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Document 21997D0214(02)

Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune

OJ L 43, 14.2.1997, p. 33–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/118/oj

21997D0214(02)

Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0033 - 0043


DECISIONE N. 4/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 5 dicembre 1996 recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune (97/118/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che con la decisione n. 1/95 la Commissione mista CE/EFTA ha invitato la Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria a divenire ciascuna parte contraente di detta convenzione;

considerando che, in conformità alla procedura dell'articolo 15 bis di detta convenzione, le adesioni di questi paesi sono divenute effettive il 1° luglio 1996;

considerando che, in seguito a dette adesioni, è opportuno emendare le appendici I, II e III della presente convenzione e i formulari allegati introducendovi le diciture abitualmente utilizzate dalle autorità doganali nel quadro della circolazione delle merci, tradotte nelle lingue delle nuove parti contraenti e i codici corrispondenti ai nomi dei nuovi paesi,

DECIDE:

Articolo 1

All'appendice I della convenzione, l'articolo 22 è modificato come segue:

1) al paragrafo 5, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . . . . . . . . (nome e paese)» è sostituita dalla seguente:

«ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)

EL: ÄéáöïñÝò: åìðïñåýìáôá ðñïóêïìéóèÝíôá óôï ôåëùíåßï (¼íïìá êáé ÷þñá)

EN: Differences: office where goods were presented (name and country)

FR: Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)

NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)

PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)

FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

SV: Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes (namn och land)

CS: Nesrovnalosti: ú Orad, kterému bylo zbo Ozí dodáno (název a zem Oe)

HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megt Mortént (név és ország)

IS: Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad (Nafn og land)

NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)

PL: Niezgodno´sci: urz$ad w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

SK: Nezrovnalosti: ùrad, ktorému bol tovar predlo Ozen´y (názov a krajina)»;

2) al paragrafo 6:

a) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . . (1) assoggettata a restrizioni» è sostituita dalla seguente:

«ES: Salida de (1) sometida a restricciones

DA: Udførsel fra (1) undergivet restriktioner

DE: Ausgang aus (1) Beschränkungen unterworfen

EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå ðåñéïñéóìïýò

EN: Export from (1) subject to restriction

FR: Sortie de (1) soumise à des restrictions

IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a restrizioni

NL: Verlaten van (1) aan beperkingen onderworpen

PT: Saída da (1) sujeita a restrições

FI: Vienti (1) rajoitusten alaista

SV: Utförsel från (1) underkastad restriktioner

CS: V´yvoz z (1) podléhá omezením

HU: Indult (1) korlátozások alá esik

IS: Utflutningur fra (1) haour takmörkunum

NO: Utførsel fra (1) underlagt restriksjoner

PL: Wywóz z (1) podlega ograniczeniom

SK: V´yvoz z (1) podlieha obmedzeniam»;

b) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall') . . . . . . . . . . (1) assoggettata a tassazione» è sostituita dalla seguente:

«ES: Salida de (1) sujeta a pago de derechos

DA: Udførsel fra (1) betinget af afgiftsbetaling

DE: Ausgang aus (1) Abgabenerhebung unterworfen

EL: ¸îïäïò áðü (1) õðïêåßìåíç óå åðéâÜñõíóç

EN: Export from (1) subject to duty

FR: Sortie de (1) soumise à imposition

IT: Uscita dalla (dall') (1) soggetta a tassazione

NL: Verlaten van (1) aan belastingheffing onderworpen

PT: Saída da (1) sujeita a pagamento de imposições

FI: Vienti (1) maksujen alaista

SV: Utförsel från (1) underkastad avgifter

CS: V´yvoz z (1) podléhá clu, daním a poplatk°um

HU: Indult (1) vám-, adóköteles

IS: Gjaldskyldur utflutningur fra (1)

NO: Utførsel fra (1) belagt med avgifter

PL: Wywóz z (1) podlega op hatom

SK: V´yvoz z (1) podlieha poplatkom»;

c) il testo della nota (1) è sostituito dal testo seguente:

«(1) Questa dicitura comprende, a seconda dei casi, e nella lingua di detta dicitura, il termine "la Comunità", oppure "la Repubblica ceca", oppure "l'Islanda", oppure "la Norvegia", oppure "la Polonia", oppure "la Slovacchia", oppure "la Svizzera", oppure "l'Ungheria".»

Articolo 2

L'appendice II della convenzione è modificata come segue:

1) all'articolo 10, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Rilasciato a posteriori» è sostituita dalla seguente:

«ES: Expedido a posteriori

DA: Udstedt efterfølgende

DE: Nachträglich ausgestellt

EL: ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí

EN: Issued retroactively

FR: Délivré a posteriori

IT: Rilasciato a posteriori

NL: Achteraf afgegeven

PT: Emitido a posteriori

FI: Annettu jälkikäteen

SV: Utfärdat i efterhand

CS: Vystaveno dodate Ocn Oe

HU: Utólag kiállítva

IS: Útgefi s eftir à

NO: Utstedt i etterhånd

PL: Wystawiony z moc$a wsteczn$a

SK: Vystavené dodato Ocne»;

2) all'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987» è sostituita dalla seguente:

«ES: aplicación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 34 ter del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987

DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987

DE: Anwendung von Artikel 34b Nummer 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987

EL: ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 34â óçìåßï 2 äåýôåñï åäÜöéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò ÉÉ ôçò óýìâáóçò ôçò 20Þò ÌáÀïõ 1987,

EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987

FR: application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987

IT: applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987

NL: toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987

PT: aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987

FI: 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu

SV: tillämpning av artikel 34 b punkt 2 andra stycket i bilaga II till konventionen av den 20 maj 1987

CS: Pou Ozití Ocl. 34 b, bod 2, druh´y pododstavec p Orílohy II Úmluvy z 20. kv Oetna 1987

HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2. bekezdés második albekezdés alkalmazása

IS: Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbætis vid samninginn frà 20. maí 1987

NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987

PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podust$ep Za h.. II Konwencji z dn. 20. maja 1987

SK: Uplatnenie Oclánku 34 b, odsek 2, druh´y pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987»;

3) all'articolo 44, secondo comma, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Validità limitata» è sostituita dalla seguente:

«ES: Validez limitada

DA: Begrænset gyldighed

DE: Beschränkte Geltung

EL: ÐåñéïñéóìÝíç éó÷ýò

EN: Limited validity

FR: Validité limitée

IT: Validità limitata

NL: Beperkte geldigheid

PT: Validade limitada

FI: Voimassa rajoitetusti

SV: Begränsad giltighet

CS: Omezená platnost

HU: Korlátozott érvény Mu

IS: Takmarka s gildissvi s

NO: Begrenset gyldighet

PL: Ograniczona wan Gzo´s´c

SK: Obmedzená platnost»;

4) all'articolo 107, paragrafo 1, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente:

«ES: Procedimiento simplificado

DA: Forenklet procedure

DE: Vereinfachtes Verfahren

EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

EN: Simplified procedure

FR: Procédure simplifiée

IT: Procedura semplificata

NL: Vereenvoudigde regeling

PT: Procedimento simplificado

FI: Yksinkertaistettu menettely

SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodu Osen postup

HU: Egyszer Musített eljárás

IS: Einföldu s afgrei ssla

NO: Forenklet prosedyre

PL: Procedura uproszczona

SK: Zjednodu Osen re Ozim»;

5) all'articolo 109, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente:

«ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegi s undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu»;

6) all'articolo 121, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente:

«ES: Procedimiento simplificado

DA: Forenklet procedure

DE: Vereinfachtes Verfahren

EL: ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

EN: Simplified procedure

FR: Procédure simplifiée

IT: Procedura semplificata

NL: Vereenvoudigde regeling

PT: Procedimento simplificado

FI: Yksinkertaistettu menettely

SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodu Osen´y postup

HU: Egyszer Musített eljárás

IS: Einföldu s afgrei ssla

NO: Forenklet prosedyre

PL: Procedura uproszczona

SK: Zjednodu Osen re Ozim»;

7) all'articolo 122, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente:

«ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvobození od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegi s undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze sk hadania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu».

Articolo 3

Gli allegati IV (garanzia globale), V (garanzia prestata per una sola operazione), VI (garanzia forfettaria) e VII (certificato di garanzia) dell'appendice II della convenzione sono sostituiti rispettivamente da quelli che figurano negli allegati A, B, C e D della presente decisione.

Articolo 4

L'appendice III della convenzione è modificata come segue:

1) all'allegato IX dell'appendice III «Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni T 1 e T 2», alla rubrica «casella n. 51: uffici di passaggio previsti», nell'elenco dei codici da utilizzare per l'indicazione dei paesi sono aggiunti i seguenti codici della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, e della Repubblica di Ungheria:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

I formulari di cui agli allegati IV, V, VI e VII dell'appendice II della convenzione (garanzia globale, garanzia prestata per una sola operazione, garanzia forfettaria e certificato di garanzia) utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare a essere utilizzati, fatte salve le modifiche di carattere redazionale da apportarvi, fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1998.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996.

Per la Commissione mista

Il presidente

James CURRIE

(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

ALLEGATO A

«ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO I

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA GLOBALE

(Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/diverse operazioni di transito comunitario nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) (1) .....................

residente a (2) .....................

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di.....................

fino alla concorrenza di .....................

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca (3),

per tutte le somme di cui un obbligato principale (4) .....................

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/transito comunitario.

2. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1 nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il (la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad un'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a detta data.

(1) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

(3) Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato.

(4) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) o dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione ha effetto dal sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (1) a (2) .....................

nonché in ciacuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate come debitamente comunicategli(le).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informarne preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ..................., addì .....................

(Firma) (3)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia .....................

Impegno del garante accettato il .....................

(Timbro e firma)

(1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

(2) Indirizzo completo.

(3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di . . . . . . . . . .", indicando l'importo in lettere.>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO B

«ALLEGATO V

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO II

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

(Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/per una sola operazione del transito comunitario, nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. II (la) sottoscritto(a) (1) .....................

residente a (2) .....................

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di partenza di .....................

fino alla concorrenza di .....................

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, il Regno della Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Confederazione svizzera e la Repubblica ceca (3),

per tutte le somme di cui un obbligato principale (4) .....................

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio

di partenza di .....................

all'ufficio di destinazione di .....................

e riguardante le merci qui di seguito designate:

2. Il (la) sotoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza.

(1) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

(3) Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato.

(4) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

4. Ai fini del presente impegno (1), il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a (2) .....................

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ...................., addì .....................

(Firma) (3)

II. Accettazione dell'ufficio di partenza

Ufficio di partenza .....................

Impegno del garante accettato il ................... a copertura dell'operazione di transito oggetto del documento T 1/T 2 (4) rilasciato il .................. n.

(Timbro e firma)

(1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

(2) Indirizzo completo.

(3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

(4) Cancellare la voce inutile.>FINE DI UN GRAFICO>»

ALLEGATO C

«ALLEGATO VI

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO III

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA FORFETTARIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) (1) .....................

residente a (2) .....................

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di .....................

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario per le quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ECU per certificato.

2. Il (la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 ECU per titolo di garanzia e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) e ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario, coperta dal presente impegno che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

(1) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (1) in (2) .....................

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate come debitamente comunicategli (comunicatele).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ..................., addì .....................

(Firma) (3)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia .....................

Impegno del garante accettato il .....................

(Timbro e firma)

(1) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

(2) Indirizzo completo.

(3) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".>FINE DI UN GRAFICO>»

ALLEGATO D

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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