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Document 12016M/PRO/37
Consolidated version of the Treaty on European Union#PROTOCOL (No 37) ON THE FINANCIAL CONSEQUENCES OF THE EXPIRY OF THE ECSC TREATY AND ON THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 37) RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 37) RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
OJ C 202, 7.6.2016, p. 327–328
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
In force
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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/327 |
PROTOCOLLO (N. 37)
RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;
TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
1. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CECA in liquidazione". A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".
2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.
Articolo 2
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.
Articolo 3
Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni dei trattati.