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Document 21997A0612(02)

Accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Ccomunità europea e gli Sstati Uuniti d'Aamerica sulle bevande alcoliche

OJ L 155, 12.6.1997, p. 61–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 134 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 209 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 209 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 100

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/360/oj

Related Council decision

21997A0612(02)

Accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Ccomunità europea e gli Sstati Uuniti d'Aamerica sulle bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 12/06/1997 pag. 0061 - 0069


ACCORDO in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle bevande alcoliche

MEMORANDUM D'INTESA

ex 2208: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

In base agli accordi presi a Singapore, abbiamo avviato trattative particolareggiate in merito all'abolizione dei dazi su alcune bevande alcoliche.

Previo completamento delle nostre rispettive procedure interne, ed escludendo il rum (2208 40) al quale si applicano le disposizioni speciali definite in allegato, la CE e gli USA aboliranno i dazi che dovrebbero essere in vigore al 1° luglio 1997 per le voci SA 96 sottoelencate, in quattro quote uguali a decorrere dal 1° luglio 1997. Seguiranno ulteriori riduzioni il 1° gennaio 1998, il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2000.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO

Oggetto: 2208 40 - Rum e tafia

A. Dazi comunitari

1. I dazi applicabili al rum avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e metilico uguale o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro con una tolleranza del 10 % vengono ridotti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il dazio comunitario applicabile a rum e tafia, diverso da quello di cui al paragrafo 1, di un valore specificato nella tabella seguente, sarà progressivamente ridotto entro i limiti dei contingenti tariffari indicati nella tabella seguente, fino a scomparire il 1° gennaio 2003. Il volume dei contingenti tariffari riguarda tutto il rum, a prescindere dalle dimensioni del recipiente.

>SPAZIO PER TABELLA>

3. A rum e tafia di prezzo inferiore al massimale sopraindicato, nonché a rum e tafia non soggetti a contingenti tariffari, vengono applicati i dazi di cui al paragrafo 1.

4. La Comunità europea notifica tempestivamente agli Stati Uniti qualsiasi modifica apportata tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003 al trattamento preferenziale accordato alle sue importazioni di rum. Essa avvierà tempestivamente, dietro richiesta, consultazioni con gli USA in merito a qualsiasi questione riguardante le esportazioni statunitensi di rum verso la Comunità, a norma del paragrafo 2, onde concordare una soluzione comune alle questioni sollevate.

B. Dazi USA

5. I dazi applicati a rum e tafia sono ridotti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

EC-Spirits-Schedule CXL

>SPAZIO PER TABELLA>

APPENDIX A

>SPAZIO PER TABELLA>

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