Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E053

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO IV - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
    CAPO 2 - IL DIRITTO DI STABILIMENTO
    Articolo 53 (ex articolo 47 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_53/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/69


    Articolo 53

    (ex articolo 47 del TCE)

    1.   Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

    2.   Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.


    Top