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Document 12016A027

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 2 - Diffusione delle cognizioni
Sezione 3 - Disposizioni relative al segreto
Articolo 27

OJ C 203, 7.6.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_27/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/17


Articolo 27

L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.

Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.

La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.


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