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Document 12002E088

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1: Regole di concorrenza
Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 88
Articolo 93 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 93 - Trattato CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_88/oj

12002E088

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati - Articolo 88 - Articolo 93 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 93 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0067 - 0068
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0211 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0030 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo VI: Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 1: Regole di concorrenza

Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 88

Articolo 93 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 93 - Trattato CEE

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

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