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Document 12008E288

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 1: Atti giuridici dell'Unione - Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE)

OJ C 115, 9.5.2008, p. 171–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_288/oj

12008E288

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 1: Atti giuridici dell'Unione - Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0171 - 0172


Articolo 288

(ex articolo 249 del TCE)

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

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