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Document 21973A1219(01)
Trade Agreement between the European Economic Community and the Federal Republic of Brazil
Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile
Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile
GU L 102 del 11.4.1974, p. 24–34
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1982
Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 11/04/1974 pag. 0024
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 6 pag. 0129
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0176
++++ ACCORDO COMMERCIALE tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , da una parte , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE , dall'altra , DETERMINATI a consolidare ed estendere le relazioni economiche e commerciali tradizionali tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile , FEDELI allo spirito di cooperazione che li anima , CONSAPEVOLI dell'importanza dello sviluppo armonioso del commercio tra le parti contraenti , DESIDEROSI di contribuire all'espansione degli scambi e allo sviluppo di una cooperazione economica su basi vantaggiose per le due parti contraenti , HANNO DECISO di concludere un accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale del Brasile ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari : IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE : S . E . signor Niels ERSBOELL , ambasciatore straordinario e plenipotenziario , presidente del comitato dei rappresentanti permanenti ; signor Wolfgang ERNST , direttore generale presso la Direzione generale del commercio estero della Commissione delle Comunità europee ; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE : S . E . signor Antonio CORREA do LAGO , ambasciatore straordinario e plenipotenziario , capo della missione del Brasile presso le Comunità europee ; I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconosciuti in buona e debita forma , HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO : Articolo 1 1 . La Comunità e il Brasile si concedono nei loro rapporti commerciali il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne : _ dazi doganali e imposizioni di qualsiasi natura applicati all'importazione o all'esportazione , ivi comprese le modalità di riscossione di tali dazi ed imposizioni , _ normative in materia di sdoganamento , transito , deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati od esportati , _ tasse ed altre imposizioni interne che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti e i servizi importati od esportati , _ normative concernenti i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi , ivi compresa la concessione di valute e il trasferimento di detti pagamenti , _ normative che incidono sulla vendita , sull'acquisto , sul trasporto , sulla distribuzione e sull'utilizzazione dei prodotti e dei servizi sul mercato interno . 2 . Il paragrafo 1 non si applica quando si tratta : a ) di vantaggi concessi dalle parti contraenti a paesi confinanti per facilitare il traffico frontaliero , b ) di vantaggi concessi dalle parti contraenti in applicazione od ai fini dell'instaurazione di una unione doganale o di una zona di libero scambio , c ) degli altri vantaggi che le parti contraenti concedono a taluni paesi in conformità dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio . Articolo 2 La Comunità , nell'applicare il suo regime comune di liberalizzazione , e il Brasile si concedono il più elevato grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che essi applicano in maniera generale nei confronti dei paesi terzi . Articolo 3 1 . La Comunità e il Brasile instaurano tra di loro una cooperazione nel settore agricolo . A tal fine , a ) s'informano periodicamente sull'evoluzione dei loro mercati e dei reciproci scambi , b ) esaminano con simpatia le possibilità di esportazione atte ad ovviare alle situazioni di penuria , c ) esaminano in uno spirito di cooperazione le difficoltà che potrebbero essere provocate dall'applicazione di misure sanitarie o fitosanitarie , d ) cooperano sul piano internazionale alla soluzione di problemi di comune interesse . Le azioni di cui alle lettere a ) , b ) e c ) vengono realizzate in seno alla Commissione mista di cui all'articolo 7 . 2 . La Comunità e il Brasile , alla luce delle informazioni di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , si sforzano di adottare disposizioni atte ad evitare situazioni che richiedano il ricorso a misure di salvaguardia nei loro reciproci scambi di prodotti agricoli . Qualora insorgano o rischino d'insorgere situazioni siffatte in ordine ad un prodotto agricolo per il quale una delle parti ha un interesse sostanziale , le parti , in conformità dei loro obblighi internazionali , procedono ad una consultazione che , per quanto possibile , deve precedere il ricorso a misure di salvaguardia . Queste misure devono essere conformi agli obblighi internazionali delle parti . Articolo 4 Nell'ambito della cooperazione agricola tra le parti contraenti : 1 . le importazioni nella Comunità di taluni prodotti del settore della carne bovina godono delle disposizioni dell'allegato I ; 2 . le esportazioni brasiliane di carne bovina nella Comunità sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato I . Articolo 5 La Comunità ed il Brasile convengono di cooperare nel settore della commercializzazione del burro di cacao e del caffè solubile brasiliani . A tal fine : _ nel quadro del regime comunitario di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo , le importazioni di questi due prodotti nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'allegato II ; _ les esportazioni brasiliane dei due prodotti nella Comunità sono soggette alle disposizioni dell'allegato II , volte principalmente ad evitare qualsiasi perturbazione del mercato comunitario e delle tradizionali correnti di scambio della Comunità . Articolo 6 Le parti contraenti convengono di esaminare in seno alla Commissione mista , di cui all'articolo 7 , le misure atte a facilitare l'espansione dei loro scambi commerciali . In particolare esse studieranno sia le possibilità di eliminare gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi , sia i mezzi a tal fine . Articolo 7 E istituita una Commissione mista composta di rappresentanti della Communità e di rappresentanti del Brasile . La commissione mista si riunisce una volta all'anno in data e luogo fissati di comune accordo . Possono essere convocate di comune accordo riunioni straordinarie . La commissione mista vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutti i problemi che potrebbero porsi in fase di applicazione . La commissione mista ha anche il compito di ricercare metodi e mezzi atti a favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e il Brasile che possa promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali ed apportare vantaggi alle due parti . Essa puo formulare qualsiasi suggerimento atto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo . La commissione mista puo istituire qualsiasi commissione specializzata che l'assista nell'espletamento dei suoi compiti . Articolo 8 Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono a quelle incompatibili o identiche degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Brasile . Articolo 9 L'accordo si applica , da un lato , ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso , e , dall'altro , al territorio della Repubblica federale del Brasile . Articolo 10 Gli allegati fanno parte integrante dell'accordo . Articolo 11 1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Esso è concluso per un periodo di tre anni . 2 . L'accordo è considerato prorogato di anno in anno se non viene denunciato da nessuna delle parti , al più tardi , tre mesi prima della scadenza . Articolo 12 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare , in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese , tedesca e portoghese , ciascuno di detti testi facente fede . Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne handelsaftale . Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Handelsabkommen gesetzt . In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Trade Agreement . En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord commercial . In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo commerciale . Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Handelsakkoord hebben gesteld . Em fé do que , os plenipotenciarios abaixo-assinados firmaram o presente Acordo comercial . Udfaerdiget i Bruxelles , den nittende december nitten hindrede treoghalvfjerds Geschehen zu Bruessel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertdreiundsiebzig Done at Brussels on this nineteenth day of December in the year one thousand nine hundred and seventy-three Fait à Bruxelles , le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-treize Fatto a Bruxelles , addì diciannove dicembre millenovecentosettantatré Gedaan te Brussel , de negentiende december negentienhonderd drieënzeventig Feito em Bruxelas , em dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e três . For Raadet for De europaeiske Faellesskaber Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee Voor de Raad der Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Européias For regeringen for Forbundsrepublikken Brasilien Fuer die Regierung der Foederativen Republik Brasilien For the Government of the Federal Republic of Brazil Pour le gouvernement de la République féderative du Brésil Per il governo della Repubblica federale del Brasile Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil ALLEGATO I APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO A . Applicazione dell'articolo 4 , paragrafo 1 Articolo 1 1 . Nell'applicare la sua organizzazione dei mercati nel settore della carne bovina , la Comunità si sforza di fissare al più alto livello possibile la sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti qui di seguito elencati . Essa fissa detta sospensione perlomeno ad un livello tale che il prelievo applicabile a detti prodotti non sia superiore al 55 % del prelievo intero . N . della tariffa doganale * Designazione delle merci comune 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal * n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * A . Carni : * II . della specie bovina : * a ) domestica : * 2 . congelate : * bb ) Quarti anteriori * dd ) altre : * 22 . Pezzi disossati : * aaa ) Quarti anteriori , interi o tagliati al massimo * in cinque pezzi , ogni quarto anteriore presen - * tato in un unico blocco di congelazione ; * quarti detti compensati , presentati in due * blocchi di congelazione , contenenti , l'uno , il * quarto anteriore intero o tagliato al massi - * mo in cinque pezzi e , l'altro , il quarto poste - * riore , escluso il filetto , in un unico pezzo * bbb ) Tagli di quarti anteriori e di punta di petto * detti " crop " , " chuck and blade " e " bris - * ket " ( 1 ) * ccc ) altri ( 1 ) ( 1 ) Le carni di cui a questa rubrica possono tuttavia beneficiare della sospensione del prelievo soltanto se soggette ad un regime di controllo doganale od amministrativo che ne garantisca la trasformazione . 2 . Nell'ambito della cooperazione agricola , le parti contraenti procedono ad uno scambio d'informazioni sulla situazione del loro commercio e del loro mercato relativamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 . 3 . Qualora il mercato della Comunità sia perturbato o rischi di esserlo a seguito delle misure prese in applicazione del paragrafo 1 , la Comunità , previa consultazione con il Brasile , puo sospendere l'applicazione di detto paragrafo sino al ristabilimento della situazione . Detta consultazione deve essere terminata entro quindici giorni dall'apposita domanda . Articolo 2 Le parti contraenti procedono ogni anno in sede di Commissione mista ad uno scambio d'informazioni in vista dell'elaborazione da parte della Comunità del bilancio estimativo annuo della carne destinata all'industria di trasformazione , previsto nella sua organizzazione dei mercati per il settore della carne bovina . Articolo 3 Per l'imputazione dei prodotti qui di seguito elencati sul contingente tariffario annuo al tasso del 20 % che la Comunità ha consolidato nei confronti delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , i quantitativi sono calcolati in carne senza osso . N . della tariffa doganale * Designazione delle merci comune 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal * n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * A . Carni : * II . della specie bovina : * a ) domestica : * 2 . congelate Articolo 4 1 . Allo scopo di tener conto della lunghezza del tragitto del trasporto marittimo e mettere quindi il Brasile , quanto al prelievo da applicare , in una situazione non meno favorevole di quella dei paesi fornitori europei , la Comunità , nell'ambito della sua organizzazione dei mercati agricoli nel settore della carne bovina , prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo da applicare ai prodotti qui di seguito elencati possa essere fissato , a richiesta , in anticipo . N . della tariffa doganale * Designazione delle merci comune 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal * n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * A . Carni * II . della specie bovina : * a ) domestica : * 1 . fresche o refrigerate A tal fine , la Comunità istituisce un certificato di fissazione anticipata , la cui validità è limitata a trenta giorni e che fissa il prelievo secondo l'importo applicabile nel giorno della domanda del certificato . Il rilascio di quest'ultimo è subordinato al deposito , all'atto della domanda , di una cauzione pari a otto unità di conto per 100 chilogrammi netti . 2 . Qualora il mercato della Comunità sia perturbato o rischi di esserlo a seguito delle misure prese in applicazione del paragrafo 1 , la Comunità , previa consultazione con il Brasile , puo sospendere l'applicazione di detto paragrafo sino al ristabilimento della situazione . Detta consultazione dev'essere terminata entro dieci giorni dall'apposita domanda . B . Applicazione dell'articolo 4 , paragrafo 2 Articolo 5 Al fine di contribuire alla stabilizzazione del mercato interno di carne bovina della Comunità , il Brasile rispetta un ritmo di consegna adeguato e prende qualsiasi misura utile ai fini di un ordinato sviluppo delle proprie esportazioni nella Comunità . Esso trasmette alla Comunità , secondo le modalità fissate nell'ambito di una cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti , qualsiasi dato utile in materia di esportazione di carne bovina e di prezzi praticati . ALLEGATO II APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO 1 . A decorrere dalla firma dell'accordo , e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1974 , nel quadro dell'offerta di preferenze generalizzate da essa presentata all'UNCTAD e secondo le modalità risultanti dalle conclusioni concordate all'interno di quest'ultima , la Comunità sospende i dazi della tariffa doganale comune sui seguenti prodotti , originari dei paesi in via di sviluppo , al livello indicato a fronte di ciascuno di essi . N . della tariffa * * Aliquota doganale * Designazione delle merci * dei comune * * dazi ex 18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l'olio di cacao * _ Burro di cacao * 8 % 21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate ; preparazioni a * base di questi estratti o essenze : * ex A . Estratti o essenze di caffè ; preparazioni a base di * questi estratti o essenze : * _ Caffè solubile * 9 % 2 . Le importazioni preferenziali di cui al punto 1 sono effettuate nei limiti di contingenti tariffari comunitari il cui ammontare , per l'anno 1974 , è di 21 600 tonnellare per il burro di cacao della voce ex 18.04 e di 18 750 tonnellate per il caffè solubile della sottovoce 21.02 ex A . Per gli anni successivi al primo anno di applicazione dell'accordo , il volume dei suddetti contingenti tariffari è aumentato annualmente , nel quadro del regime comunitario delle preferenze generalizzate , in funzione del fabbisogno e delle importazioni della Comunità ; lo stesso volume puo essere modificato in funzione delle eventuali variazioni dell'elenco dei paesi beneficiari del regime suddetto . 3 . Se la Comunità costata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui al punto 1 sono effettuate nella Comunità per quantitativi o a prezzi che arrecchino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti ovvero creino una situazione sfavorevole nei paesi associati , i dazi della tariffa doganale comune su tali prodotti possono essere ripristinati parzialmente od integralmente nei confronti del paese o dei paesi o territori che siano all'origine del pregiudizio . Le stesse misure possono essere prese anche ove il grave pregiudizio o la minaccia di esso siano limitati ad una sola regione della Comunità . 4 . Il Brasile adotta tutte le disposizioni atte ad evitare che la sua politica in materia di prezzi e di altre condizioni inerenti alla commercializzazione del burro di cacao e del caffè solubile perturbi il mercato interno della Comunità o le tradizionali correnti di scambio di quest'ultima . 5 . Nel quadro della cooperazione commerciale di cui all'articolo 5 dell'accordo , il Brasile è disposto a procedere in seno alla Commissione mista istituita dall'accordo ad un periodico esame delle eventuali incidenze sul mercato della Comunità della sua politica in materia di prezzi all'esportazione del burro di cacao e del caffè solubile . 6 . Se sorgono difficoltà nell'esecuzione delle disposizioni del presente allegato , le due parti avviano discussioni in sede di Commissione mista per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti . ALLEGATO III Dichiarazione comune n . 1 relativa all'articolo 2 dell'accordo Le parti contraenti sono disposte ad esaminare in sede di commissione mista il problema della graduale soppressione delle restrizioni , di carattere quantitativo o meno , che dovessero ostacolare le importazioni dell'uno o dell'altra . Dichiarazione comune n . 2 relativa all'articolo 7 dell'accordo La Comunità e il Brasile convengono di esaminare in sede di commissione mista , ai fini di eventuali suggerimenti , le misure di cooperazione che potrebbero contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali ed apportare vantaggi alle due parti , in particolare , quelle che riguardano : a ) la promozione delle esportazioni reciproche e b ) la possibilità di azioni che tengano conto sia dell'opportunità di un migliore coordinamento sia degli obiettivi del piano di sviluppo del Brasile . Dichiarazione n . 1 della Comunità relativa all'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo Per rispondere alla richiesta del Brasile , la Comunità è disposta ad esaminare ogni anno , previo scambio d'informazioni con detto paese in sede di commissione mista , se convenga stabilire , secondo opportune modalità , possibilità supplementari d'importazione nel contesto del contingente tariffario di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo . La Comunità è disposta a procedere a questo esame annuale ad una data tale che le possibilità supplementari d'importazione da essa riconosciute possano essere aperte sin dall'inizio dell'anno successivo . Per quanto riguarda l'anno 1974 , l'esame puo essere effettuato al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo . Dichiarazione n . 2 della Comunità relativa agli adattamenti tariffari La Comunità conferma che il sistema delle preferenze generalizzate , da essa attuato unilateralmente a decorrere dal 1 luglio 1971 in applicazione della risoluzione 21 ( II ) della seconda UNCTAD ( 1968 ) , comprende numerosi prodotti che vi sono stati inclusi a seguito delle richieste di concessioni tariffarie presentate dal Brasile durante i negoziati relativi all'accordo firmato in data odierna . Per l'avvenire la Comunità è disposta a continuare a tener conto degli interessi del Brasile nel suo esame periodico del sistema delle preferenze generalizzate . La Comunità è anche disposta ad esaminare in sede di commissione mista il problema di altri adattamenti tariffari a vantaggio di prodotti brasiliani . Essa ritiene che , nello stesso spirito , il Brasile sia disposto ad esaminare in sede di commissione mista la possibilità di procedere ad adattamenti tariffari a vantaggio di prodotti della Comunità . Dichiarazione n . 3 della Comunità relativa ai tessili di cotone Per rispondere alla richiesta del Brasile di essere incluso tra i paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze generalizzate in materia di tessili di cotone , la Comunità si dichiara disposta a riprendere la discussione del problema con il Brasile non appena il negoziato in corso per la conclusione di un accordo " multifibre " sarà sufficientemente avanzato . Dichiarazione n . 1 del Brasile relativa agli adattamenti tariffari Preso atto della dichiarazione n . 2 della Comunità , il Brasile si dichiara disposto , nello stesso spirito , ad esaminare in sede di commissione mista la possibilità di adattamenti tariffari a vantaggio di prodotti della Comunità . Dichiarazione n . 2 del Brasile relativa al valore in dogana Prendendo atto dell'interesse manifestato dalla Comunità per la determinazione del valore in dogana e per rispondere alla sua richiesta , il Brasile , facendo riferimento all'articolo 6 dell'accordo commerciale firmato in data odierna : 1 . comunica alla Comunità , al più tardi 45 giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo suddetto , gli elenchi dei prodotti che in Brasile formano oggetto dell'applicazione di prezzi minimi o di prezzi di riferimento ; 2 . è disposto ad esaminare con spirito favorevole in sede di commissione mista i casi di prodotti inclusi negli elenchi di cui al punto 1 le cui esportazioni risentano , a giudizio della Comunità , dell'applicazione di una delle due misure suddette ; 3 . è disposto ad esaminare in sede di commissione mista , a richiesta della Comunità : _ i casi d'iscrizione , negli elenchi di cui al punto 1 , di ulteriori prodotti che possano interessare particolarmente gli operatori della Comunità ; _ i casi in cui l'applicazione di prezzi minimi o di prezzi di riferimento a determinati prodotti della Comunità dovesse perturbare , a giudizio di quest'ultima , un settore particolare dell'esportazione comunitaria , segnatamente allorché la Comunità considerasse i prezzi di esportazione come normali . Dichiarazione n . 3 del Brasile relativa all'articolo 5 dell'allegato I dell'accordo Il Brasile s'impegna a comunicare alle autorità competenti della Comunità qualsiasi dato utile relativo alle sue esportazioni di carne bovina ed in particolare le informazioni relative alle spedizioni effettuate , come date d'imbarco e nomi delle navi , e quelle riguardanti i prezzi praticati , come prezzi sul mercato o sui mercati rappresentativi , prezzi degli stabilimenti frigoriferi , prezzi e tasse all'esportazione . Per la determinazione del mercato o dei mercati rappresentativi del Brasile , le competenti autorità brasiliane e le competenti autorità della Comunità procederanno di comune accordo . Dichiarazione n . 4 del Brasile relativa ai vitelli destinati all'allevamento Dopo aver preso atto dell'interesse che la Comunità annette alle possibilità d'importare vitelli di allevamento di provenienza brasiliana , il Brasile si dichiara disposto a studiare , con spirito di comprensione , la possibilità di accogliere la richiesta comunitaria , tenendo conto dell'evoluzione di questo settore dell'economia brasiliana e delle esigenze del proprio approvvigionamento interno . Dichiarazione n . 5 del Brasile relativa agli investimenti 1 . Il Brasile ha sottolineato che , nel quadro dello sviluppo brasiliano , la partecipazione straniera , sotto forma di azioni di cooperazione finanziaria o d'investimenti privati , offre crescenti prospettive ai trasferimenti di tecnologia , che a loro volta orientano e stimolano gli scambi commerciali , soprattutto nel settore dell'importazione di moderni beni d'investimento . 2 . In un contesto di libera iniziativa , di equilibrio tra settore pubblico e privato e tra imprese nazionali e straniere , il capitale straniero svolge e continuerà a svolgere una parte importante nello sviluppo del Brasile , paese che attualmente presenta tutte le condizioni essenziali per attirare gli investimenti produttivi . 3 . La legislazione brasiliana offre alla proprietà e ai capitali stranieri le stesse garanzie , comprese quelle in materia d'esproprio , di cui godono la proprietà e i capitali privati d'origine brasiliana . 4 . Il Brasile desidera pertanto che s'intensifichino , nel contesto di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa , gli investimenti degli operatori comunitari che possano contribuire allo sviluppo dell'economia brasiliana . Scambio di lettere relativo ai trasporti marittimi Signor Ambasciatore , ho l'onore di confermarLe quanto segue : Tenendo conto delle preoccupazioni che in occasione della negoziazione dell'accordo commerciale tra la Comunità e il Brasile , firmato in data odierna , sono state espresse dalla Comunità economica europea e dagli Stati membri per gli ostacoli agli scambi commerciali che potrebbero risultare dal funzionamento dei trasporti marittimi , è stato convenuto che in materia di trasporti marittimi il Brasile , la Comunità e gli Stati membri ricercheranno insieme soluzioni per tutti soddisfacenti . A tal fine , è stato pure convenuto che i problemi di cui sopra che potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo degli scambi commerciali reciproci , saranno esaminati sin dalla prima riunione della Commissione mista al fine di consentire uno sviluppo armonioso di tali scambi . La prego di gradire , Eccellenza , i sensi della mia alta considerazione . Per il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri della Comunità Signor Presidente , ho l'onore di confermarLe quanto segue : Tenendo conto delle preoccupazioni che in occasione della negoziazione dell'accordo commerciale tra la Comunità e il Brasile , firmato in data odierna , sono state espresse dalla Comunità economica europea e dagli Stati membri per gli ostacoli agli scambi commerciali che potrebbero risultare dal funzionamento dei trasporti marittimi , è stato convenuto che in materia di trasporti marittimi il Brasile , la Comunità e gli Stati membri ricercheranno insieme soluzioni per tutti soddisfacenti . A tal fine , è stato pure convenuto che i problemi di cui sopra che potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo degli scambi commerciali reciproci , saranno esaminati sin dalla prima riunione della Commissione mista al fine di consentire uno sviluppo armonioso di tali scambi . La prego di gradire , Signor Presidente , i sensi della mia alta considerazione . Per il governo della Repubblica federale del Brasile