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Document 12016M/PRO/20

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
PROTOCOLLO (N. 20) SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

OJ C 202, 7.6.2016, p. 293–294 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/pro_20/oj

   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/293


PROTOCOLLO (N. 20)

SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

a)

verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e

b)

stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.

Articolo 3

Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.

Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.


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