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Document 12007LR(06)

Verbale di rettifica del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ( GU C 306 del 17.12.2007 )

OJ C 111, 6.5.2008, p. 56–62 (IT, LT, PL, PT, SK, SV)

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/56


VERBALE DI RETTIFICA

del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306 del 17 dicembre 2007 )

(2008/C 111/18)

La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Roma il 30 aprile 2008, con il Governo della Repubblica italiana quale depositario.

1.   MODIFICHE APPORTATE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

a)

Pagina 19, articolo 1, punto 17

Anziché:

«6.

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»,

leggasi:

«6.

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

b)

Pagina 28, articolo 1, punto 32

Anziché:

«All'articolo 15, i termini della parte iniziale: “Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono …” sono sostituiti da “Il Consiglio adotta decisioni che definiscono …” e l'ultimo termine “comuni” è sostituito da “dell'Unione”.»,

leggasi:

«All'articolo 15, i termini della parte iniziale: “Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio …” sono sostituiti da “Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione …” e l'ultimo termine “comuni” è sostituito da “dell'Unione”.».

c)

Pagina 39, articolo 1, punto 56 ( articolo 48, paragrafo 7, primo comma, prima frase)

Anziché:

«7.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.»,

leggasi:

«7.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.».

d)

Pagina 42, articolo 2, punto 2, lettera a)

Anziché:

«i termini “la Comunità” o “la Comunità europea” sono sostituiti da “l'Unione”, i termini “delle Comunità europee” o “della CEE” sono sostituiti da “dell'Unione europea” e l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”»,

leggasi:

«i termini “Comunità” o “Comunità europea” sono sostituiti da “Unione”, i termini “delle Comunità europee” o “della CEE” sono sostituiti da “dell'Unione europea” e l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”».

e)

Pagina 44, articolo 2, punto 7, secondo comma, quarto trattino

Il quarto trattino (articolo 231, secondo comma) è soppresso.

f)

Pagina 45, articolo 2, punto 8, secondo trattino

Anziché:

«articolo 97 ter:»,

leggasi:

«articolo 4, diventato articolo 97 ter:».

g)

Pagina 50, articolo 2, punto 28, lettera b)

Anziché:

«i termini “del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione” sono sostituiti da “delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto” e i termini “paragrafi 2 e 3” sono sostituiti dai termini “al presente paragrafo”;»,

leggasi:

«i termini “del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione” sono sostituiti da “delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto” e i termini “dei paragrafi 2 e 3” sono sostituiti dai termini “del presente paragrafo”;».

h)

Pagina 53, articolo 2, punto 45

Anziché:

«Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato “COOPERAZIONE DOGANALE”, ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso»,

leggasi:

«Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato “COOPERAZIONE DOGANALE”, ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso; nell'articolo 27 il termine “semiprodotti” è sostituito dai termini “prodotti semilavorati”.».

i)

Pagina 55, articolo 2, punto 49, lettera d)

Anziché:

«d)

nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini “dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata” sono soppressi;»,

leggasi:

«d)

nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini “dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata” sono soppressi e i termini “paragrafo precedente” sono sostituiti da “paragrafo 1”;».

j)

Pagina 61, articolo 2, punto 65: il paragrafo 3 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

Anziché:

«3.   Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.»,

leggasi:

«3.   Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.».

k)

Pagina 63, articolo 2, punto 66

Anziché:

«b)

la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;»,

leggasi:

«b)

la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;».

l)

Pagina 65, articolo 2, punto 67, articolo 69 B, paragrafo 1, secondo comma

Anziché:

«riciclaggio di capitali»,

leggasi:

«riciclaggio di denaro».

m)

Pagina 69, articolo 2, punto 70

Anziché:

«2.

All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.»,

leggasi:

«2.

All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.».

n)

Pagina 72, articolo 2, punto 88

Anziché:

«All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.»,

leggasi:

«All'articolo 101 i termini “È vietata” sono sostituiti dai termini “Sono vietati”. All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.».

o)

Pagina 74, articolo 2, punto 93, lettera b)

Anziché:

«b)

al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini “statuto del SEBC” sono sostituiti dalla parte di frase seguente: “statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, in appresso denominato ‘statuto del SEBC e della BCE’”;»,

leggasi:

«b)

al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini “statuto del SEBC” sono sostituiti dalla parte di frase seguente: “statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, in appresso denominato ‘statuto del SEBC e della BCE’,”;».

p)

Pagina 75, articolo 2, punto 99, lettera d)

Anziché:

«d)

al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis.»,

leggasi:

«d)

al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis e i termini “Stati membri con la deroga” sono sostituiti dai termini “Stati membri con deroga”.».

q)

Pagina 78, articolo 2, punto 102, lettera b), punto ii)

Anziché:

«Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»,

leggasi:

«Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».

r)

Pagina 83, articolo 2, punto 127, lettera d), punto iii)

Anziché:

«c)

misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;»,

leggasi:

«c)

misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.».

s)

Pagina 86, articolo 2, punto 141

Anziché:

«All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma “…, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300” è soppressa.»,

leggasi:

«All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma “…, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,” è soppressa.».

t)

Pagina 87, articolo 2, punto 143, lettera c)

Anziché:

«c)

al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase “…, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300” è soppressa.»,

leggasi:

«c)

al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase “…, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,” è soppressa.».

u)

Pagina 102, articolo 2, punto 184

Anziché:

«All'articolo 196, secondo comma, i termini “en session extraordinaire” sono sostituiti da “in tornata” e i termini “dei suoi membri” sono sostituiti da “dei membri che lo compongono”.»,

leggasi:

«All'articolo 196, secondo comma, i termini “in sessione straordinaria” sono sostituiti da “in tornata” e i termini “dei suoi membri” sono sostituiti da “dei membri che lo compongono”».

v)

Pagina 102, articolo 2, punto 185, lettera c)

Anziché:

«c)

il quarto comma è sostituito dal seguente:»,

Leggasi:

«c)

al terzo comma “questa” diviene “questo” e il quarto comma è sostituito dal seguente:».

w)

Pagina 110, articolo 2, punto 218

Anziché:

«Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile. Al secondo e terzo comma il termine “giurisdizione” è sostituito da “organo giurisdizionale” ed il verbo “è tenuta” da “è tenuto”.»,

leggasi:

«Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile. Al secondo e terzo comma il termine “(una) giurisdizione” è sostituito da “(un) organo giurisdizionale” ed il verbo “è tenuta” da “è tenuto”.».

x)

Pagina 111, articolo 2, punto 224

Anziché:

«Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.»,

leggasi:

«Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.».

y)

Pagina 117, articolo 2, punto 239 (secondo comma del paragrafo 15 dell'articolo 251)

Anziché:

«In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.»,

leggasi:

«In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».

z)

Pagina 118, articolo 2, punto 242 (paragrafo 2 dell'articolo 254)

Il termine «indicano» è sostituito dal termine «designano».

aa)

Pagina 119, articolo 2, punto 251, lettera c)

Anziché:

«c)

al terzo comma, i termini “e il parere della sezione specializzata” sono soppressi;»,

leggasi:

«c)

al terzo comma, i termini “e il parere della sezione specializzata” sono soppressi e il verbo viene adeguato di conseguenza;».

bb)

Pagina 127, articolo 2, punto 274 (articolo 279ter, prima frase)

Anziché:

«Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo.»,

leggasi:

«Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente titolo.».

cc)

Pagina 128, articolo 2, punto 278 (articolo 280 C, paragrafo 1, prima frase)

Anziché:

«1.   Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione.»,

leggasi:

«1.   Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione.».

2.   PROTOCOLLI

PARTE A

a)

Pagina 152, PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ, all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Anziché:

«Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri,»,

leggasi:

«Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri,».

b)

Pagina 156, PROTOCOLLO SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA, nel dispositivo

Anziché:

«a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»,

leggasi:

«a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

PARTE B

c)

Pagina 166, articolo 1, punto 4, frase introduttiva

Anziché:

«e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati:»,

leggasi:

«e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati, e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:».

d)

Pagina 166, articolo 1, punto 4, lettera b)

È inserito il nuovo secondo trattino «— articolo 7 (seconda menzione del trattato)».

e)

Pagina 171, articolo 1, punto 10, lettera d)

Il termine «interessato» è sostituito da «di cui trattasi».

f)

Pagina 171, articolo 1, punto 10, lettera g)

Anziché:

«procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, …»,

leggasi:

«procedura legislativa ordinaria, possono prevedere …».

g)

Pagina 172, articolo 1, punto 11, lettera e)

Anziché:

«Alla fine della seconda frase dopo “del trattato” sono aggiunti i termini “dell'Unione europea”.»,

leggasi:

«Alla fine della seconda frase dopo “del trattato” sono aggiunti i termini “sull'Unione europea”.».

h)

Pagina 174, articolo 1, punto 11, lettera w)

Anziché:

«agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis;»,

leggasi:

«agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis e il rinvio agli “Stati membri con una deroga” diviene “Stati membri con deroga”.».

i)

Pagina 174, articolo 1, punto 11, lettera aa)

Anziché:

«aa)

all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini “conformemente all'articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,” sono inseriti dopo i termini “In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, …”»,

leggasi:

«aa)

all'articolo 52, che diventa articolo 49, nel titolo dell'articolo i termini “Scambio di banconote in valute comunitarie” sono sostituiti da “scambio di banconote in valute degli Stati membri” e, nell'articolo, i termini “conformemente all'articolo 117bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,” sono inseriti dopo i termini “In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, …”».

j)

Pagina 177, articolo 1, punto 12, lettera p), punto ii)

Anziché:

«i termini “nel caso di altri investimenti” sono inseriti dopo “appartenenti ai settori produttivi oppure,” e,»,

leggasi:

«i termini “, nel caso di altri investimenti,” sono inseriti dopo “appartenenti ai settori produttivi oppure” e,».

k)

Pagina 179, articolo 1, punto 12, lettera w)

Anziché:

«La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale»,

leggasi:

«La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.».

l)

Pagina 180, articolo 1, punto 13, lettera c)

Anziché:

«c)

alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;»,

leggasi:

«c)

alla lettera a) i termini “in linea di massima” sono soppressi e alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;».

m)

Pagina 180, articolo 1, punto 14, lettera f)

Anziché:

«la parte di frase all'inizio “Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione …” è sostituita da “, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria …”;»,

leggasi:

«la parte di frase all'inizio “Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione …” è sostituita da “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria …” e il verbo è adeguato di conseguenza;».

n)

Pagina 180, articolo 1, punto 15, lettera b)

Anziché:

«b)

nel preambolo, primo capoverso, i termini “… processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria” sono sostituiti da “… processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga …”»,

leggasi:

«b)

nel preambolo, primo capoverso, i termini “… processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 121, paragrafo 1, …” sono sostituiti da “… processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 117 bis, …” e i termini “che istituisce la Comunità europea” sono sostituiti da “sul funzionamento dell'Unione europea”.».

o)

Pagina 181, articolo 1, punto 15, lettera d)

Anziché:

«d)

all'articolo 6, i termini “, dell'IME” sono soppressi;»,

leggasi:

«d)

all'articolo 6, i termini “dell'IME o della BCE, a seconda dei casi” sono sostituiti da “della BCE”;».

p)

Pagina 193, articolo 1, punto 27

Anziché:

«Nel dispositivo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea la parte di frase finale “entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam” è soppressa.»,

leggasi:

«Nel protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, al primo capoverso il rinvio all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 è sostituito da un rinvio all'articolo 28A, paragrafo 2, e nel dispositivo la parte di frase finale “entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam” è soppressa.».

q)

Pagina 194, articolo 1

È aggiunto il seguente punto:

«ALLEGATI

34)

All'allegato I, capo 22, ex 22.08, ex 22.09, i termini “del trattato” sono soppressi.»

3.   TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA

Trattato sull'Unione europea

Pagina 206, vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea corrispondente all'articolo 47

Anziché:

«articolo 47 (spostato)»,

leggasi:

«articolo 47 (sostituito)».

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

a)

Pagina 214, rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea corrispondente all'articolo 113 (spostato)

Anziché:

«Articolo 294»,

leggasi:

«Articolo 284».

b)

Pagina 228, vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea, nota relativa all'articolo 63, punti 1 e 2, e l'articolo 64, paragrafo 2

Anziché:

«L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE.»,

leggasi:

«L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE (rinumerato 78) e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE (rinumerato 78).».

c)

Pagina 229, vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea, nota relativa all'articolo 178

Anziché:

«Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.»,

leggasi:

«Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE (rinumerato 208).».


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