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Document 12016A027
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 3 - Security provisions#Article 27
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 27
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 27
OJ C 203, 7.6.2016, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_27/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/17 |
Articolo 27
L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.
Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.
La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.