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Document 12016E203
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART FOUR - ASSOCIATION OF THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES#Article 203 (ex Article 187 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 203 (ex articolo 187 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Articolo 203 (ex articolo 187 del TCE)
OJ C 202, 7.6.2016, p. 139–139
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/139 |
Articolo 203
(ex articolo 187 del TCE)
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, e basandosi sui principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.