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia. Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) o dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia. La rescissione ha effetto dal sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte. Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente. 4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (1) a (2) ..................... nonché in ciacuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate come debitamente comunicategli(le). Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informarne preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ..................., addì ..................... (Firma) (3) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia ..................... Impegno del garante accettato il ..................... (Timbro e firma) (1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (2) Indirizzo completo. (3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di . . . . . . . . . .", indicando l'importo in lettere.>FINE DI UN GRAFICO> » ALLEGATO B «ALLEGATO V >INIZIO DI UN GRAFICO> MODELLO II REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA ISOLATA (Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/per una sola operazione del transito comunitario, nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria) I. Impegno del garante 1. II (la) sottoscritto(a) (1) ..................... residente a (2) ..................... si costituisce garante in solido presso l'ufficio di partenza di ..................... fino alla concorrenza di ..................... nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, il Regno della Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Confederazione svizzera e la Repubblica ceca (3), per tutte le somme di cui un obbligato principale (4) ..................... è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio di partenza di ..................... all'ufficio di destinazione di ..................... e riguardante le merci qui di seguito designate: 2. Il (la) sotoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza. (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato. (4) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale. 4. Ai fini del presente impegno (1), il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a (2) ..................... nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate e debitamente comunicategli(le). Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ...................., addì ..................... (Firma) (3) II. Accettazione dell'ufficio di partenza Ufficio di partenza ..................... Impegno del garante accettato il ................... a copertura dell'operazione di transito oggetto del documento T 1/T 2 (4) rilasciato il .................. n. (Timbro e firma) (1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (2) Indirizzo completo. (3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia". (4) Cancellare la voce inutile.>FINE DI UN GRAFICO>» ALLEGATO C «ALLEGATO VI >INIZIO DI UN GRAFICO> MODELLO III REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO GARANZIA FORFETTARIA (Sistema di garanzia forfettaria) I. Impegno del garante 1. Il (la) sottoscritto(a) (1) ..................... residente a (2) ..................... si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di ..................... nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario per le quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ECU per certificato. 2. Il (la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 ECU per titolo di garanzia e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) e ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1. Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia. La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia. La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte. Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario, coperta dal presente impegno che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente. (1) Cognome e nome o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. 4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (1) in (2) ..................... nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso: Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate come debitamente comunicategli (comunicatele). Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ..................., addì ..................... (Firma) (3) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia ..................... Impegno del garante accettato il ..................... (Timbro e firma) (1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. (2) Indirizzo completo. (3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".>FINE DI UN GRAFICO>» ALLEGATO D >RIFERIMENTO A UN FILM>